Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14660 del 13/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14889/2011 proposto da:

FINIM IMMOBILIARE S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO

LONGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO

MASSART, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CENTRO RISCOSSIONE TRIBUTI CERIT SPA ora EQUITALIA CERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 119/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/02/2011 R.G.N. 364/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSART LORENZO;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 119/2011, in accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, respingeva l’opposizione proposta da FINIM Società Immobiliare s.r.l. avverso la cartella di pagamento con cui le era stato contestato il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi alla posizione di N.A., ritenuto lavoratore subordinato all’esito di accertamento ispettivo per il periodo dall’1.1.2003 al 31.3.2004.

La Corte d’Appello affermava, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla consigliere di amministrazione G.I., che anche dopo il pensionamento di anzianità N. avesse continuato a lavorare per la società appellata in ufficio per svolgere la “necessaria amministrazione” senza soluzione di continuità, dal lunedì al venerdi, senza interruzioni e venendo pagato mensilmente.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre FINIM Società Immobiliare s.r.l. con tre motivi di impugnazione illustrati da memoria. L’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alle dichiarazioni rese dall’amministratore in sede di ispezione alle quali sarebbe stato attribuito un valore precostituito, essendo state ritenute prevalenti in sentenza rispetto a quelle assunte successivamente nel giudizio.

2. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, avendo la Corte d’appello valorizzato a fini probatori soltanto il verbale ispettivo.

3. Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la Corte ritenuto provata la subordinazione attraverso una presunzione di subordinazione non vinta dalla ricorrente.

4. I motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente per la connessione che li collega.

Essi sono infondati. Deve ricordarsi che quello di Cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza. Esso è invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge.

5. E’ inoltre ius receptum che sia devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

6. Nel caso di specie la sentenza impugnata (sulla scorta del verbale ispettivo, delle dichiarazioni rilasciate in sede amministrative, del contegno tenuto dal medesimo lavoratore che si è rifiutato di rispondere alle domande, delle testimonianze acquisite in giudizio, ecc.) ha riesaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione circa la natura dell’attività svolta da N.A. per la società ricorrente FINIM nel periodo dal gennaio 2003 al marzo 2004, dopo il pensionamento; e ne ha tratto la conclusione (attribuendo maggior valore alle dichiarazioni assunte in fase amministrativa) che egli avesse continuato a lavorare in realtà allo stesso modo del periodo precedente (“da circa dieci anni”), quando era anche formalmente inquadrato come lavoratore subordinato e non collaboratore coordinato e continuativo (nel periodo successivo, ovvero dall’1.4.2004, non oggetto di contestazione in questo giudizio, N. era stato invece occupato con contratto a progetto).

7.- Si tratta di una valutazione che appartiene all’ambito tipico del giudizio di merito e che essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità. Non è vero infatti che la Corte d’appello abbia attribuito un valore di prova legale al verbale ispettivo in violazione dell’art. 2700 c.c., essendosi limitata ad esercitare le proprie prerogative sulla selezione degli elementi probatori, con l’unico limite di darne congrua motivazione; mentre è infondato sostenere che il giudice di merito sia tenuto ad attribuire maggior valore ad alcuni elementi probatori (acquisiti nell’istruttoria processuale) piuttosto che ad altri (acquisiti in precedenza).

8- Sulla natura del rapporto e sulla corretta gestione dell’onere della prova, la sentenza va d’altronde esaminata alla luce di tutte le affermazioni effettuate; dalle quali si deduce, non tanto e non solo che il rapporto di lavoro del N. corrispondesse solo in astratto, in base alla tipologia del lavoro ed alla presunzione che la Corte di merito vi ha correlato (in conformità alle sentenze di questa Corte n. 24781/2006 e n. 18692/2007), allo schema del lavoro subordinato; quanto che esistessero anche in concreto, in sè e per sè considerate, circostanze che pur prive ciascuna di valore decisivo, potessero essere correttamente valutate globalmente come indizi rivelatori degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.

9. La continuità delle mansioni in un ufficio altrui, per dieci anni, per lo svolgimento della necessaria attività amministrativa aziendale, “tutte le mattine dal lunedì al venerdì”, con retribuzione mensile – oltre a racchiudere una serie di elementi sintomatici della subordinazione (relativi all’orario, ai mezzi, alla paga, al rischio, ecc.), ne rivela anche altri; presupponendo l’assoggettamento a direttive per quanto attiene ai contenuti intrinseci delle prestazioni ed all’orario di lavoro. Mettendo pure in luce la “doppia alienità” di risultato (per il cui conseguimento la prestazione è utilizzata”) e di organizzazione (in cui essa si inserisce, c.d. eterorganizzazione) che caratterizzata tale rapporto di lavoro, già sul piano della qualificazione (secondo la Corte Cost. n. 30/1996: “Quando è integrata da queste due condizioni, la subordinazione non è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l’incorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente tutelato”. Ne appare superfluo aggiungere in proposito che, per quanto riguarda l’elemento della volontà delle parti, la materia della qualificazione del rapporto di lavoro configuri una questione sottratta alla disponibilità delle parti ed alla stessa discrezionalità del legislatore (in quanto costituente premessa per l’applicazione di disciplina essenzialmente inderogabile, anche a carattere costituzionale); dovendo essere individuata, più che in base al nomen iuris conferito dalle parti al rapporto, in base all’effettiva natura del rapporto (come ricordato più volte dalla stessa Corte Cost. sentenze n. 115/1994; n. 121/1993).

10. Le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell’INPS in Euro 3200 complessive, di cui Euro 3000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA