Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14660 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14660 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 7759-2012 proposto da:
S.I.R. SOCIETA’ IMMOBILIARE RACHELE DI A. D’ORLANDO E
C. STAGLIANO S.R.L.

01539180636 in persona del legale

rappresentante p. t., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO PERROTTA, rappresentata e difesa
2015
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dall’avvocato MARIO ANZISI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

CLASS HOTEL SPA 09079221009;

1

Data pubblicazione: 14/07/2015

- intimata –

avverso la sentenza n. 339/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 07/02/2011, R.G.N. 4179/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

udito l’Avvocato MARIO ANZISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

PELLECCHIA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. La S.r.l. S.I.R. Società Immobiliare Rachele di A. D’Orlando e C. Stagliano notificò
alla s.p.a. Class Hotel, oggi S.r.l. Partecipazioni Immobiliari, decreto ingiuntivo n.
5342/2004 del Tribunale di Napoli recante condanna al pagamento di curo 55.139,70,
quale provvigione per attività di mediazione in relazione al contratto di locazione di

L’ingiunta propose opposizione, assumendo che il compenso dovuto, pattuito nel
10% del canone convenuto per il primo anno di locazione, era inferiore alla somma
richiesta, essendo stato pattuito per il primo anno il canone di curo 96.000, e non
quello di 576.000 indicato dalla ricorrente e, pertanto, competeva alla S.I.R. la somma
di curo 9.600.
La SIR replicò che il canone contrattuale era pari ad euro 576.000 e che la minor
somma pagata dalla conduttrice per il primo anno era dovuta a una riduzione, pattuita
dalle parti, a compenso delle spese di ristrutturazione dell’immobile che aveva
sostenuto per l’importo complessivo di curo 1.444.000 e che la locatrice avrebbe
restituito in rate, mediante la riduzione del canone ad curo 96.000, per i primi tre anni.
Il Tribunale di Napoli accolse l’opposizione, condannando Class hotel a corrispondere
alla mediatrice la. somma di curo 9600.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n.
339 del 7 febbraio 2011.
3. Avverso tale decisione, la S.I.R. propone ricorso in Cassazione sulla base di 2
motivi, illustrati da memoria.
3.1, La Class Hotel non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione
dell’ara. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. e Con il secondo
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un immobile in Napoli.

motivo, denuncia “difetto di motivazione in relazione all’art. 1755 c.c. (art. 360, n. 5,
c.p.c.)” sul rilievo che la corte d’appello ha erroneamente interpretato sia il contratto
di locazione sia l’incarico di mediazione conferito con lettera 9 aprile 2001.
Dal primo, cioè dal contratto di locazione, risulta inequivocabilmente che il canone
convenuto per la locazione era pari ad curo 576.000,00 e che nella minor somma

contratto medesimo, in base alla quale il conduttore si impegnava a tenere a suo carico
le spese di ristrutturazione e di restauro dell’edificio.
Addebita alla corte di appello di essersi attenuta esclusivamente al senso letterale delle
parole, là dove il contratto ha disposto che per i primi tre anni il canone sarebbe stato
corrisposto in euro 96.000,00, senza tener conto delle intenzioni delle parti quale
risulta dal complesso dell’atto e delle sue clausole interpretate le une per mezzo delle
altre.
Rileva altresì che anche nell’interpretazione del contratto di mediazione si sarebbe
dovuto tener conto del fatto che la percentuale del 10% doveva essere riferita al valore
complessivo dell’affare e non a quello ridotto per cause contingenti.

5. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza di Appello è stata pronunciata nei confronti di CLASS HOTEL S.p.A.,
appellata contumace. Il ricorso per cassazione è stato svolto dalla ricorrente S.I.R. nei
confronti di CLASS HOTEL S.p.A., fusa per incorporazione nella Partecipazioni
Immobiliari S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, con sede in Roma.
La ricorrente S.I.R. ha notificato il ricorso per cassazione sia alla CLASS HOTEL
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Milano a mezzo
del servizio postale, sia a Partecipazione Immobiliari S.r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore quale successore a titolo universale della Class Hotel, con
sede sempre a Milano. Notifica quest’ultima non andata a buon fine perché la società
risulta sconosciuta all’indirizzo indicato. Successivamente il ricorso è stato notificato al
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or

pagata per i primi tre anni è stato inferiore per i motivi indicati nella clausola 4 del

signor Vincenzo Ponti, in qualità di amministratore unico di Partecipazioni
Immobiliari S.r.l., presso la residenza in Milano e mediante consegna a mani.
La evidente non coincidenza tra i soggetti coinvolti, ossia tra la società nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza di appello e la società nei cui confronti è stato
svolto il ricorso in cassazione, non è stata chiarita dal ricorrente che sul punto non

l’identità dei soggetti. Non è dato comprendere se ci sia effettivamente stata una
fusione per incorporazione ed in caso di risposta affermativa se questa vi sia stata
prima, durante o dopo la pronuncia di appello. Per questo motivo pregiudiziale, il

ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. In considerazione del fatto che la società resistente non si è costituita non si
dispone per le spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dispone nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte
suprema di Cassazione in data 15 aprile 2015.

solo non ha dedotto alcunché ma non ha depositato alcuna visura da cui risulti

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