Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1466 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tirso n. 90,

presso lo studio dell’Avv. Patrizi Giovanni, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti PULLI

Clementina, Alessandro Riccio, Nicola Valente per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 814/06 della Corte di Appello di

Perugia del 14.12.2006 28.03.2007 nella causa n. 345 R.G. 2005;

Udita la relazione nella pubblica udienza del 15.12.2010 svolta dal

Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Vincenzo Triolo, per delega dell’Avv. Clementina Pulli,

per l’INPS;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 15.11.2000, C.R. conveniva in giudizio L’INPS chiedendone la condanna ad erogarle la pensione di reversibilita’ a seguito del decesso avvenuto nel mese di (OMISSIS) del proprio marito.

Nel costituirsi l’ente previdenziale ribadiva il rifiuto alla prestazione richiesta, in quanto incompatibile con la rendita INAIL gia’ liquidata in suo favore.

All’esito il Tribunale di Terni con sentenza del 22.10.2004 respingeva la domanda trovando applicazione al caso di specie il divieto di cumulo L. n. 335 del 1995, ex art. 1, comma 43.

Tale decisione, appellata dalla C., e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 814 del 2006, la quale ha ritenuto, in conformita’ al primo giudice che la pensione ai superstiti, avente origine da pensione di invalidita’, non fosse cumulabile con la rendita INAIL ai superstiti, ove come nel caso di specie, l’evento invalidante fosse unico o sovrapponibile per entrambe le prestazioni.

La C. ricorre per cassazione con un motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 1 comma 43, (art. 360 c.p.c., n. 3).

La C. in particolare sostiene che nel caso di specie non si tratta del medesimo evento invalidante, tanto piu’ che mentre la pensione di invalidita’ INPS venne liquidata con decorrenza marzo 1981 con percentuale superiore al 67% la rendita INAIL alla stessa data era soltanto del 45%.

Su tali premesse e richiamando precedenti di questa Corte la ricorrente conclude deducendo l’erroneita’ della decisione di appello per avere affermato l’operativita’ del divieto di cumulo.

Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

Invero i giudici di merito, sulla base di accertamenti peritali, hanno accertato che la pensione di invalidita’ INPS, liquidata in conseguenza dell’infortunio sul lavoro e malattia professionale, e la rendita INAIL traevano origine dallo stesso evento invalidante.

Ne’ tali conclusioni risultano validamente contestate dalla parte ricorrente, che, come gia’ si e’ detto, si e’ limitata a sostenere l’unicita’ dell’evento invalidante richiamando la percentuale di invalidita’, ma non ha specificato quali malattie avessero portato al riconoscimento della relativa pensione.

2. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, essendo stato depositato come gia’ detto il ricorso introduttivo in data 15 novembre 2000 e ricorrendo pertanto i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione previgente al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), che ai fini dell’esonero dalle spese previdenziali ha introdotto limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia (cfr. Cass. n. 27323 del 3005 e Cass. n. 6324 del 2004).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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