Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14661 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17684/2019 proposto da:

T.M.K., elettivamente domiciliato in Brescia, via

Alessandro Lussago n. 7, presso lo studio dell’avvocato Federico

Scalvi, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2021 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- T.M.K., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Brescia, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 22 maggio 2019, il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso.

2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che “il ricorrente ha lasciato il proprio Paese ed ha raggiunto l’Italia per esigenze che esulano dalla protezione internazionale”: “l’asserito pericolo di danno grave che verrebbe a sorgere in caso di rimpatrio, cioè le conseguenza derivanti dalla propria insolvenza, è sorto solo a seguito della decisione di lasciare la Libia per l’Italia”. Secondo il racconto del richiedente, per altro verso, i “creditori sono abitanti dello stesso villaggio del richiedente che hanno concesso il prestito” occorrente per pagare il viaggio, senza pretendere garanzie, “perchè consapevoli che il richiedente era “una buona persona””.

Sulla scorta di più report informativi, la pronuncia ha poi escluso che, nel (OMISSIS), sia attualmente in corso un “conflitto armato” rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c).

Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha escluso che il richiedente si trovi in una condizione di vulnerabilità soggettiva: egli “gode di buona salute (non risultando dalla documentazione in atti nessuna particolare patologia o problematica di salute in atto). Il richiedente inoltre ha piena capacità lavorativa, avendo lavorato nel Paese di origine e in Italia. In (OMISSIS) la ancora conoscenti con i quali non è in conflitto che potrebbero costituire per il medesimo un aiuto. Di contro in Italia il ricorrente non ha alcun supporto al di là del centro di accoglienza”.

3.- Avverso questo provvedimento T.M.K. ricorre, proponendo tre motivi di cassazione.

L’intimato Ministero non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Brescia: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g) non avendo questa tenuto conto che l’espatrio del richiedente è stata “dettata dall’impellente necessità di sottrarsi al pericolo grave e attuale di essere vittima della situazione paradossale e assurda esistente in (OMISSIS)”; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non avere il Tribunale “preso atto della documentazione prodotta” dal richiedente e per non avere attivato i poteri officiosi necessari a una adeguata conoscenza della situazione del Paese di provenienza”; (iii) col terzo motivo, per violazione della normativa in materia di protezione umanitaria.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale bresciano ha motivato la propria decisione sull’attuale situazione presente nel (OMISSIS) sulla base di plurime fonti, aggiornate (al 2018) e attendibili. Fonti che, comunque, il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi ad allegare, per contro, che nel (OMISSIS) v’è attualmente un “altissimo tasso di criminalità”, comportante uno “stato di instabilità cronica” per la vita in quel territorio. Per altro verso, il ricorrente non indica le ragioni per cui quest’assunto stato di “instabilità” coinciderebbe con la fattispecie di conflitto armato o violenza generalizzata presa in considerazione dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.).

Quanto alla protezione umanitaria, il motivo di ricorso non provvede neppure a predicare la sussistenza di una situazione di vulnerabilità specifica alla persona del richiedente.

6.- Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA