Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14660 del 29/05/2019

Cassazione civile sez. I, 29/05/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 29/05/2019), n.14660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6910/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Padova n.

1, presso lo studio dell’avvocato Dastoli Antonio Francesco, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Bancapulia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

t,-2rnpore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Gianmaria Salvatore, giusta procura speciale per

Notaio Dott. C.M. di (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1240/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/03/2019 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 6.8.2014 n. 1240/14 la Corte d’Appello di Bari, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello di M.A. che, in merito ad un’operazione di investimento consistente nell’acquisto di obbligazioni Cirio, a seguito del default dell’emittente e del pregiudizio perciò sofferto, aveva convenuto in giudizio Bancapulia s.p.a. per sentir dichiarare, tra l’altro, la responsabilità di questa in relazione alla violazione degli obblighi informativi su di essa gravanti nella sua veste di intermediario, segnatamente in relazione alla segnalazione di inadeguatezza, nonchè l’annullamento per errore essenziale del relativo contratto.

Per la cassazione di detta sentenza il M. si vale di tre motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso la banca.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il primo motivo di ricorso – con cui il M. contesta l’impugnata decisione laddove questa ha rigettato la doglianza in punto di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, deducendo oltre alla violazione di norme di legge, anche “un vizio giuridico di motivazione” – è inammissibile, giacchè le odierne allegazioni con cui il M. corrobora il proprio assunto, adducendo di non essere stato edotto circa “la specifica situazione patrimoniale e finanziaria della società emittente”, il divieto contenuto nella circolare dell’offerta “di rivendere in Italia le obbligazioni Cirio a soggetti diversi dagli investitori professionali” e “l’assenza di valutazione dei titoli da parte delle agenzie specializzate (rating)” e, quanto alla segnalazione di inadeguatezza, di non “essere un investitore abituale ed orientato ad investimenti speculativi”, introducono nel giudizio profili decisionali ignorati nelle pregresse fasi di merito e, costituendo perciò questioni nuove non esaminate e non decise in quelle sedi, esse non sono scrutinabili da questa Corte, il cui giudizio può aver luogo solo con riguardo alle questioni che abbiano formato oggetto di trattazione in sede di merito.

2.2. Non contrasta questo rilievo la circostanza che tanto in primo grado che avanti al giudice del gravame il M. abbia dedotto “la violazione da parte della banca del dovere di diligenza ex art. 1176 c.c.”, censurando segnatamente il responso del primo giudice che aveva ritenuto “rispettati gli obblighi comportamentali della banca e, soprattutto, i doveri di informazione e non avrebbe valutato le prove offerte”, poichè ciò il deducente ha inteso fare, peraltro in via di estremo subordine rispetto alle altre sue richieste, in relazione alle modalità con cui l’operazione sarebbe stata conclusa, assumendo – come riporta la motivazione della sentenza impugnata nel rigettare l’allegazione perchè priva di debito riscontro – che la banca, mediante l’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, avesse proceduto “a modificare il contenuto dell’ordine decidendo a sua insaputa la tipologia dei titoli da acquistare”.

Nè, per vero, è di aiuto l’illustrazione del motivo che, quantunque si spenda con generosità nel documentare quali e quante siano le inadempienze imputate all’intermediario, circa la loro pregressa rappresentazione in sede di merito non offre per contro nessun ulteriore ragguaglio che valga ad integrare nel senso oggi argomentato le generiche allegazioni operate in quella sede, con ciò mostrando di venir meno anche all’onere di autosufficienza del motivo. E’ perciò di tutta evidenza che l’intento ora coltivato da ricorrente è quello di imprimere alla propria tesi un contenuto deduttivo coerente con l’insegnamento di questa Corte, vero che, se la chiamata in responsabilità dell’intermediario cui si addebita la violazione degli obblighi informativi non decampa dallo schema caratteristico della responsabilità contrattuale, di guisa che compete all’investitore allegare e non provare l’inadempimento perciò addebitato all’intermediario, nondimeno resta inteso, riguardo alle caratteristiche che la deduzione di inadempimento dell’obbligo informativo deve rivestire, “che essa deve necessariamente tradursi nella pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che la banca avrebbe omesso di fornire, dovendo il giudice, nello scrutinare siffatto inadempimento, attenersi ai fatti che l’attore ha posto a fondamento della domanda, senza poter, com’è ovvio, desumere la sussistenza dell’inadempimento dalla mancata offerta di informazioni che neppure l’interessato abbia lamentato di non aver ricevuto” (Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10111). Senonchè, il fatto che ciò non sia avvenuto a tempo debito – ovvero nelle prioritarie sedi di merito – non rende la lacuna colmabile in questa sede, portando al giudizio della Corte aspetti fattuali della vicenda non oggetto di precedente disamina.

3.1. Inammissibile deve giudicarsi il secondo motivo di ricorso, giusta il quale il M. si duole che la Corte d’Appello abbia divisato il giudicato intervenuto riguardo alla domanda di annullamento per errore essenziale – cui qui si aggiunge, senza che se ne fosse fatta mai allegazione nelle precedenti fasi del giudizio, anche una censura in punto di dolo – quantunque la questione fosse stata nuovamente riprodotta all’atto di precisare le conclusioni in quella sede.

La circostanza è veritiera ma, in disparte dalla considerazione che è lo stesso ricorrente a rammentare, allorchè a pag. 3 dei ricorso riepiloga i motivi di appello, che il gravame investiva le sole determinazioni assunte dalla decisione di primo grado in ordine alla legittimità dello “storno” operato dalla banca dell’accredito effettuato a proprio favore e alla violazione del dovere di diligenza – con esclusione perciò di ogni doglianza afferente al tema in esame – è assorbente nel senso della rilevata inammissibilità il difetto di specificità che affligge il motivo, dal momento che esso si intrattiene nell’illustrare l’essenzialità dell’errore nella specie, ma omette di confrontarsi con le ragioni della sentenza, limitando il proprio ragionamento alla declinazione di una mera petizione di principio.

4. Il terzo motivo di ricorso ipotizza un error in iudicando in punto di danni, ma è assorbito dall’inammissibilità deì motivo in punto di an.

5. Vanno dunque dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre resta assorbito il terzo.

6. Spese alla soccombenza e doppio contributo.

PQM

Dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso ed assorbito il terzo; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

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