Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1466 del 24/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1466 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 21076-2010 proposto da:
MILESI GIACOMO MLSGCM33P11H910E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo
studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BONOMI IGNAZIO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MILESI AUSILIA MLSSLA41E69H910t, elettivamente domiciliata
in ROMA, CIRC.NE NOMENTANA 312, presso lo studio
dell’avvocato TABILI BRUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MONTAGNOSI CLEMENTE giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/01/2014

nonchè contro
MILESI BENEDETTO MLSSLA41E69H910J;

intimato

avverso la sentenza n. 207/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2010 n. 21076 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

BRESCIA del 20/01/2010, depositata 1’11/03/2010;

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Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla
Corte d’Appello di Brescia il 20.1.2010 e depositata in data

fittizia di persona in contratto di compravendita
immobiliare.
Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla 1.
18.6.2009 n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata
successivamente all’entrata in vigore della stessa
(4.7.2009).
Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli
artt. 102 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Lamenta che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto
sussistere, nel caso in esame di interposizione fittizia di
persona, litisconsorzio necessario, con riferimento al
venditore, ai sensi dell’art. 102 c.p.c.; con conseguente
rimessione della causa, a tal fine, al primo giudice, ai
sensi dell’art. 354 c.p.c..
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza,
con la sentenza del 14.5.2013 n. 11523, hanno affermato che,
nel giudizio volto all’accertamento della simulazione
relativa di un contratto di compravendita per interposizione
fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte

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11.3.2010 in materia di simulazione per interposizione

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necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato
interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni,
tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il
versamento del corrispettivo ed il perfezionamento

In questo caso, non sussista, pertanto, per l’alienante venditore alcun interesse ad essere parte del giudizio, a
norma dell’art. 100 c.p.c., al fine di conservare come
proprio acquirente l’originario stipulante.
Ne consegue che, trattandosi solo di accertare chi, fra
interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la
sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data.
Tale è il caso in esame, in cui, essendo stato il contratto
di compravendita integralmente eseguito nei confronti dei
terzi venditori

nè l’attuale resistente ha dimostrato

l’interesse di costoro alla partecipazione al giudizio – gli
stessi, nella controversia avente ad oggetto la declaratoria
di simulazione relativa per interposizione fittizia – che
mira a sostituire la persona interposta con il vero
acquirente – si vengono a trovare in una posizione di
indifferenza rispetto all’effettiva identità della persona
dell’acquirente.
In particolare, manca, nella loro posizione, l’interesse
concreto ed attuale richiesto dall’art. 100 c.p.c., non solo

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dell’effetto traslativo.

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per proporre una domanda, ma anche per contraddire alla
domanda altrui.
Ne deriva che la statuizione adottata dalla Corte di merito,
nel caso in esame, è errata “.

notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna
delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione; ai quali, con memoria,
aderisce anche il ricorrente.
Conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza cassata e
la causa rinviata alla Corte d’Appello di Brescia in diversa
composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2013, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte
suprema di cassazione.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e

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