Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14659 del 11/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14659 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: CARRATO ALDO

cpc

SENTENZA
sul ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. (iscritto al N.R.G. 16741/12) proposto da:
ARVONIO LUCIO (C.F.: RVN LCU 70A07 F839M), FRANCHINI CLAUDIO (C.F.: ) e RIGHI
GIUSEPPE (C.F.: RGH GPP 40T30 H501Y), tutti rappresentati e difesi, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Francesco Pasquariello ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Valvo, in Roma, via S. Pellico, n. 24;
– ricorrenti –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: 80207790587), in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura generale dello Stato
e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente —

Avverso la sentenza della Corte di cassazione — Il sez. civile n. 30568/2011, depositata il
30 dicembre 2011 (e non notificata);

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1

Data pubblicazione: 11/06/2013

1DA 3
dal
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dely aprile 2
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l’Avv. Tommaso Ventre (per delega) nell’interesse dei ricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Costantino Fucci, che ha concluso per l’inammissibilità od il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 30568 del 2011 (depositata il 30 novembre 2011), la II Sezione civile di
questa Corte, nel decidere sul ricorso proposto da Arvonio Lucio, Franchini Claudio e Righi
Giuseppe avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 18 giugno 2009 in tema di spese
di giustizia, lo dichiarava inammissibile sul presupposto del ravvisato difetto di
legittimazione passiva dell’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze e del fatto che
il ricorso non era stato notificato alle parti da considerarsi effettivamente legittimate da
individuarsi nel P.M. che aveva conferito l’incarico, nell’imputato e nelle altre parti del
procedimento penale a cui si riferiva l’espletamento dell’incarico peritale per il quale era
intervenuto il decreto di liquidazione opposto.
Avverso la suddetta sentenza proponevano tempestivo ricorso per revocazione ex art. 391
bis c.p.c. i suddetti sigg. Arvonio Lucio, Franchini Claudio e Righi Giuseppe sulla base di un
unico motivo riferito all’assunto errore di fatto consistito nella circostanza che la Corte di
cassazione, con l’impugnata sentenza, non aveva riscontrato che, contrariamente a quanto
dalla stessa ritenuto, il ricorso per cassazione era stato notificato al P.M. che aveva
conferito l’incarico nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per
quanto evincibile dagli avvisi di ricevimento ritualmente prodotti agli atti del giudizio, il cui
rilievo non avrebbe, perciò, potuto condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Pertanto, alla stregua di ciò, i ricorrenti chiedevano che, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n.

4, c.p.c., previo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto, venisse disposta la
revocazione della predetta sentenza di questa Corte n. 30568 del 2011 e, di conseguenza,

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

accolto il ricorso originariamente formulato, dichiarando la nullità dell’ordinanza del
Tribunale di Napoli n. 598 del 2009, con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle
spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva con controricorso, instando per la
reiezione del ricorso.

1. Con il motivo proposto i ricorrenti — come già evidenziato – hanno invocato la
revocazione della sentenza impugnata sul presupposto che il collegio deliberante della
Corte di cassazione fosse incorso nell’errata percezione del fatto, ovvero in una “svista” di
carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da averlo indotto a
supporre l’inesistenza di un fatto (la notifica al P.M.) che, invece, risultava acquisito in
modo certo (per quanto rilevabile dalle copie dei relativi avvisi prodotti agli atti), con la
specificazione che, in mancanza di tale errore percettivo, il ricorso non avrebbe potuto
essere dichiarato inammissibile, donde l’emergenza della sua decisività.
1.1. Il motivo, oltre che ammissibile, è fondato e deve essere, pertanto, accolto nei sensi
che seguono.
In primo luogo occorre rilevare l’ammissibilità della proposta domanda di revocazione
poiché, effettivamente, risulta riferita ad un errore percettivo del collegio giudicante in
ordine alla ritenuta mancata instaurazione legittima del contraddittorio nel giudizio di
legittimità, non corrispondente al vero dal momento che “ex actis” risulta che il ricorso, oltre
che al Ministero dell’Economia e delle Finanze, era stato notificato anche all’Ufficio della
Procura della Repubblica di Napoli e ai sostituti procuratori che avevano conferito l’incarico
peritale in ordine alla cui liquidazione si controverteva, a seguito della formulata
opposizione. Pertanto, ove fosse stato rilevato l’assolvimento di questo onere notificatorio
(cfr., da ultimo, Cass. n. 2610 del 2012), la Corte non sarebbe pervenuta alla declaratoria
di inammissibilità sul presupposto che il ricorso era stato notificato al solo Ministero
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MOTIVI DELLA DECISIONE

dell’Economia e delle Finanze, qualificato come ente sprovvisto della legittimazione
passiva a resistere in sede di legittimità, non avendo rivestito la qualità di parte evocata in
giudizio nel procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 di primo grado.
Sussistono, perciò, i presupposti, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 391 bis e
395 n. 4) c.p.c., per pronunciare — in sede rescindente – la revocazione dell’impugnata

Peraltro, le Sezioni unite di questa stessa Corte — con la sentenza n. 8516 del 29 maggio
2012 (anticipata – quanto all’inquadramento della natura giuridica del relativo procedimento
– dalla sentenza delle S.U. n. 19161 del 2009) — hanno statuito che, poiché il procedimento
di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni
inerenti ad attività espletate nell’ambito di un giudizio penale, carattere di autonomo
giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione
soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei
procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto
del procedimento, con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione
inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’ “erario”, anche
quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria.
Inoltre, sulla base di tale premessa, con la richiamata sentenza del 2012 le Sezioni unite
hanno anche escluso l’operatività dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 e, quindi, ogni
possibilità di automatica stabilizzazione nei confronti del reale destinatario, in funzione della
comune difesa affidata all’Avvocatura dello Stato, degli effetti di un atto giudiziario notificato
ad altra Pubblica Amministrazione e del conseguente giudizio.
Ciò comporta che, anche nel caso in questione, l’opposizione avverso il decreto di
liquidazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Ministero della Giustizia,
oltre che nei riguardi degli altri litisconsorti necessari, ovvero delle parti del processo nel
quale era stata espletata la perizia penale (cfr., anche, Cass. n. 23192 del 2012).
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sentenza di questa Corte n. 30568 del 2011.

Pertanto, pronunciando in sede rescissoria, deve affermarsi — in linea con l’indirizzo
tracciato con la predetta sentenza delle S.U. n. 8516 del 2012 — che, in presenza della
carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, intimato e
costituitosi (con l’Avvocatura dello Stato) nel pregresso giudizio di legittimità (oltre che nel
procedimento di prime cure), occorre provvedere alla cassazione del provvedimento

identificarsi con il Ministero della Giustizia, pur dovendosi, ovviamente, garantire anche la
partecipazione di tutti gli altri litisconsorti necessari individuati nel primo comma dell’art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie) nelle parti
del processo, compresi il Pubblico Ministero e l’imputato.
La causa, perciò, va rinviata alla Sezione civile del Tribunale di Napoli in composizione
monocratica (in persona di altro giudicante) che, adottando le forme procedimentali
previste dal secondo comma del citato art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e previa
disposizione della notificazione dell’atto di opposizione al decreto di liquidazione al
Ministero della Giustizia (ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958) e agli altri
litisconsorti necessari (ovvero alle altre parti processuali), si pronuncerà nuovamente sulla
domanda di opposizione formulata dagli attuali ricorrenti.
Al suddetto giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese dell’intero
giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; revoca la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso per
cassazione proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 18 giugno
2009, cassa detto provvedimento e rinvia al Tribunale di Napoli — in composizione
monocratica (Sezione civile), in persona di altro giudicante, che provvederà anche sulle
spese dell’intero giudizio.
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impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con la parte necessaria da

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 aprile 2013.

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