Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14661 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14661 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 14/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 11018-2012 proposto da:
SENSI MARIO, considerato domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIA POLACCHI
giusta procura speciale a margine del ricorso;
l’r
i:
2015
940

– ricorrente contro

MANCINI ,GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA CASANOVA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO BONI giusta procura speciale a

Il
I

margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1213/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2011, R.G.N.
8568/2004;

udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato CLAUDIA POLACCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nel 2002, Mario Sensi convenne in giudizio il signor Mancini rappresentando che
la Corte di Appello penale di Roma con sentenza n. 621/2001, divenuta irrevocabile,
aveva condannato il convenuto al risarcimento in suo favore dei danni da liquidarsi
in separato giudizio, cagionati dai reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni,

quantificati nella misura complessiva di circa € 18.000.
Si difese il Mancini asserendo che parallelamente al giudizio penale, tra le parti era
pendente un contenzioso civile avente ad oggetto il pagamento di lavori di idraulica
eseguiti dal Mancini per conto del Sensi. Proprio nel corso di tale giudizio civile le
parti raggiunsero una transazione. Nell’accordo inserirono in chiusura la seguente
clausola, aggiunta a penna, “a fronte di detta transazione le parti non hanno
null’altro da pretendere a qualsiasi titolo o ragione abbandonando la causa civile”.
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 1319 del 6 novembre 2003, rigettò la
domanda dell’attore ritenendo che la transazione del 19 marzo 2002 dovesse
considerarsi comprensiva anche dei rapporti tra le parti estranei al giudizio civile ed
in particolare ai fatti oggetto del procedimento penale che erano scaturiti proprio
dalle vicende oggetto del giudizio civile.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n.
1213/2011.

3. Avverso tale decisione, Mario Sensi propone ricorso in Cassazione sulla base di 4
motivi.
3.1 Resiste con controricorso Mancini Giuseppe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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ingiuria, lesioni e, pertanto, chiedeva la liquidazione dei danni morali e di relazione

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione
degli articoli 1362 e 1363 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia. Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.
Lamenta il Sensi che il giudice di secondo grado non ha interpretato il contenuto
dell’atto transattivo secondo il criterio delineato nell’articolo 1363 c.c. che impone di

Non è stata poi considerata la premessa del contratto nella quale si dà atto che tra le
parti è pendente {…1 la causa civile avente ad oggetto il pagamento di somme per la
realizzazione degli impianti terrnoidraulici. Inoltre sostiene ancora, che la Corte
d’Appello non ha considerato k clausole nn. 1, 3, 4 e 5 della transazione che
definiscono gli obblighi reciproci solo in relazione alla causa civile.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione o falsa applicazione dell’art.
1364 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia. Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.
Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha compiuto un percorso interpretativo
contrario ed opposto rispetto a quello contenuto nell’articolo 1364 c.c.. 11 giudice del
merito avrebbe dovuto individuare gli oggetti sui quali le parti si erano proposte di
contrattare per poi interpretare le formule ed espressioni generali usate nel contratto.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione
dell’art. 1362 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia. Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.
Sostiene il Sensi che la Corte d’Appello non ha assegnato la giusta rilevanza al
comportamento del Mancini il quale in osservanza della sentenza penale, corrispose
al ricorrente le spese del giudizio ivi liquidate.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “motivazione insufficiente e
contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Art. 360 n. 5 c.p.c.”.

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valutare le clausole contrattuali in maniera complessiva, le une per mezzo delle altre.

La Corte del merito non fornisce alcuna motivazione al motivo per il quale il
Mancini ha dato esecuzione alla sentenza penale corrispondendo le spese legali con
essa liquidate.
5. 1 quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti
inammissibili.

superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad
ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della
controversia anche se proposti, alcuni, sotto il profilo della violazione di legge.
A tal proposito, infatti, va rilevato che il vizio della sentenza di merito, dedotto ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., deve indicare non solo la puntuale indicazione delle
norme violate, ma anche, secondo il principio più volte espresso da questa Corte,
specifiche argomentazioni tese a dimostrare in quale modo, determinate
affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in
contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione
delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina.
Diversamente non si pone la Corte in condizione di adempiere al suo compito
istituzionale, quello, appunto, di verificare il fondamento della lamentata violazione
(Cass. 2707/2004).
Nella specie, a fronte dell’iniziale enunciazione della violazione d’una pluralità di
norme, non fa, poi, seguito una trattazione puntuale nella quale, per ciascuna di esse,

Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una

vengono sviluppati argomenti in diritto per contestare, con specifico riferimento a
ciascuna delle disposizioni e degli istituti violati. Il Sensi si è solo limitato a sostenere
l’inidoneità degli elementi di giudizio presi in considerazione a giustificare l’adottata
decisione, onde il motivo, sotto l’esaminato profilo, è da considerare inammissibile
per assoluto difetto della necessaria specificità.
E G, E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per
Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno
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yv

difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli
elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e
delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che
nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e

resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di
valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.
7921/2011).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del presente
giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi
Euro 3.200,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte
suprema di Cassazione in data 15 aprile 2015.

della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui

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