Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1466 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6138-2018 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIORGIO

ENRICO FALCK 45 presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VILLANI, che

la rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4244/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’acquisizione del

fascicolo di merito motivo 1, accoglimento del motivo 2.

udito per la ricorrente l’Avvocato VILLANI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’avvocato CASELLI che si riporta agli

atti.

Fatto

RITENUTO

CHE:

G.C. propone ricorso, svolgendo due motivi illustrati con memorie, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 4244/6/2017, che aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 11032/47/16, con cui si era disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS), relativo al nuovo classamento, con nuova rendita catastale, determinato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, di una unità immobiliare sita in R(OMISSIS), in microzona 24, di proprietà della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale, sul presupposto della tempestività dell’appello proposto dall’Ufficio, riteneva che lo stesso avesse correttamente motivato la variazione di classe e di rendita dell’immobile, secondo quanto prescritto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 324 e 327 c.p.c., L. n. 742 del 1969, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, art. 20, comma 2, art. 38, comma 3, artt. 51 e 53, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente deduce che il ricorso in appello dell’Agenzia delle entrate sarebbe stato proposto oltre il termine di decandenza per impugnare di cui agli artt. 324,327 c.c.. L’impugnazione sarebbe stata spedita il 14.12.2016 in busta, anzicchè in piego, mediante rilascio all’Ufficio postale di (OMISSIS) della raccomandata n. (OMISSIS), come si evincerebbe dalla informativa sul “Cerca Spedizioni” ricavata e stampata dal sito delle Poste Italiane. L’Ufficio non avrebbe dato prova della tempestività della notifica, posto che si sarebbe limitato a depositare un foglio distinta contenente un elenco di raccomandate asseritamente spedite in data 12.12.2016, tra cui quella dell’odierna ricorrente, ma detto foglio sarebbe privo di qualsivoglia timbro dell’ufficio postale attestante l’effettiva spedizione in data 12.12.2016, così come ne sarebbe priva la busta che conteneva l’atto.

La contribuente riferisce di avere tempestivamente eccepito la circostanza in sede di controdeduzioni, producendo la visura di cui sopra. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di accertare e rilevare l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 324 c.p.c., essendo decorso il termine per la relativa impugnazione ex art. 327 c.p.c., (norme richiamate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, art. 38 comma 3, artt. 51 e 53), senza che fosse stato proposto valido appello. Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’esame di tali circostanze avrebbe portato inevitabilmente il giudice di appello a dichiarare inammissibile il gravame.

1.1. Il motivo è fondato. Non è contestato che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 11.5.2016, conseguentemente la stessa avrebbe dovuto essere impugnata entro il 12.12.2016 (v. pag. 2 controricorso dell’Agenzia delle entrate).

Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta dall’atto di appello (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo – cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, Cass. n. 8069 del 2016, e Cass. n. 26799 del 2017), depositato dall’Ufficio controricorrente, e contenuto nel fascicolo di parte, la mancanza di prova della data di notifica. All’atto di appello, invero, è allegato un elenco delle numero di raccomandate con la semplice indicazione della data riportata a margine (12.12.2016). La contribuente ha eccepito ritualmente nel corso del giudizio l’inammissibilità del gravame per intempestività, come è stato precisato anche dal giudice del gravame nella sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha, invece, ritenuto l’appello tempestivo, con riferimento alla data del 12.12.2016 di spedizione della raccomandata, senza precisare alcunchè.

Il Collegio rileva che su tale foglio-distinta, allegato all’atto di appello, non risulta riportato alcun timbro datario dell’ufficio postale che ne attesti la data certa di spedizione (Cass. n. 7312/2006; Cass. n. 24568/2014).

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che:

“Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello per il notificante, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datarlo delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale. Nella specie, la S.C. ha ritenuto la piena equiparabilità, ai fini della prova della regolarità della notifica delle impugnazioni, della produzione, in luogo delle singole ricevute di spedizione delle raccomandate, di una distinta di spedizione degli appelli, recante gli estremi delle stesse, valendo l’indicazione in essa di destinatario, data e spese ad attribuire al timbro postale il significato di attestazione della consegna, pur in assenza di dicitura di avvenuta ricezione (Cass. n. 22878 del 2017; Cass. n. 24568 del 2014; Cass. n. 7312 del 2016). “La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazione alla ricezione” e “nell’ipotesi di timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam ” (Cass. n. 14163 del 2018).

1.2. Ne consegue che, in difetto di apposizione del timbro datario da cui desumere con certezza la data di spedizione, l’atto di appello deve ritenersi intempestivo e, quindi, inammissibile. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 138 del 1988, art. 9, della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, artt. 23 e 53 Cost., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’errore della Commissione Tributaria Regionale la quale avrebbe ritenuto sufficientemente motivato l’atto impositivo.

La Corte, pertanto, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Ne consegue che la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado e di quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge, e del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2050,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA