Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14658 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27359/2013 proposto da:

T.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANGELO CELLI 17, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA

CASTALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUISA BORDEAUX giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del procuratore speciale Dott.

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ORLANDONI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3620/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MICHELE DAMIANI per delega;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Avendo T.A. convenuto davanti al Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, C.M. e la sua compagnia assicuratrice Assicurazione Zurich Insurance Company SA per ottenere il risarcimento dei danni che avrebbe subito in un incidente stradale – in cui il C., guidando la sua Ford Fiesta, entro una galleria avrebbe invaso presso una curva, la corsia opposta, scontrandosi con la Fiat Tipo del T., che avrebbe subito lesioni personali -, ed essendosi costituita soltanto la compagnia assicuratrice, la quale resisteva contestando la ricostruzione del sinistro, l’adito Tribunale riteneva non superata la presunzione di responsabilità al 50% ex art. 2054 c.c., comma 2 e condannava quindi i convenuti a risarcire la metà del danno biologico accertato come subito dall’attore.

Avendo il T. proposto appello, ed essendosi la compagnia assicuratrice costituita resistendo, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 ottobre – 13 novembre 2012 respingeva il gravame.

2. Ha presentato ricorso il T., sulla base di quattro motivi: il primo denuncia vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla testimonianza del conducente di un’altra auto coinvolta nel sinistro, tale L., il secondo propone analoghe censure su altre risultanze probatorie, il terzo nuovamente le propone a proposito di una perizia di parte dell’assicurazione aggiungendo denuncia di omessa pronuncia su motivo d’appello, e infine il quarto lamenta vizio motivazionale e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, che il giudice d’appello non avrebbe dovuto applicare.

Si difende con controricorso Assicurazione Zurich Insurance Company SA, che richiede il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo, facendo riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla corresponsabilità e comunque su punto decisivo. Il giudice d’appello avrebbe riconosciuto che, come era stato addotto dall’appellante, la testimonianza del conducente di un’altra auto coinvolta nel sinistro, tale L., non sarebbe favorevole alla corresponsabilità dell’attuale ricorrente; nonostante ciò ha ritenuto comunque applicabile la presunzione di pari corresponsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, senza illustrarne le ragioni, non offrendo pertanto adeguata motivazione su un punto decisivo.

Come si vedrà doversi riconoscere anche a proposito dei seguenti motivi, la sostanza di questa censura è in realtà riconducibile al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – ovvero al testo anteriore alla novellazione effettuata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134 -, al ricorso in esame non più applicabile, essendo stata la sentenza pubblicata il 13 novembre 2012. Non è pertanto ammissibile in questa sede una doglianza che superi i limiti di tassatività imposti dall’art. 360 c.p.c..

Meramente ad abundantiam, quindi, si osserva che, anche qualora potesse essere vagliata, la censura non troverebbe riscontro nell’effettivo contenuto della motivazione del giudice d’appello, il quale spiega – ictu oculi correttamente – perchè applica l’art. 2054 c.c., comma 2, focalizzando le sue ragioni nella assenza di sufficiente prova di una irreprensibile condotta di guida dell’appellante.

3.2 Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere tenuto conto il giudice d’appello delle risultanze probatorie, che tutte avrebbero attestato l’invasione della corsia da parte della Ford Fiesta: il verbale della polizia, la testimonianza del comandante della polizia, la testimonianza del guidatore di un camion coinvolto – tale P. -, le dichiarazioni del teste L., le fotografie della Fiat Tipo, il sottrarsi all’interrogatorio del C..

In primo luogo, deve rilevarsi che la descrizione del vizio motivazionale addotto (“omessa insufficiente e contraddittoria motivazione”) esterna già di per sè la proposizione di un vizio riconducibile, anche in questo caso, al dettato previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente inammissibilità della censura. Quanto, poi, alla prospettazione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., il reale contenuto del motivo non corrisponde ad essa, consistendo in effetti in una diretta critica alla valutazione che il giudice di merito ha operato degli esiti del compendio probatorio, così travalicando i limiti della cognizione del giudice di legittimità (ex multis cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 26 gennaio 2015 n. 1414; Cass. sez. 6-5, ord. 8 gennaio 2015 n. 101; Cass. sez. 2, 17 novembre 2005 n. 23286), e pervenendo pertanto, sotto ogni profilo, alla inammissibilità del motivo.

3.3 Il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia ancora violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando altresì omessa pronuncia su motivo d’appello ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c..

Adduce il ricorrente che una perizia di parte della Zurich si sarebbe basata su una congettura “smentita dal processo”: la mancanza di invasione della corsia da parte della Ford Fiesta. L’appellante aveva invece evidenziato la “inconcludenza di tale presunto elemento”: ma su questo la sentenza tace, per cui si ignora se e in quale misura abbia valutato ciò per decidere la corresponsabilità dell’attuale ricorrente.

Vale anche per questo motivo quello che si è rilevato a proposito del motivo precedente, in ordine alla natura inammissibilmente previgente del vizio motivazionale denunciato, e dell’utilizzazione del riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., per schermare l’effettivo contenuto della doglianza, che consiste, ancora una volta, in una inammissibile valutazione alternativa di esiti probatori.

Quanto poi alla censura attinente alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo d’appello, risulta priva di autosufficienza, dal momento che eccessivamente generico è il richiamo che vi è effettuato (a pagina 8 del ricorso) all’atto d’appello, richiamo formulato con la mera indicazione “appello pagina 7 punto 7”, senza illustrare adeguatamente in che cosa sarebbe stata consistita la doglianza non esaminata presente nel gravame di merito.

Si perviene, dunque, anche per questo motivo all’inammissibilità, meramente ad abundantiam rilevando che la corte territoriale non ha fondato, peraltro, la propria decisione sulla perizia di parte della compagnia assicuratrice – che cita solo nella descrizione dello svolgimento del processo – in ordine all’invasione della corsia da parte dell’assicurato, bensì sul difetto di prova della condotta di guida irreprensibile del T..

3.4 Il quarto motivo, infine, denuncia, nuovamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che, una volta “acquisita al processo la prova della dinamica del sinistro e della esclusiva responsabilità del C.”, il giudice d’appello non avrebbe dovuto applicare l’art. 2054 c.c., comma 2.

Pure questo motivo non si distoglie dalla natura inammissibile dei motivi precedenti: il vizio motivazionale denunciato corrisponde al dettato previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non più applicabile; e il riferimento all’art. 2054 c.c., comma 2, costituisce ancora una volta lo schermo di una critica direttamente fattuale, ovvero il veicolo per proporre inammissibilmente una valutazione alternativa – da cui discenderebbe l’esclusiva responsabilità del guidatore della Ford Fiesta nella causazione dell’incidente stradale – degli esiti del compendio probatorio.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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