Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14659 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 18/07/2016), n.14659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 20304 del ruolo generale dell’anno

2013 proposto da:

P.C., ((OMISSIS)), in proprio ed in surroga del Curatore del

“FALLIMENTO SV.IM. S.A.S. NONCHE’ ING. E.N.” (C.F.:

non dichiarato) rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Papa

(C.F.: PPACRL37E11H501G);

– ricorrenti –

nei confronti di:

I.S. (C.F.: (OMISSIS)), V.G. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso,

dagli avvocati Giovanni Galloppi (C.F.: GLPGNN561304H501M) e Massimo

Iucci (C.F.: CCIMSM73P03E472N);

– controricorrenti –

nonchè

P.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Roma n. 494/2013, depositata in data 24 gennaio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 giugno 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Barbara Corbi, per delega dell’avvocato Giovanni Galloppi

per il controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per quanto si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata, il Fallimento della Sv.Im. S.a.s. dell’Ing. E.N. nonchè l’avvocato P.C. in proprio proposero appello, ai sensi dell’art. 130 disp. att. c.p.c., avverso un’ordinanza pronunziata dal Tribunale di Latina, con la quale era stato rigettato un reclamo avverso un provvedimento di mancata sospensione di un processo di espropriazione immobiliare emesso dal giudice dell’esecuzione.

Il gravame è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Roma, con condanna dell’avvocato P. al pagamento delle spese del giudizio.

Ricorrono il “Fallimento Sv.Im. S.a.s. nonchè Ing. E.N.” e l’avvocato P.C., in proprio e in surroga del Fallimento, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso I.S. e V.G..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non si rinviene in atti la procura rilasciata dal Curatore del Fallimento della Sv.Im. S.a.s. e dell’Ing. E.N. in favore dell’avvocato P.C..

La costituzione di quest’ultimo può quindi essere ritenuta valida esclusivamente quale difensore di sè stesso, mentre non può ritenersi ammissibile il ricorso in relazione alla curatela fallimentare.

2. La comunicazione dell’avviso dell’udienza fissata per la discussione del ricorso risulta regolarmente consegnata all’indirizzo di P.E.C. del ricorrente P. in data 29 aprile 2016.

Risulta d’altra parte assolutamente irricevibile la comunicazione inviata alla Cancelleria di questa Corte in data 5 maggio 2016, a mezzo fax, da T.C., che si qualifica vedova del P. e ne dichiara il decesso, in quanto non depositata ritualmente agli atti del procedimento da legale abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e regolarmente costituito nel presente giudizio, ma da un soggetto del tutto estraneo al giudizio stesso, che neanche si dichiara erede della parte.

E’ appena il caso di osservare che il decesso dell’avvocato P., costituito quale procuratore di sè stesso, non determinerebbe comunque l’interruzione del giudizio di legittimità (cfr., ex multis, per quanto riguarda il decesso del procuratore: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013, Rv. 627660; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3898 del 26/02/2015, Rv. 634540; Sez. 1, Sentenza n. 21142 del 10/10/2007, Rv. 599085; Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006, Rv. 585538; Sez. U, Sentenza n. 1206 del 23/01/2006, Rv. 585537; per quanto riguarda il decesso della parte: Cass., Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717; Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/2015, Rv. 638041; Sez. 1, Sentenza n. 22624 del 31/10/2011, Rv. 620463; Sez. U, Sentenza n. 14385 del 21/06/2007, Rv. 598042; Sez. L, Sentenza n. 12967 del 21/05/2008, Rv. 603103; Sez. L, Sentenza n. 1257 del 23/01/2006, Rv. 586844).

Il ricorso va pertanto esaminato nel merito.

3. Il primo motivo è così formulato: “violazione di norma di diritto di cui agli artt. 2907 e 2010 c.c., essendo carenti i P. etc. di legittimazione al reclamo avverso all’ordinanza del G.E., e per conseguenza carenti di legittimazione passiva anche nell’appello. Sul punto i P. non hanno riferito alcunchè, ma neppure i giudici. In ordine alla sussistenza di legittimazione degli usucapenti, nessuno ha acclarato – di fronte a una presunzione di carenza di legittimazione – un valido titolo legittimatorio “ad reclamum” e poi all’appello al reclamo”.

Il secondo motivo è così intitolato “Nella sentenza della Corte d’Appello è stato ignorato e violato anche l’art. 182 c.p.c., capoverso, la cui lettura non lascia dubbi a chicchessia: quando rilevisi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione: il giudice deve assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza ecc.”.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal P., in proprio e quale difensore del Fallimento della Sv.Im. S.a.s. dell’Ing. E.N., avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, osservando che “l’art. 130 disp. att. c.p.c., consente l’appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo a norma dell’art. 308 c.p.c. o che ha provveduto sul reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c.”, che “nel caso in esame l’ordinanza impugnata non è stata emessa nè ai sensi dell’art. 308 c.p.c., nè ai sensi dell’art. 630 c.p.c.” e che “in particolare, il provvedimento impugnato non ha deciso sul reclamo avverso un’ordinanza che ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo”, avendo esso “soltanto respinto il reclamo avverso l’ordinanza del G.E. del Tribunale di Latina in data 28/2/2011, che, a sua volta, aveva respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione, proposta dagli appellati nel corso del procedimento di opposizione di terzo all’esecuzione n. 282/83…”.

Nei due motivi del ricorso non è contenuta alcuna specifica censura con riguardo alla suddetta ratio decidendi, e dunque il ricorso stesso è certamente inammissibile, sia per difetto di specificità (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), sia per difetto di interesse, essendo ormai determinatosi il passaggio in giudicato dello stesso provvedimento impugnato in conseguenza dell’omessa impugnazione della indicata ragione della decisione (in proposito, ex multis, si vedano per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Inoltre – si osserva, anche per completezza espositiva – lo stesso ricorso non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa (dalla quale possano evincersi le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito), nè comunque tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

Di conseguenza esso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 (in proposito, si vedano, ex multis: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266; Sez. 1, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006, Rv. 587592; Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Sez. 1, Sentenza n. 12688 del 30/05/2007, Rv. 597963; Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008, Rv. 603631; Sez. L, Sentenza n. 2831 del 05/02/2009, Rv. 606521; Sez. 3, Sentenza n. 5660 del 09/03/2010, Rv. 611790; Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv. 630843).

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

La condanna al pagamento di tali spese va emessa direttamente ed esclusivamente nei confronti del ricorrente P., anche per quanto attiene alla posizione relativa alla curatela del fallimento della Sv.Im. S.a.s. e dell’Ing. E.N., in considerazione della già rilevata mancanza di una procura ad litem conferita al legale da parte della curatela stessa (cfr. in proposito Cass., Sez. L, Sentenza n. 11551 del 04/06/2015, Rv. 635845; Sez. 6-3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016, Rv. 637917: “in materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio”).

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente P. a pagare le spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente P., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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