Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14662 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 05/07/2011), n.14662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE APPIO

CLAUDIO 251, presso il Dott. DOMENICO GUARANY, rappresentato e difeso

dall’avvocato MONTESANTO COSTANTINO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 114/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 13/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’avvocato Costantino MONTESANTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il dottor M.C., giudice del Tribunale di Salerno, è stato tratto a giudizio per abusi edilizi commessi ad Amalfi fino al settembre del 2002, nella qualità di committente di lavori effettuati in un appartamento della propria madre.

Il giudizio di primo grado, celebrato dinanzi al Tribunale di Napoli, si è concluso con la condanna del M. per taluni dei reati contestati, e la declaratoria di non luogo a procedere per prescrizione in relazione agli altri. In sede di appello la prescrizione è stata dichiarata anche per i reati per i quali in primo grado vi era stata condanna.

Per gli stessi fatti è stato avviato procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione dell’ammonimento.

La Sezione disciplinare del CSM, ricordato il carattere vincolante dell’accertamento compiuto in sede penale, ha messo in rilievo che la sentenza di appello aveva accertato la realizzazione nell’immobile della madre del M. di un aumento volumetrico in nessun modo autorizzabile ed il coinvolgimento dello stesso M. in qualità di committente, conclusione giustificata, secondo il giudice penale, dai rapporti patrimoniali intercorsi fra il M. ed il titolare della ditta che aveva effettuato i lavori nel periodo in cui essi erano stati eseguiti, dalla circostanza che al M. erano intestati i contratti di somministrazione di acqua potabile e di energia elettrica per l’immobile, nonchè dalla sua diretta partecipazione in rappresentanza della madre al verbale di accordo del 22 gennaio 2000 sulla decisione di dar corso ad interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Secondo il giudice disciplinare questa ricostruzione dei fatti oltre ad essere incontestabile, per effetto del giudicato penale, ai sensi del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 29, u.c., era altresì ampiamente logica e da condividersi alla luce della documentazione acquisita negli atti processuali. D’altra parte, la prescrizione in sede penale non poteva in alcun modo essere equiparata agli effetti di una pronuncia assolutoria nel merito.

La Sezione disciplinare ha poi ritenuto che fossero stati lesi il prestigio dell’ordine giudiziario e la credibilità del magistrato, vista la sfiducia che l’opinione pubblica è portata a manifestare nei confronti di chi si sia reso responsabile di violazione delle stesse regole che quotidianamente applica nei confronti della generalità dei consociati. Del resto, la celebrazione di un processo penale pubblico sia in primo che in secondo grado, sfociato nell’accertamento dei fatti, era da valutare di per sè come idonea a determinare il discredito del magistrato e la lesione al prestigio dell’ordine giudiziario, anche in considerazione della circostanza che la vicenda si era verificata ad Amalfi, nello stesso circondario del Tribunale dove operava il M..

Quanto alla misura della sanzione, la Sezione disciplinare ha ritenuto che la non particolare gravità del fatto sotto il profilo oggettivo, essendosi trattato di modesti aumenti volumetrici dell’appartamento della madre, e l’incensuratezza del magistrato consentissero di irrogare la sanzione dell’ammonimento.

Il Dott. M.C. impugna questa sentenza con ricorso per tre motivi.

Considerato in diritto Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, u.c..

Premesso che il giudice disciplinare ha applicato il R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, trattandosi di procedimento disciplinare, per fatti commessi nel vigore di tale norma, promosso prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n, 109, ed ha rilevato che il coinvolgimento del M. quale committente di fatto dell’illecito intervento edilizio era stato accertato in sede penale, si osserva che la nuova disciplina dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale ha ristretto notevolmente gli effetti delle pronunce penali e disciplinari, ma si sostiene che anche in base al citato R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29 una sentenza penale – tanto più se di improcedibilità per prescrizione- fa stato nel giudizio disciplinare limitatamente ai fatti oggettivamente accertati e non alle conclusioni che induttivamente o presuntivamente il giudice ne abbia tratto.

Ciò premesso, si mette in rilievo che, nella specie, era stato accertato, da un lato, che l’immobile oggetto dell’intervento edilizio apparteneva esclusivamente alla madre del M., la quale aveva ottenuto l’autorizzazione ambientale ed aveva effettuato la dichiarazione di inizio di attività, dall’altro che il M. aveva emesso un assegno in favore dell’assuntore dei lavori, era titolare, come non residente, delle utenze di acqua ed energia elettrica relative all’immobile, aveva rappresentato la madre nel verbale di accordo 22 gennaio de 2000 sulla decisione di effettuare interventi sulle parti comuni dell’edificio, aveva utilizzato l’abitazione. Su questi fatti era però completamente mancata la necessaria autonoma valutazione da parte del giudice disciplinare, il quale, in proposito, si era limitato esclusivamente a richiamare le conclusioni che il giudice penale aveva tratto dalle circostanze sopraindicate.

Con il secondo motivo di ricorso è denunziata omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Si sostiene che l’assenza di un’autonoma valutazione da parte del giudice disciplinare aveva determinato vizio di motivazione, per mancata considerazione di talune circostanze decisive al fine di escludere gli addebiti.

In particolare, non era stata valutata l’esistenza di un rapporto di committenza con l’impresa relativo ad altro immobile, il che rendeva quantomeno incerta la destinazione dell’assegno emesso dal M. al pagamento dei lavori abusivi, considerato anche che la copia quietanzata dell’assegno richiamava nella causale tale secondo immobile, e che il richiamo aveva trovato conferma da parte del percettore del titolo e di alcuni testi.

Era stato attribuito rilievo alle utenze intestate al M., senza tener conto che esse risalivano al 1998, periodo anteriore ai lavori nell’appartamento, ed erano connesse a specifiche vicende (occupazione dell’immobile e successivo sfratto degli occupanti nel 1998).

Non si era considerato che nell’assemblea condominiale nella quale il M. aveva rappresentato la madre, erano stati decisi interventi sulle parti comuni dell’edificio e non abusi edilizi.

Infine, era stata valutata come significativa una circostanza del tutto irrilevante quale l’utilizzo successivo dell’immobile da parte del M..

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, sono infondati.

Il ricorrente sostiene, in definitiva, che in sede penale dovevano considerarsi accertate solo le circostanze sopra riferite e non anche la qualità del M. di committente dei lavori, essendo essa una illazione o conclusione del giudice penale e non un fatto oggetto di accertamento. Sostiene, inoltre, che anche le anzidette circostanze avrebbero dovuto essere ulteriormente sottoposte a verifica in sede disciplinare, ed indica un insieme di fatti che toglierebbero rilievo agli elementi presi in considerazione in sede penale.

Ma il ricorrente non tiene presente che, come la sentenza disciplinare ha cura di porre in rilievo, ciò che la sentenza penale aveva accertato era che il M. fosse “stato committente dei lavori effettuati in violazione delle contestate norme edilizie presso l’appartamento della propria madre sito in (OMISSIS)”. Tale accertamento è ovviamente la ragionata conclusione di una serie di premesse costituite dalle circostanze più volte riferite, ma ciò non toglie che anch’ esso esprima un accertamento dei fatti nella loro storicità, restando accertamento del fatto anche la verifica di un determinato accadimento attraverso una serie di altre vicende che univocamente ne dimostrano l’esistenza.

Quanto poi alla necessità di rivalutazione dei fatti da parte del giudice disciplinare, è da tener presente che tale rivalutazione, sempre ammessa dalla giurisprudenza formatasi nel vigore del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, deve però avvenire ne rispetto dell’accertamento di fatto compiuto in sede penale.

Infatti la disciplina del rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati -dettata esclusivamente dall’art. cit. in base al quale nel procedimento disciplinare fa sempre stato l’accertamento dei fatti, oggetto del processo penale, risultanti da sentenza passata in giudicato, non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo – come ricordato- diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, ferma restando però l’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità (Sez. Un.,18 ottobre 2000, n. 1120). Quindi è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, pur sussistendo piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare (Sez. Un.,19 settembre 2005, n. 18451; Sez. Un., 24 novembre 2010, n. 23778, la quale precisa che il giudice disciplinare non è vincolato dalle valutazioni contenute nella sentenza penale relative alla commisurazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle de giudizio disciplinare). Va aggiunto, in ogni caso, che il ricorrente, muovendo dalla premessa che la sentenza disciplinare abbia puramente e semplicemente richiamato le affermazioni del giudice penale sul punto fondamentale della qualità del M. di committente dei lavori edilizi, non considera che il giudice disciplinare, dopo aver riprodotto le affermazioni della sentenza della Corte d’appello alla stregua delle quali doveva ritenersi provata la responsabilità dell’imputato, ha comunque messo in rilievo che la ricostruzione dei fatti operata in sede penale doveva ritenersi “ampiamente logica e da condividersi alla luce della documentazione acquisita agli atti processuali”.

Questa motivazione, da mettere in relazione con la puntuale precedente descrizione delle circostanze valorizzate in sede penale, esprime quindi, sinteticamente ma inequivocabilmente, un’autonoma valutazione di congruità tra l’apprezzamento dei fatti in sede penale e la consistenza degli stessi come risultante dagli atti del processo disciplinare.

Di conseguenza, le critiche sviluppate nel primo motivo sono infondate in diritto e muovono comunque da un presupposto inesatto, mentre quelle contenute nel secondo motivo si risolvono in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, mentre, come è noto, il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare non può essere rivolto ad un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della Sezione stessa, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione che sorregge la decisione (v., tra le altre, Sez.Un., 7 febbraio 2007, n. 2685; Sez. Un. 5 maggio 2006, n. 10313; Sez. Un,, 12 ottobre 2004, n. 20133). Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, unitamente ad insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si sostiene che nel sistema del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, mancando la tipizzazione dell’illecito, la responsabilità disciplinare deriva da condotte che abbiano reso il magistrato immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o abbiano compromesso il prestigio dell’ordine giudiziario.

Ma la lesione del prestigio non consegue automaticamente alla commissione di un qualsiasi reato da parte del magistrato. Al contrario, anche quando sia stata pronunziata sentenza di condanna, il giudice disciplinare ha il dovere di valutare autonomamente l’incidenza e la rilevanza disciplinare del fatto accertato. A maggior ragione, perciò, tale dovere sussiste in presenza di una sentenza di improcedibilità per prescrizione.

In violazione di tali principi, il giudice disciplinare aveva invece affermato che la lesione del prestigio sarebbe conseguenza automatica dell’aver commesso una contravvenzione edilizia perchè cioè inciderebbe sulla fiducia nel magistrato come garante delle regole che egli applica nei confronti della generalità dei consociati.

Quindi, la responsabilità disciplinare era stata assiomaticamente collegata all’imputazione di contravvenzioni edilizie, per le quali era stata pronunziata condanna in primo grado, ed era stata omessa ogni valutazione concreta del fatto (entità oggettiva dei lavori edilizi; tipo di contravvenzione edilizia; modalità della sua commissione; tipo e grado di coinvolgimento del magistrato; impatto sull’opinione pubblica). Sarebbe stato necessario, invece, tener presente che l’abuso si era risolto nel recupero abitativo di un preesistente sottotetto mediante il taglio delle estremità delle falde; che la contestazione penale aveva riguardato opere compiute in assenza di concessione edilizia ed opere in difformità dall’autorizzazione concessa dal Comune, dal che sarebbe stato agevole comprendere l’iniziale carattere di mero recupero abitativo dell’intervento, poi ampliatosi in corso d’opera per scelta della madre del M., della quale egli non poteva essere chiamato a rispondere.

Non era stato considerato poi che l’intervento sull’immobile non era percepibile all’esterno, onde era da escludere qualsivoglia pubblicità negativa per il M. e quindi per l’ordine giudiziario, e che il processo penale, celebratosi a Napoli, non aveva avuto alcuna eco nel luogo in cui il M. esercitava le funzioni giudiziarie.

Infine, contraddittoriamente rispetto alle valutazioni sul nocumento al prestigio, la stessa sentenza disciplinare aveva qualificato il fatto come non particolarmente grave sotto il profilo oggettivo.

Anche questo motivo è infondato.

E’ infatti costante orientamento giurisprudenziale che l’accertamento della idoneità della condotta del magistrato ad incidere negativamente sulla fiducia e considerazione di cui egli deve godere, ovvero a compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario compete al giudice disciplinare ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ( v., fra le altre, Sez. Un. 27 luglio 2007, n. 16626; Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16618; Sez. Un.,23 marzo 2005, n. 6214).

La sentenza disciplinare ha puntualmente motivato sul punto mettendo in luce la perdita di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del giudice che si sottragga alle regole il cui rispetto deve garantire ed il discredito connesso al processo penale pubblico in primo e in secondo grado, per fatti posti in essere nello stesso circondario de Tribunale dove l’incolpato operava. Nè tale giudizio, relativo alle ricadute esterne dell’illecito, contraddice alla valutazione di non particolare gravità dell’intervento edilizio ai fini della scelta della sanzione da irrogare.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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