Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14662 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17980/2011 proposto da:

NEWCO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTOGRUARO 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DE PERNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CIUFFREDA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3240/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/06/2010 R.G.N. 9607/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DE LUCA UGO per delega Avvocato CIUFFREDA

ALESSANDRO;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 23.6.2010, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da NewCo s.p.a. in liquidazione avverso la cartella esattoriale con cui le era stato intimato di pagare all’INPS somme per omesso versamento di contributi relativi al periodo 1993-1997.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva l’insussistenza del diritto dell’azienda alle agevolazioni contributive precedentemente conguagliate e, accertato il tardivo pagamento delle contribuzioni dovute, giudicava dovute le somme per sanzioni civili.

Contro tale pronuncia ricorre NewCo s.p.a. in liquidazione, proponendo tre motivi di censura, illustrati con memoria. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito ritenuto che l’esame complessivo degli atti di causa consentisse di determinare l’oggetto della pretesa creditoria, nonostante che l’INPS si fosse limitato ad allegare alla memoria di costituzione del giudizio in primo grado il verbale di accertamento n. 4778/505 del 23.6.1997 e a dedurre in sede di gravame che i contributi accertati come omessi in seno ad esso fossero stati regolarizzati successivamente per mezzo di pagamenti e/o compensazioni.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 236 del 1993, art. 5 e del D.L. n. 180 del 1996, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto l’insussistenza del diritto alle agevolazioni contributive e, conseguentemente, il pagamento tardivo della contribuzione dovuta, nonostante che essa avesse diritto allo sgravio contributivo in ragione dell’avvenuta stipulazione di contratti di solidarietà, giusta domanda presentata il 22.12.1993.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 218 e segg., nonchè di vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto l’applicabilità della sanzione una tantum nonostante che, in specie, si versasse in ipotesi di omissione e non di evasione contributiva.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della modalità della loro prospettazione, e sono inammissibili: è sufficiente al riguardo rilevare che parte ricorrente, in entrambi i motivi, formula censure con riferimento a documenti e ad atti processuali che non risultano trascritti in ricorso, nemmeno per le parti rilevanti ai fini per cui è causa, e di cui non si indica in quale luogo del fascicolo processuale o di parte sarebbero reperibili. E poichè il ricorrente, che in sede di, legittimità si dolga della valutazione di un documento o di risultanze probatorie o di atti processuali, ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento o dell’atto trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo, se non alla sua trascrizione integrale, quanto meno a quella delle sue parti rilevanti, e certamente all’indicazione del luogo (fascicolo di ufficio o di parte) in cui esso è reperibile, la censura va ritenuta inammissibile per violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, siccome espresso dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo: la qualificazione dell’inadempienza in termini di omissione o evasione contributiva è vicenda sulla quale la Corte di merito non si pronuncia, limitandosi a rilevare che, “in assenza di specifici rilievi, non resta (…) che riconoscere il corretto computo, nella specie, di somme aggiuntive e sanzione una tantum”. E dal momento che parte ricorrente non ha specificamente indicato quando e come detta questione sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito, essa, involgendo accertamenti di fatto, va ritenuta nuova e dunque inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 20518 del 2008).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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