Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14660 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19709-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3750/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- B.L. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2012 con il quale l’ufficio ha accertato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), maggiori ricavi non documentati e non registrati, rettificando il reddito di impresa e calcolando la base imponibile ai fini IVA e quindi recuperando a tassazione le maggiori imposte dirette ed indirette ed applicando le sanzioni. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello l’Agenzia e la CTR della Puglia con sentenza del 19.12.2017 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando il maggior volume di affari ai fini IVA in Euro 396.502,94 riducendolo del 20% rispetto a quello accertato dall’ufficio, ricalcolando l’IVA con aliquota del 21% e rideterminando il reddito imponibile i complessivi Euro 73.245,60 anche in questo caso riducendolo del 20% rispetto a quello accertato dall’ufficio.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Non si è costituito il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 36 nonchè degli artt. 132 e 274 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che la motivazione non consente di comprendere l’iter logico giuridico che ha condotto il giudice di secondo grado ad operare la riduzione degli importi accertati.

Il motivo è fondato. La CTR si limita a scarne e stereotipate considerazioni, sulla necessità di “accertare il risultato economico della gestione dell’anno 2012, operando la individuazione del reddito imponibile che deve scaturire dalla contrapposizione tra costi e ricavi effettivi d’esercizio, senza trascurare la reale dinamica della giacenze di magazzino e la loro influenza sull’effettiva determinazione del volume di affari ai fini del calcolo dell’IVA sulle vendite riferite, si ripete, all’anno 2012”. Premesse queste considerazioni si limita ad affermare che “sulla base della ricognizione dei fatti aziendali avvenuti nell’esercizio 2012 e portati alla sua attenzione con gli atti allegati a fascicolo della controversia procede, ragionevolmente, a rideterminare il maggior volume d’affari ai fini IVA in Euro 396.502,94 riducendolo del 20% rispetto a quello accertato dall’Ufficio”. La stessa riduzione del 20% è poi operata sul reddito imponibile.

Si tratta di una motivazione apparente e cioè di quella motivazione che benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, con un immotivato quanto generico riferimento a non meglio individuati documenti ed atti portati alla attenzione del Collegio giudicante, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, nè indicare la ragione giuridica o fattuale della decisione e senza esplicitare le effettive risultanze del quadro probatorio (Cass. 13977/2019; Cass. 9105/2017; Cass. 7402/2018). Restano così oscure le ragioni per le quali il maggior volume d’affari e il maggior reddito imponibile sono accertati in misura diversa ed inferiore rispetto a quella calcolata dalla Agenzia delle entrate.

4.- Con il secondo motivo del ricorso violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2909 c.c. per la sussistenza di un giudicato esterno formato successivamente alla conclusione del giudizio di secondo grado.

L’Agenzia deduce di aver emesso nei confronti del medesimo contribuente analogo avviso di accertamento per l’anno 2011, recuperando a tassazione i maggiori ricavi ed il maggior imponibile IVA sulla base delle medesime motivazioni e del medesimo procedimento di calcolo adottato nell’atto oggetto del presente contenzioso. Deduce altresì che avverso detto provvedimento impositivo il contribuente aveva proposto ricorso, concluso con sentenza depositata il 18 gennaio 2017, che è passata in giudicato il 18 gennaio 2018.

Questo motivo è infondato.

E’ infatti principio consolidato affermato da questa Corte e cui il Collegio intende dare continuità che nel processo tributario l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. 25516/2019; Cass. 18875/2016).

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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