Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14662 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27855/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.E., P.M., ALDA DI BERNARDI ELDA & C

S.N.C., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliate in ROMA (OSTIA), VIA PISISTRATO 11, presso lo studio

dell’avvocato ROMOLI Gianni, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BALTA RENATO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 43/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO dell’11/10/07, depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della s.n.c. Alda di Bernardi Elda & C., di B.E. e P.M. (che resistono con controricorso successivamente illustrato da memoria) nonchè avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Piemonte – in controversia concernente avvisi di accertamento rispettivamente per Irpef, Iva e Irap relativi all’anno di imposta 2000 ed emessi con riguardo alla mancata dichiarazione dei ricavi derivanti dalla vendita di quattro unità immobiliari, in riforma della sentenza di primo grado, annullava gli accertamenti opposti rilevando: che l’accertamento induttivo può essere utilizzato solo quando sussistano irregolarità formali nelle scritture; che la C.T.P. non aveva dato al difensore delle contribuenti la possibilità di esaminare la c.t.u. disposta al fine di accertare il valore degli immobili in questione; infine che la stessa Agenzia del Territorio aveva classificato le unità immobiliari in questione in categoria (OMISSIS), non in categoria (OMISSIS), attribuendo alle unità del piano terreno una classe inferiore a quella attribuita alle unità del primo piano.

2. I primi due motivi di ricorso (coi quali, deducendosi violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, oltre che vizi di motivazione, si afferma che i giudici d’appello hanno erroneamente sostenuto che l’accertamento induttivo può essere effettuato solo in presenza di irregolarità formali nelle scritture contabili, così omettendo nella specie la verifica della sussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo), da esaminare congiuntamente perchè logicamente connessi, risultano manifestamente fondati alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale deve ritenersi legittima, a mente del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, la rettifica induttiva del reddito di impresa operata in presenza di contabilità formalmente regolare quando, sulla base di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall’art. 2729 c.c., comma 1, possa fondatamente ritenersi che l’entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza (v. tra le altre Cass. n. 26130 del 2007).

Sulla base della erronea affermazione in diritto sopra riportata i giudici d’appello hanno omesso una seria valutazione in ordine alla sussistenza di presunzioni dotate dei requisiti di cui al citato art. 2729 c.c., pertanto, in mancanza di un simile accertamenti in fatto, non è possibile valutare (come richiesto dalle controricorrenti) se, ad onta del suddetto errore giuridico, la decisione sul punto sia in ogni caso conforme a diritto.

Anche il quinto motivo di ricorso – col quale ci si duole che i giudici d’appello, statuito che il valore degli immobili non era quello accertato dall’Ufficio, abbiano annullato gli avvisi opposti, senza accertare l’ammontare delle imposte (inferiori in ipotesi a quelle richieste dall’Ufficio, ma comunque) dovute dalle contribuenti – è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1 (nelle quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria), il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte, con la conseguenza che, in caso di accoglimento dell’appello, alla riconosciuta fondatezza dei rilievi del contribuente relativi all’imponibile non deve seguire una pronuncia di illegittimità (e quindi di annullamento) dell’atto impugnato, ma un giudizio di merito sull’ammontare delle imposte dovute in luogo di quelle accertate dall’Ufficio, richiedendosi la pronuncia costitutiva di annullamento solo nei casi di vizi formali dell’accertamento o di altri atti pregressi su cui esso si fondi (v. tra le altre Cass. n. 17127 del 2007).

Il terzo e il quarto motivo (coi quali si deduce difetto di motivazione perchè i giudici d’appello, affermando che i contribuenti non avevano avuto la possibilità di esaminare la c.t.u., non avevano dato conto in motivazione delle relative ragioni e non avevano valutato gli elementi documentali in proprio possesso – data del deposito della c.t.u. e data dell’udienza di discussione, nonchè per avere i giudici d’appello omesso di considerare le risultanze della predetta c.t.u.) risultano, prescindendo da ogni altra possibile considerazione, improcedibili ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, per omesso deposito dei documenti sui quali essi risultano fondati (in particolare, tra l’altro, c.t.u. e attestazione del relativo deposito).

Il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso devono essere pertanto accolti, mentre il quarto ed il quinto devono essere dichiarati improcedibili. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo, dichiarando improcedibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Piemonte.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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