Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14662 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14662 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

PU

SENTENZA

sul ricorso 8433-2012 proposto da:
PERRI

GIUSEPPE

PRRGPP83S0418741,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAMESANA 46, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO MIRENZI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO CARNOVALE SCALZO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrentiecontro

ENI SPA 00484960588, DATTILO UBALDO, STAZIONE AGIP DI
PIETRALUNGA P & F SNC ;
– intimati –

Data pubblicazione: 14/07/2015

Nonché da:
ENI SPA 00484960588, in persona del Direttore Generale
della Divisione Refining e Marketing Ing. ANGELO
FANELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
G.MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

all’avvocato FAUSTO ALLEGRINI giusta procura speciale
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentalecontro

PERRI GIUSEPPE PRRGPP83SO4I874I, DATTILO UBALDO,
STAZIONE AGIP DI PIETRALUNGA P & F SNC ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1449/2011 del TRIBUNALE di
LAMEZIA TERME, depositata il 15/11/2011, R.G.N.
1115/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato LUCIO NICOLAIS anche per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

NICOLAIS, che la rappresenta e difende unitamente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe Perri (erroneamente indicato in ricorso come Patrizia
Scalise), membro dell’associazione Calabruzi, convenne Ubaldo
Dattilo innanzi al Giudice di Pace di Maida, chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni subiti perché il convenuto,
titolare di un’impresa di trasporti, aveva condotto a
destinazione, lui e gli altri membri del predetto sodalizio, con
un ritardo di sei ore, rispetto al previsto.
Espose che l’associazione Calabruzi avrebbe dovuto presenziare,
nel Comune di Leinì, in provincia di Torino, ai festeggiamenti
programmati per il 1 0 maggio; che l’arrivo era previsto per le
ore otto del mattino; che tuttavia l’autobus sul quale gli
associati viaggiavano si era arrestato dopo un rifornimento
effettuato presso la stazione Agip di Pietralunga.
Resistette il Dattilo, chiedendo e ottenendo di chiamare in
causa la società che gestiva l’impianto.
Stazione AGIP di Pietralunga P. & F. s.n.c., a sua volta, estese
il contraddittorio a ENI s.p.a., titolare del distributore, da
essa condotta in comodato, assumendo di avere già segnalato
l’esistenza

di

crepe

nelle

tubazioni,

che

causavano

infiltrazioni alterative della qualità del carburante erogato.
ENI s.p.a., costituitasi in giudizio, contestò le avverse
pretese.
Il Giudice di pace di Maida, ritenuta l’ENI unica responsabile
dei pregiudizi lamentati dall’attore, la condannò al pagamento,

3

n

a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 500,00,
oltre interessi e spese.
Con la sentenza ora impugnata, emessa in data 15 novembre 2011,
il Tribunale di Lamezia Terme, in accoglimento del gravame
proposto dall’ente soccombente, ha rigettato la domanda.

Ha risposto con controricorso ENI s.p.a., che ha altresì
proposto ricorso incidentale articolato su due motivi,
illustrati anche da memoria.
Nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri due intimati
Ubaldo Dattilo e Stazione AGIP di Pietralunga P. & F. s.n.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1

Vanno anzitutto esaminate, e confutate, le eccezioni di

inammissibilità del ricorso avanzate dall’ENI.
Ha opposto l’ente che l’impugnazione sarebbe anzitutto
inammissibile per tardività, ex art. 325, ultimo comma, cod.
proc. civ., perché, notificata la sentenza impugnata il 23
gennaio 2012, essa è pervenuta nella sua sfera di conoscibilità
il 26 marzo successivo.
Il rilievo è infondato.
Il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudizio per la
notifica in data 23 marzo, di talché, in applicazione del
principio della scissione degli effetti della notifica per il
notificante e per il destinatario – principio enunciato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002, e
successivamente normativizzato attraverso la riscrittura

4

Il ricorso di Giuseppe Perri è affidato a nove motivi.

dell’art.

149

cod.

civ.

proc.

la

proposizione

dell’impugnazione deve ritenersi tempestiva.
2

Priva di pregio è anche l’eccezione di inammissibilità per

violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., avendo
l’impugnante indicato in Patrizia Scalise l’autore

legittimità.
E invero, la notazione è all’evidenza frutto di un errore
materiale, che non impinge sulla riferibilità dell’impugnativa a
Giuseppe Perri, considerato che questi soltanto figura sia
nell’intestazione della sentenza impugnata, sia in quella del
ricorso e che egli, e non altri, ha sottoscritto la procura
speciale rilasciata a margine dello stesso. Ne deriva che
l’errore non ha alcuna incidenza sulla comprensibilità della
vicenda processuale, dei soggetti in essa coinvolti e delle
problematiche oggetto dello scrutinio della Corte.
3

Passando quindi all’esame del merito del ricorso principale,

si prestano ad essere trattati congiuntamente, in quanto
involgenti questioni intrinsecamente connesse, i primi tre
e

motivi, tutti relativi alla pretesa invalidità della procura in
forza della quale ENI s.p.a. ebbe a costituirsi nel giudizio di
merito per resistere alle domande attrici e successivamente a
proporre appello.
Con il primo l’impugnante lamenta violazione dei principi
informatori della materia in punto di delega del potere di
rappresentanza della s.p.a. all’ingegnere Angelo Caridi,

5

dell’iniziativa processuale giunta ora all’esame del giudice di

Direttore generale di divisione, in violazione delle previsioni
statutarie, secondo cui tale delega non poteva essere conferita
dal consiglio di amministrazione.
Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 2697 cod.
civ., per avere la Corte territoriale ritenuto valida la procura

conferimento di delega dei necessari poteri rappresentativi da
parte dei soli organi abilitati a farlo, e cioè l’amministratore
delegato o il presidente della società.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della
sentenza,

ex

art. 132 cod. proc. oiv., per mera apparenza e

contraddittorietà della motivazione, avendo il decidente
ritenuto valida la procura, pur dopo avere dato atto della
spettanza del potere di rappresentanza della società
all’amministratore delegato e al presidente.
Oggetto delle esposte critiche è dunque l’affermazione del
giudice di merito secondo cui la procura apposta in calce alla
comparsa di costituzione in data 11 febbraio 2008 non poteva
ritenersi nulla, contenendo essa un esplicito richiamo alla
delibera del consiglio di amministrazione dell’ENI che, in data
3 agosto 2007, aveva conferito al Direttore generale dott.
Caridi, su proposta dell’amministratore delegato, il potere di
rappresentanza della società dinnanzi all’autorità giudiziaria,
così avallando la volontà degli organi ai quali spetta la
rappresentanza dell’ente societario.

6

ad litem dallo stesso rilasciata, pur in mancanza di prova del

Tale motivazione, a giudizio dell’esponente, farebbe malgoverno
dei principi che governano la materia, secondo cui solo il
titolare del potere di rappresentanza legale della società
avrebbe potuto delegarne ad altri l’esercizio, di talché il
menzionato atto consiliare sarebbe affatto inidoneo a fondare,
in capo all’ingegnere Caridi, poteri rappresentativi validamente
spendibili all’esterno, segnatamente dinanzi all’autorità
giudiziaria.
4 Trattasi di rilievi destituiti di fondamento, sotto più di un
profilo.
Anzitutto, il difetto di legittimazione processuale della
persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un
ente può essere retroattivamente sanato in qualunque stato e
grado del giudizio, con riferimento a tutti gli atti processuali
già compiuti, per effetto della costituzione del soggetto dotato
dell’effettiva

rappresentanza dell’ente

stesso,

il

quale

manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente
condotta difensiva del

falsus procurator.

Tanto la ratifica,

quanto la conseguente sanatoria, peraltro, devono ritenersi
ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la
procura originariamente conferita al difensore da un soggetto
non abilitato a rappresentare la società, trattandosi di atto
soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o
sostanziali, attinenti a violazione degli articoli 83 e 125 cod.
proc. civ. (confr. Cass. civ. 27 marzo 2009, n. 7529; Cass. civ.
15 settembre 2008, n. 23670).

7

…._

E nella fattispecie ENI s.p.a., costituendosi nel giudizio di
legittimità, ha espressamente dichiarato di ratificare tutti gli
atti compiuti nel suo interesse dal dott. Caridi nei due gradi
di merito.
5 A ciò aggiungasi che la decisione adottata dal Tribunale è

Occorre muovere dalla considerazione che, in tema di società per
azioni, il potere del direttore generale di rappresentare verso
l’esterno la società (inclusa la possibilità di rilasciare
valida procura

ad litem)

può ritenersi sussistente soltanto se

vi sia stata, in tal senso, una specifica attribuzione,
statutaria o dell’organo amministrativo, o anche se tale potere
inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti
affidatigli, laddove, in ogni altro caso, il potere
rappresentativo deve, in via di principio, escludersi,
esplicando il direttore generale attività meramente interna od
esecutiva (confr. Cass. civ. 17 febbraio 2011, n. 3848; Cass.
civ. 27aprile 2007, n. 10096).
Siffatto

orientamento,

formatosi

nell’assetto

normativo

antecedente alla riforma del d.lgs. 17 gennaio 2003 n.6 e
successive modifiche, si presta ad operare anche con riguardo a
quello odierno, essendo rimasta sul punto la disciplina
sostanzialmente invariata.
Non a caso anche la dottrina più avveduta, se da un lato esclude
un generale e automatico potere di rappresentanza esterna del
direttore generale, che alcune isolate opinioni farebbero

8

conforme ai principi giuridici che disciplinano la materia.

discendere dalla assimilazione dello stesso alla figura
dell’institore, a differenza del quale tuttavia i direttori
generali si limitano, assai spesso, a svolgere attività di
rilievo meramente interno, ammette che il potere dei direttori
generali di rappresentare la società verso l’esterno possa

caso in cui tale potere inerisca alla natura stessa dei compiti
loro affidati.
Ciò posto, l’esame della fattispecie dedotta in giudizio, impone
le seguenti puntualizzazioni:
a) il consiglio di amministrazione dell’ENI, in data 3 agosto
2007, su proposta dell’amministratore delegato, conferì al
direttore generale dott. Caridi, tra l’altro, I/

potere di

stipulare (…) modificare e risolvere contratti con i titolari di
concessione di esercizio di impianti di distribuzione, aventi ad
oggetto la fornitura esclusiva di prodotti petroliferi
specificamente, quella di

nonché,

rappresentare la società dinanzi a

qualsiasi Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, in
qualsiasi stato e grado del giudizio;
b)

l’assunto secondo cui tale delibera avrebbe violato norme

statutarie non considera

che l’art. 25 dello statuto

attribuisce il potere di rappresentanza dell’ente
all’Amministratore delegato e al Presidente senza alcuna riserva
di esclusività; che l’art. 24 della medesima fonte riconosce al
consiglio di amministrazione la facoltà di nominare uno o più
direttori generali, definendone le relative attribuzioni; che

9

sussistere a seguito di una specifica attribuzione oppure nel

l’amministratore

delegato

e

il

espressamente

presidente

proposero il conferimento al Caridi dei poteri rappresentativi
inerenti alle funzioni svolte, così in sostanza sollecitando
l’intermediazione del consiglio, ai fini dell’osservanza del
principio per cui il potere di rappresentanza processuale, con

conferito solo a colui che sia già investito di un potere
rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto
dedotto in giudizio (artt. 75 e 77 cod. proc. civ.).
c) la delibera del consiglio in punto di conferimento di poteri
rappresentativi al dott. Cardi fu, al più, l’inutile avallo di
una volontà già manifestata dagli organi competenti;
d)

in ottemperanza alla giurisprudenza di legittimità citata

dallo stesso ricorrente (cfr. Cass. civ. 15 novembre 2006, n.
24298),

l’ingegnere Caridi allegò in procura l’atto di

conferimento

deipoteri

rappresentativi,

specificamente

indicandolo nella delibera consiliare del 3 agosto 2007.
Consegue da tanto che le critiche sono prive di ogni fondamento.
6

Con il quarto motivo l’impugnante prospetta nullità della

sentenza per omessa rilevazione del giudicato interno formatosi
in ordine alla spettanza del diritto al risarcimento del danno
in dipendenza del ritardo con il quale i membri
dell’associazione erano giunti a destinazione e della
conseguente impossibilità di presenziare all’apertura delle
manifestazioni indette per la festività del 1 0 maggio. E invero,
pur avendo il giudice di prime cure riconosciuto il diritto al

10

la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere

ristoro dei pregiudizi subiti dal viaggiatore non solo in
ragione della sosta forzata del torpedone, ma anche del ritardo
nella esecuzione del contratto di trasporto, che aveva precluso
all’attore la partecipazione alle celebrazioni del l ° maggio
2004, presso il Comune di Leinì, quest’ultimo profilo della

statuizione del giudice di pace era diventata, sul punto,
incontestabile.

7 Il motivo non ha pregio.
A prescindere dai profili di inammissibilità connessi alla
mancata, compiuta ottemperanza al principio di autosufficienza
del ricorso per cassazione, non essendo adeguatamente riportato
il contenuto della sentenza di prime cure e dell’atto di
gravame, la doglianza non risulta, a ben vedere, pertinente
rispetto alla

della impugnata decisione. E

ratio decidendi

sufficiente all’uopo considerare che il Tribunale ha ritenuto
circostanza pacifica in causa la ricostruzione della vicenda
posta a base della pretesa azionata e, dunque, anche il
ritardo con cui l’interessato giunse a destinazione – non
avendola l’ENI neppure confutata. E in tale contesto, senza più
occuparsi dei profili fattuali della controversia, ha rigettato
la domanda per non erano state allegate e provate le lesioni a
diritti costituzionali inviolabili che solo potevano dare
fondamento alla domanda risarcitoria, benché la decisione di
primo grado l’avesse accolta proprio richiamando i principi

11

decisione non era stato affatto impugnato, di talché la

enunciati dalle sezioni unite di questa Corte nei ben noti
arresti nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008.
Le censure risultano perciò eccentriche,

rispetto alle

argomentate ragioni della decisione impugnata.
8.1

Con il quinto motivo l’esponente denuncia violazione dei

contratto di trasporto per la ritenuta non risarcibilità del
pregiudizio provocato dal ritardo nella esecuzione del contratto
di trasporto, in contrasto con la giurisprudenza che ammette il
ristoro dei danni non patrimoniali da vacanza rovinata: in
contrasto, in particolare, con la “giurisprudenza comunitaria
che ha inteso rafforzare la posizione del viaggiatore”,
riducendo “al minimo i disagi e i disservizi per l’utente e
prevedendo il risarcimento

(rectius,

una compensazione

pecuniaria) in caso di ritardo prolungato”
8.2

Con il sesto mezzo si deduce violazione dei principi

informatori in materia di responsabilità civile, di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e di onere della
prova, per avere il decidente considerato non dimostrato il
danno di cui l’attore aveva chiesto il risarcimento, laddove
esso costituiva conseguenza logica necessaria dei fatti
allegati, considerato che il ritardo nella esecuzione del
trasporto, dovuto al cattivo rifornimento del mezzo su cui
viaggiava parte attrice, aveva determinato il danno rinvenibile
nella mancata partecipazione alla manifestazione e nella mancata
esibizione programmata.

12

principi comunitari e di quelli informatori in materia di

8.3 Con il settimo si deduce violazione dei principi informatori

in materia di danno non patrimoniale, per averne il Tribunale
limitato la risarcibilità ai soli casi di ingiustizia
costituzionalmente qualificata; nullità della sentenza per
violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod.

ragione della inesistenza e/o della mera apparenza della
motivazione.
La sentenza impugnata

sostiene l’esponente – farebbe

malgoverno della giurisprudenza di legittimità, ferma nel
ritenere sufficiente, ai fini del risarcimento del danno da
disagio, l’ingiustizia del pregiudizio subito. Il Tribunale
peraltro non avrebbe spiegato né per qual motivo l’attesa
forzata dei malcapitati viaggiatori dovrebbe essere dagli stessi
tollerata, né quale sia il limite della tolleranza dovuta dai
consociati, considerato che l’antigiuridicità della condotta di
ENI s.p.a. per aver fornito carburante inidoneo era fuori
discussione.
8.4 Con l’ottavo motivo l’impugnante denuncia violazione dei
principi informatori della materia in punto di danno non
patrimoniale e assoluta inidoneità della motivazione, con
conseguente nullità della sentenza, per avere il decidente
incomprensibilmente escluso l’esistenza di una ingiusta offesa
all’interesse personale di parte attrice, meritevole di
risarcimento.

13

proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in

9.5

Con il nono motivo si lamenta violazione dei principi

informatori della materia con riferimento alla esecuzione del
contratto di trasporto, avendo la sentenza impugnata rigettato
la domanda senza esplicitare le ragioni per le quali
pregiudizi subiti dal viaggiatore erano immeritevoli di tutela.
Le critiche, che si prestano a essere esaminate

congiuntamente, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri
infondate.
Esse, nella parte in cui introducono la problematica relativa
alla tutela del consumatore “viaggiatore” per il “ritardo
prolungato” e del correlato diritto al risarcimento del danno
derivante “dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle
prestazioni fornite in occasione di un viaggio”, prospettano una
questione nuova, perché in alcun modo trattata nella sentenza
impugnata. Si ricorda allora che, secondo il costante
insegnamento di questo giudice di legittimità, qualora una
determinata questione giudica – che implichi un accertamento di
fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il
ricorrente, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma
anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo
aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu

la

veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28
luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. l ° , 31 agosto 2007, n. 18440).

10

E invero i motivi del ricorso per cassazione devono investire a
pena di inammissibilità questioni già comprese nel

“thema

decidendum” del giudizio di appello, di modo che, salvo che si
prospettino profili rilevabili d’ufficio, è preclusa la
proposizione di doglianze che, modificando la precedente

eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste
ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da
quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass.
civ. 26 marzo 2012, n. 4787).
11 Per altro verso, anche a prescindere da siffatti profili, che
specificamente attengono al quinto motivo, la scelta decisoria
del giudice di merito resiste alle critiche dell’esponente alla
luce delle considerazioni che seguono, le quali, per quanto di
seguito meglio si chiarirà, hanno carattere assorbente rispetto
a tutte le censure innanzi riportate.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte che, “in tema di responsabilità per fatto illecito,
rientra tra i principi informatori della materia, ai quali è
tenuto ad uniformarsi il giudice di pace nel giudizio di equità,
quello di cui al disposto dell’art. 2059 cod. civ., il quale,
secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina
un’autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non
patrimoniale, distinta da quella prevista dall’art. 2043 cod.
civ., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei
pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell’esistenza di

15

impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle

tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dalla
predetta norma, con la peculiarità della tipicità di detto
danno, stante la natura dell’art. 2059 cod. civ., quale norma di
rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti
costituzionali inviolabili, presidiati dalla tutela minima

rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non
il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità
del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione
sia grave e che il danno non sia futile” (cfr. Cass. civ. sez.
un. 11 novembre 2008, n. 26972 e, poi, tra le altre, con Cass.,
9 aprile 2009, n. 8703).
12 Orbene, non par dubbio che proprio in siffatta prospettiva si

è posto correttamente il Tribunale di Lamezia Terme con la
sentenza impugnata, avendo ritenuto (con apprezzamento di merito
incensurabile in questa sede, in quanto adeguatamente motivato),
non solo che il pregiudizio allegato dall’attrice era da
ricondurre tra “gli sconvolgimenti della quotidianità”, non
suscettibili di essere ristorati, ma anche – a monte – che non
erano state allegate e provate lesioni ad un diritto inviolabile
della persona.
13 È il caso di precisare, sciogliendo la riserva innanzi
formulata, che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata,
anche nel profili particolarmente pregnanti elaborati dalla
giurisprudenza comunitaria, non si sottrae alla verifica della
gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito

16

risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la

è consustanziale al principio di

quanto

dall’istante, in

della Costituzione,

solidarietà di cui all’art. 2

quello di

tolleranza della lesione minima. Ciò vuol dire che non v’è
diritto per cui non operi la regola del bilanciamento, in forza
della quale, perché si abbia una lesione ingiustificabile e

disposizioni che lo riconoscono, ma è necessaria una violazione
che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva. E tanto
alla stregua di un accertamento di fatto che – si ripete pertiene al giudice di merito.
14

n rigetto del ricorso principale impone di ritenere

assorbito il primo motivo del ricorso incidentale di ENI s.p.a.,
volto a far valere l’erronea individuazione della nozione di
danno morale. Si ricorda all’uopo che, nel giudizio di
cassazione,

il

ricorso

incidentale

proposto

dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che
investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito,
ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso
principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione
di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di
rito o preliminari

di

merito siano state oggetto di decisione

esplicita o implicita da parte del giudice

a quo,

tale ricorso

incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza
dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi
della fondatezza del ‘ricorso principale (cnfr. Cass. civ. sez.
un. 25 marzo 2013, n. 7381).

17

risarcibile dello stesso, non basta la mera violazione delle

ti)

Ora, non par dubbio che nella fattispecie, lo scrutinio sulla
fondatezza della denunciata, pretesa violazione del disposto
dell’art. 2059 cod. civ., siccome allegata dalla parte
vittoriosa nel merito, riveste natura di fatto condizionata.
15 Quanto al secondo mezzo, con esso l’ente lamenta inosservanza

riferimento alla totale compensazione delle spese dei due gradi
merito, disposta in ragione del solo parziale accoglimento dei
motivi di appello, della natura e della qualità dei soggetti
contendenti nonché della novità della materia trattata.
Sostiene in particolare ENI s.p.a. che nella fattispecie non
ricorreva l’ipotesi della soccombenza reciproca, considerato che
la controversia era stata decisa con l’integrale rigetto della
domanda attrice, mentre le altre ragioni addotte si risolvevan
in una motivazione meramente apparente.
16 Trattasi tuttavia di critiche infondate.
Mette conto rilevare che al giudizio in esame, iniziato con
citazione notificata il 15 marzo 2007, si applica,
temporis,

la legge

ratione

28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando

l’art. 92 cod. proc. civ., ha introdotto l’obbligo del giudice
di indicare le ragioni della compensazione delle spese di lite,
inaugurando un trend portato a ulteriore compimento dalla legge
18 giugno 2009, n. 69, che esige ora la ricorrenza di

altre

gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione.

18

del disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con

Orbene non par dubbio che il giudice di merito, richiamando la
peculiarità delle questioni involte dalla presente controversia,
ha inteso valorizzare, ai fini della compensazione, la
circostanza che la domanda è stata proposta in epoca antecedente
all’intervento nomofilattico delle sezioni uniti in punto di
danno non patrimoniale e di limiti di risarcibilità dello
stesso.
Trattasi

di

non

argomentazione

solo

niente

affatto

irragionevole, ma da sola sufficiente a giustificare la
decisione, considerato che la sussistenza di ragioni di
compensazione delle spese di lite va valutata

ex ante,

con

riferimento, cioè, alla situazione giurisprudenziale esistente
all’epoca della proposizione della domanda. Né a diverse
conclusioni può indurre l’enfasi posta dalla deducente societ
sul fatto che, al momento della instaurazione del giudizio di
appello, le sentenze di San Martino erano già state pubblicate:
e invero, a prescindere dal rilievo che l’iniziativa della
proposizione del gravame fu assunta dalla controparte, resta che
la materia della individuazione dell’area di operatività del
disposto dell’art. 2059 cod. civ. era all’epoca comunque
scivolosa, essendo ancora dibattuta l’esatta portata delle
pronunce delle sezioni unite.
In definitiva

va

rigettato il ricorso principale, dichiarato

assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, rigettato il
secondo.

19

P

Nel giudizio di legittimità è da ritenere soccombente, in
considerazione dell’esito sfavorevole della lite, Giuseppe
Perri, che deve pertanto essere condannato a rifondere alla
controparte costituita le relative spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso
principale; dichiara assorbito il primo motivo del ricorso
incidentale; rigetta il secondo; condanna il ricorrente
principale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
complessivi euro 1.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),
oltre spese generali e accessori, come per legge.
Roma, 22-aprile 2015

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