Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14659 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15318-2018 proposto da:

FONDAZIONE FERRARIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI

DA PALESTRINA 55, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA MARIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO GERARDO FRANCO, AURELIO

FAVARO’;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VANZAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 66, presso lo studio

dell’avvocato ESPEDITO IASEVOLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 829/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La fondazione Ferrario ha impugnato l’avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ICI per l’anno 2009 e maggiore imposta non versata, e conseguente irrogazione sanzioni, pari ad Euro 12.614,00 deducendo di avere già versato il dovuto e di non essere tenuta alla presentazione della dichiarazione. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello il Comune e la CTR della Lombardia con sentenza del 26.2.2018 riforma parzialmente la sentenza impugnata, accoglie l’appello ad eccezione della imposta “liquidata al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS), di Euro 294,00 nonchè della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di Euro 6.082,00 e relativi interessi”.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la fondazione affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente deduce che ha errato il giudice di appello a rigettare implicitamente la eccezione di inammissibilità perchè l’atto di appello del Comune era generico e si limitava ad una mera riproposizione delle argomentazioni di primo grado.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.

La parte ripropone in questa sede una eccezione che afferma di avere già proposto in appello, ma senza trascrivere quelle parti della memoria di costituzione che si riferiscono a detta eccezione e quanto all’atto di appello del Comune, tacciato di genericità, non se ne trascrive il contenuto, ma ci si limita ad estrapolare alcune frasi ed a riportarle nella illustrazione del motivo. In merito questa Corte ha già affermato che “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. n. 86/2012; v. anche Cass. 12664/2012 e Cass. 6014/2018). In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. 32954/2018).

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La parte censura l’errore della CTR che ha considerato adeguatamente motivato l’avviso di accertamento in base ai contenuti dello stesso nonchè in base a quanto concordato in sede di accertamento con adesione relativamente all’anno 2008.

Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità perchè la parte non trascrive l’avviso di accertamento del cui difetto di motivazione si duole nè specifica di avere già proposto, e in che termini, tale questione in primo grado, a fronte di una eccezione da parte del Comune sulla novità di tale motivo. E’ già stato affermato da questa Corte che requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza; in particolare nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. 16147/2017; Cass. 29093/2018).

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per manifesta discrasia tra il dispositivo e la motivazione della sentenza. La lamenta parte che la CTR pur avendo ritenuto che la fondazione non era tenuta a presentare dichiarazione ICI per l’anno 2009 perchè aveva già trasferito la proprietà del bene indicato al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) e in quanto le uniche aree indicate come edificabili sono quelle di proprietà di altro soggetto, ha poi accolto l’appello del Comune ad eccezione, oltre che dell’imposta liquidata per il bene già trasferito, “della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di Euro 6.082,00 e interessi” mentre la sanzione applicata nell’avviso è pari ad Euro 12.164,00. Non si tratta secondo la ricorrente di un mero errore materiale, ma di una obiettiva incertezza sulla sanzione e cioè se essa non sia dovuta o dovuta in somma pari alla metà.

Il motivo è fondato.

Il Comune ritiene che si tratti di un errore materiale perchè la CTR ha ritenuto non sussistente l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI solo per l’area di cui al foglio 5 mappale 266, mentre sarebbe dovuta per le altre aree edificabili (19 in tutto) e quindi la sanzione da annullare sarebbe di Euro 503,00 e non di Euro 6.082,00 come riportato in dispositivo. La difesa dal Comune rende ancora più evidente la inconciliabilità tra motivazione e dispositivo perchè la CTR ha affermato che “la Fondazione non era tenuta alla presentazione della dichiarazione Ici per il 2009 in quanto le uniche aree indicate edificabili (che avrebbero reso tale dichiarazione obbligatoria anche per l’anno 2009) inserite nell’avviso di accertamento sono di proprietà di altro soggetto e di natura diversa”. Diversamente da quanto ritenuto dal Comune, la CTR ha quindi affermato in motivazione che la Fondazione non è tenuta tout court alla dichiarazione e non solo per l’area di cui al mappale (OMISSIS). In dispositivo però effettivamente l’appello del Comune è accolto con l’eccezione della sola imposta liquidata per l’aera di cui al mappale (OMISSIS), il che genera obiettiva incertezza sul quantum dovuto (o non dovuto) per le sanzioni. Ed invero o la Fondazione è totalmente esonerata dalla presentazione della dichiarazione ICI 2009 ed in tal caso non sono dovute sanzioni, o lo è solo per l’area di cui al mappale (OMISSIS), e in tal caso la sottrazione di imposta sarebbe limitata alla corrispondente frazione e non alla metà.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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