Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14662 del 11/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14662 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 16083-2007 proposto da:
BERNARDI

MARIA

MADDALENA,

8
WEBER

BRUNO

WBBBRN44R25L200U, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA G.MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
NICOLAIS LUCIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PERATHONER OSWALD;
– ricorrenti nonchè contro

HOLZKNECHT CAROLINA, PIAZZA IVO, PIAZZA SILVIO;
– intimati –

sul ricorso 19530-2007 proposto da:

Data pubblicazione: 11/06/2013

Au t s
PIAZZA

P.:4-VLS66(52,o0*/
: S.

IVO

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PASQUALI ALBERTO come da procura speciale notarile,,_

– ricorrenti contro

BERNARDI WEBBER MARIA MADDALENA, WEBBER BRUNO
WBBBRN44R25L200U, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA G.MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
NICOLAIS LUCIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PERATHONER OSWALD;
– controricorrenti nonchè contro

PIAZZA SILVIO, HOLZKNECHT KAROLINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 37/2007 della CORTE D’APPELLO b ■ I’iteui•0
SEZ.DIST. dà di BOLZANO, depositata il 19/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato PASQUALI Alberto, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale, accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

VETTORI MARIANO CLAUDIO;

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18.2.1993 Webber Bruno e Bernardi Maria Maddalena

convenivano davanti al Tribunale di Bolzano Piazza Ivo e Silvio, Holzknecht
Carolina in Piazza e premesso di essere proprietari della p. ed. 1588 C.C. Ortisei e
che i convenuti era proprietari della p.ed. 1159 ed avevano progettato la costruzione

stipulata una scrittura con la quale avevano esonerato i convenuti dal rispetto delle
distanze, ma gli stessi, anzicchè procedere al risanamento, avevano demolito e
ricostruito, donde l’obbligo del rispetto delle distanze; chiedevano accertarsi tale
obbligo del rispetto delle distanze legali, con condanna alla demolizione parziale ed
ai danni.
I convenuti chiedevano che, previa costituzione di reciproco diritto di servitù di
costruire a distanza inferiore a quella legale in base alla scrittura 31.7.1992, le
domande venissero respinte.
Con sentenza 1166/05 il Tribunale condannava i convenuti al pagamento di euro
166.815 oltre accessori, decisione appellata dai convenuti e parzialmente riformata
dalla Corte di appello di Trento, sezione di Bolzano, con sentenza 37/2007, che
condannava gli appellanti all’importo di euro 19.109,91 oltre rivalutazione ed
interessi compensativi ed accessori e di euro 20.000 , richiamando la scrittura ed il
progetto che non prevedeva la demolizione, la ctu circa mancati spostamenti
planimetrici del sedime della nuova costruzione rispetto alla preesistente,
accertamento non contestato, l’altezza di metri 9,13 rispetto a quella di 9,09,

aumento non consistente, stante il ituutem di piani invariato, l’eccedenLa di
volume, la qualificazione di ricostruzione e la non condivisibile valutazione dei
danni.

di un fabbricato in muratura in luogo di una legnaia; che il 31.7.1992 era stata

Ricorrono i Webber Bernardi con due motivi, resiste Piana eccependo
l’inammissibilità del ricorso e proponendo ricorso incidentale.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano vizi di motivazione sulle risultanze della ctu su

danni, liquidati in via equitativa con criteri erronei ed arbitrari.
Col ricorso incidentale si deducono motivazione carente in ordine alla responsabilità
ed alla liquidazione del danno dal 1992 al 1997, ulteriori vizi di motivazione e
violazione dell’art. 1227 cc.
Premesso che entrambi i ricorsi omettono il momento di sintesi della chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sia viziata o
del quesito di diritto in relazione alla violazione di legge indicata dal ricorso
incidentale, senza osservare il d.lgs. n. 40/2006, applicabile ratione temporis,
trattandosi di sentenza pubblicata il 19.2.2007 ( S.U. 20603/2007, 1652812008,
Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011, 4566/2009), è il caso
di evidenziare che la sentenza impugnata , con congrua, logica e condivisibile
motivazione ha richiamato gli accertamenti in fatto compiuti dal ctu condividendoli
in gran parte , tranne che per i profili relativi ai darmi, per i quali ha argomentato sul
dissenso.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222) né viene argomentata la prospettata violazione di legge contenuta nel
ricorso incidentale.

volumi, altezza e dimensioni e col secondo motivo vizi di motivazione in ordine ai

La complessiva ratio decidendi non è impugnata se non con mere deduzioni di
dissenso, donde l’inammissibilità dei ricorsi, con compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.
Roma, 11 aprile 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

il IU.2013

Il consigliere estensore

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