Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14661 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27826-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO PISANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMABRDIA, depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. P.E. ha impugnato in data 19 settembre 2013 l’estratto di ruolo richiesto a Equitalia in data 21 giugno 2013 e le cartelle di pagamento emesse sulla base del ruolo, relative a IRPEF IRAP e IVA e altre imposte, assumendo che dette cartelle non erano mai state notificate.

Il ricorso del contribuente è stato dichiarato inammissibile in primo grado perchè proposto oltre i termini di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 21, ritenute infondate le eccezioni sul difetto di notifica delle cartelle. Il contribuente ha proposto appello e la CTR della Lombardia, con sentenza del 22.2.2018 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che esso è stato presentato oltre i termini di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 21.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia – Riscossione. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 137,139 e 140 c.p.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La parte deduce l’errore del giudice d’appello per non aver considerato che la relata di notifica è essenziale nel procedimento notificatorio. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il ricorrente lamenta l’errore della CTR nel ritenere che egli nulla abbia contestato in ordine alla tardività D.P.R. n. 546 del 1992 ex art. 21. Deduce di avere messo in chiaro che egli fa decorrere il termine per l’impugnazione non già dalla notifica delle cartelle – che assume inesistente – bensì dalla data di rilascio dell’estratto di ruolo cioè dal 21 giugno 2013. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.lgs. n. 546 del 2012, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per carenza assoluta di motivazione trattandosi di una mera adesione di primo grado.

Il terzo motivo deve essere esaminato prioritariamente perchè potenzialmente assorbente.

Il motivo è fondato.

Il giudice di appello si è limitato a una acritica adesione alla sentenza di primo grado peraltro sulla base di una affermazione generica, e cioè che fossero decorsi i termini di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 21, senza nulla dire riguardo l’eccezione del contribuente e cioè che non avendo egli – secondo la sua prospettazione difensiva – ricevuto le cartelle, i termini per il ricorso decorrono dal momento in cui gli è stato consegnato l’estratto del ruolo.

Per principio consolidato affermato da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. La sentenza d’appello può essere motivata “per relazione”, solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 28139/2018; Cass. 24452/2019; Cass. 15884/2017).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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