Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14659 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 05/07/2011), n.14659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE

7, presso lo studio degli avvocati D’AMELIO PIERO, SCIACCA GIOVANNI

C, che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del

ricorso;

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

180, presso lo studio dell’avvocato SANINO MARIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RUGGIERO GIAMPAOLO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

V.P., V.M., V.P., V.A.M.,

G.F., V.M.A.;

– intimati –

sul ricorso 19348-2010 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLANTONIO NINO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, S.V., V.

A.M., V.M.A., V.M., L.

R., V.P., V.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 198/2010/A della CORTE DI CONTI – prima

sezione giurisdizionale centrale, depositata il 22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati Giovanni C. SCIACCA, Mario SANINO, Nino

PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi (giurisdizione

della Corte dei conti).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.V., L.R. e G.F., nelle rispettive qualità di Ministro dell’interno, di capo di gabinetto del medesimo dicastero e di vicedirettore dei SISDE, furono tratti a giudizio dinanzi alla magistratura contabile per rispondere di illecite condotte amministrative (acquisto di un immobile sito in Roma con fondi riservati, da destinare fittiziamente a sede di uffici dei servizio, previa attuazione di una complessa procedura di collegamento negoziale in parte simulata), da cui era derivato un danno, per l’erario, pari a L. 14 miliardi 500 milioni.

In primo grado, la sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, con sentenza del gennaio 2008, accertata l’esistenza del danno erariale e la configurabilità, sul piano soggettivo, della colpa grave dei soggetti tratti a giudizio, condanna lo S. al pagamento della somma di circa 6 milioni di Euro (da ripartirsi in parti uguali con V.A., estraneo al presente giudizio perchè deceduto nelle more), e il Lauro e lo G. della somma di circa 1 milione 500 mila Euro (anch’essa da ripartirsi in parti uguali), fatto salvo lo scomputo di eventuali somme conseguibili in futuro a seguito della procedura esecutiva avviata all’esito di un giudizio civile di condanna alla restituzione della somma di circa 7 milioni 500 mila Euro in favore della società Gattel, mandataria uno actu del Sisde. La sentenza sarà confermata in sede di appello nel marzo del 2010. Ricorrono per la cassazione della pronuncia della prima sezione centrale della Corte di conti i tre incolpati. Resiste con controricorso la procura generale presso il giudice contabile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti avverso a medesima sentenza, devono essere riuniti. Essi, nei lamentare all’unisono un preteso difetto di giurisdizione del giudice contabile, sono all’unisono infondati. IL RICORSO S..

Con il primo e unico motivo, si denuncia violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1 – Difetto di giurisdizione della Corte dei conti. IL RICORSO G..

Con il primo e unico motivo, si denuncia violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1. IL RICORSO L..

Con il primo e unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 20 del 1994, art. 1 – Difetto di giurisdizione del giudice contabile.

I motivi (che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la sostanziale consonanza ed omogeneità di contenuti giuridici, che si dipanano, ciascuno, lungo l’iter di una puntigliosa ed analitica ricostruzione dei fatti di causa funzionale a porre l’accento sul carattere di riservatezza e di discrezionalità caratterizzanti le spese del Sisde) sono complessivamente e irredimibilmente privi di pregio giuridico. Nella motivazione della sentenza del giudice contabile oggi impugnata dinanzi a queste sezioni unite, ampia ed articolata appare, difatti – contrariamente all’assunto degli odierni ricorrenti -, la disamina della questione nodale del giudizio, quella, cioè, della pretesa discrezionalità tout court dei fondi riservati, motivatamente ricostruita e qualificata in termini di (palesemente) illegittimo storno della relativa destinazione istituzionale, onde la censura dei ricorrenti – l’avere il giudice contabile sovrapposto, in ipotesi, la propria valutazione sulla destinazione del denaro a quella riservata ai protagonisti della vicenda in quanto espressione ai massimi livelli della potestà amministrativa – risulta, oltre che infondata nel merito (avendo la Corte dei conti del tutto correttamente ricostruito la complessa vicenda dell’acquisto immobiliare in termini di articolato e callido collegamento negoziale funzionale ad una illecita destinazione di scopo extra-istituzionale)”, palesemente inconferente e fuori fuoco rispetto all’oggetto ed ai limiti del presente giudizio, attesa la assoluta inconsistenza in iure della censura di violazione dei limiti esterni della propria giurisdizione da parte del giudice contabile che, viceversa, ha (del tutto legittimamente) esercitato i propri poteri valutativi della contestata violazione di legge, delineando ex ore suo l’ambito (ed i connessi limiti) di operatività riconosciuto dal legislatore quanto all’uso discrezionale dei fondi oggetto del presente giudizio onde quantificare, con apprezzamento motivato quanto (a sua volta) discrezionale (oltre che iscritto tout court entro l’orbita interna – e per ciò solo affatto insindacabile – della propria potestas iudicandi quoad iurisdictionis) il danno erariale inferto dai ricorrenti al patrimonio dello Stato.

Tutte le censure svolte dai ricorrenti sono, pertanto, destinate inevitabilmente ad infrangersi sui corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello della corte dei conti, conforme, nella sostanza dei principi di diritto nella specie predicati, a quanto già affermato, mutatis mutandis, da questa corte regolatrice (Cass. ss.uu. n. 5083 de 2008) in tema di configurabilità della responsabilità amministrativa e di giurisdizione della Corte dei conti per comportamenti del funzionario (nella specie, un assessore regionale all’agricoltura), quale rappresentante dell’ente pubblico (azionista di maggioranza di una s.p.a. costituita per l’esercizio di attività di interesse pubblico), consistenti nell’imporre alla società a partecipazione pubblica indirizzi incompatibili con il perseguimento di un risultato positivo di esercizio, così provocando perdite di esercizio della partecipata: queste sezioni unite hanno affermato come, nella specie, non fosse a ravvisarsi sotto alcun profilo il difetto assoluto di giurisdizione del giudice contabile in relazione alla dedotta insindacabilità nel merito della discrezionalità politico-amministrativa, trattandosi di comportamenti adottati da pubblici amministratori in violazione di legge.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA