Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14660 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 18/07/2016), n.14660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 18659 del ruolo generale dell’anno

2013 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

CARS S.r.l. in liquidazione, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

liquidatore M.A., legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,

dall’avvocato Piero Sandulli (C.F.: SNDPRI54C10H501D);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli

n. 474/2013, depositata in data 14 gennaio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 giugno 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Anna Patania, per delega dell’avvocato Piero Sandulli, per

la società controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Difesa ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla CARS S.a.s. di C.G. (oggi Cars S.r.l. in liquidazione) per il pagamento dell’importo di Euro 1.713,57 a titolo di indennità di custodia di un veicolo sequestrato dai Carabinieri, ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11.

L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Caserta.

Il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Ministero della Difesa, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la Cars S.r.l..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso, avanzata dalla società controricorrente.

La sentenza impugnata (come riconosciuto dalla stessa società controricorrente) è stata depositata in data 14 gennaio 2013 e non risulta mai notificata.

Il presente ricorso risulta notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita in data 15 luglio 2013, e quindi – tenuto conto della circostanza che il 14 luglio 2013 cadeva in giorno festivo (domenica) – entro il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c..

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato di cui alla sent. C. Appello Napoli n. 573/2010, confermativa della sent. Trib. Napoli n. 8359/2003, intervenuta tra CARS e Prefettura Napoli, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”.

I primi due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Non viene in realtà adeguatamente chiarito dal Ministero ricorrente l’oggetto del giudizio che avrebbe dato luogo a giudicato con effetti anche in relazione alla presente vicenda.

Certo è che di tale giudizio il Ministero stesso non è stato parte, avendo esso riguardato la società resistente e la Prefettura, organo del Ministero dell’Interno.

La amministrazione ricorrente non deduce neanche specificamente che oggetto di esso sia stata la medesima domanda di adempimento dell’obbligazione contrattuale di pagamento dell’indennità di custodia reclamata nel presente giudizio (obbligazione rispetto alla quale del resto la legittimazione passiva non spetta alla Prefettura, come essa stessa sostiene), e del resto – secondo quanto dedotto nel ricorso – tale giudizio si sarebbe concluso con la condanna della Prefettura al pagamento di determinate somme a titolo risarcitorio e non a titolo contrattuale.

Oltre che per la diversità delle parti in causa (correttamente rilevata dal giudice di merito), va perciò esclusa la sussistenza di un giudicato vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 2909 c.c., anche per la diversità del titolo e dell’oggetto delle domande avanzate nei due processi.

L’avvenuto pagamento dell’obbligazione risarcitoria oggetto della condanna emessa nei confronti della Prefettura, da parte di quest’ultima, non può, di conseguenza, neanche determinare l’estinzione dell’obbligazione contrattuale fatta valere nel presente giudizio.

3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 156 e 161 c.p.c., per mancanza di pertinente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’obbligo di pronunciare su tutta la domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con il Quinto motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, artt. 11 e 12, della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17 e dei principi generali in materia di titolarità del debito per la custodia di beni sequestrati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

La questione risulta essersi già posta tra le stesse parti, esattamente negli stessi termini, in una identica precedente vicenda, ed è stata risolta da questa Corte con ordinanza della Sez. 6-2 n. 11951 del 9 giugno 2015.

In tale pronunzia è stato affermato:

che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, avendo in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, il potere, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (Cass., Sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., Sez. Lav., 11 novembre 2014, n. 23989);

che, esattamente come nella fattispecie qui in esame, il Tribunale, giudice di appello, effettivamente non aveva specificamente esaminato il motivo di gravame con cui il Ministero chiedeva di affermare il principio della debenza delle somme ingiunte da parte del proprietario del veicolo sequestrato e non del Ministero;

che peraltro tale motivo era infondato in diritto, dal momento che, come già più volte affermato, all’esterno, nei confronti del custode, creditore delle spese, l’obbligo di pagamento grava, ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, comma 1, esclusivamente sull’amministrazione di appartenenza, cioè su quella nel cui organico è posto il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro amministrativo (Cass., Sez. 3, 12 luglio 2007, n. 15602; Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 564; Cass., Sez. 6-2, 26 marzo 2015, n. 6067), mentre l’obbligo di rimborso a carico del trasgressore, previsto del citato art. 11, comma 2, riguarda i rapporti interni tra amministrazione che ha proceduto al sequestro, e che ha anticipato al custode le spese, e, appunto, trasgressore (o soggetti con lui obbligati in solido);

– che pertanto il ricorso del Ministero non poteva essere accolto e la sentenza di rigetto dell’opposizione da questo proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della società che aveva maturato titolo per l’indennità di custodia del veicolo doveva essere confermata.

La Corte condivide integralmente le argomentazioni sopra trascritte, evidentemente applicabili anche nella fattispecie in esame, e pertanto le conferma e ribadisce.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il Ministero ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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