Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14658 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5450-2018 proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati RUGGERO MERONI, ANTONELLO MANDARANO, IRMA MARINELLI;

– ricorrente –

contro

PIO ISTITUTO SORDI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, rappresentato e

difeso dagli avvocati NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO, LAURA

CASTALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3092/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il Comune di Milano ha notificato al Pio istituto dei Sordi avviso di accertamento relativo all’ICI 2009 per un immobile sito in Milano di proprietà dell’Istituto. L’Istituto, pur non impugnando l’accertamento, ha pagato con modello F24 solo la sanzione nell’importo corrispondete ad un quarto del totale e il Comune di Milano ha notificato ingiunzione di pagamento per l’intero. Avverso questo atto ha proposto impugnazione l’Istituto, deducendo che il pagamento della sanzione in misura ridotta è consentito dalla legge anche in mancanza di pagamento della imposta e degli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado e la CTP ha annullato la ingiunzione di pagamento limitatamente alle sanzioni. Il Comune di Milano ha proposto appello e la CTR della Lombardia con sentenza depositata in data 11 luglio 2017 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che il contribuente abbia correttamente esercitato la facoltà prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune affidandosi ad un unico motivo. Si è costituito con controricorso il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 14 e della L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 2, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2, e del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 16. Secondo il Comune di Milano il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, introduce una disciplina speciale per tributi speciali e in particolare per l’ICI, secondo la quale il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni nella misura di un quarto solo ed esclusivamente se paga anche il tributo e gli interessi. Non può quindi applicarsi per analogia il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2, del vigente per altri tributi.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 504 del 1997, art. 14, non può essere letto nel senso indicato dal ricorrente perchè riguarda il caso in cui il contribuente, a fronte di un accertamento per omesso pagamento del tributo e irrogazione sanzioni, nel termine per presentare ricorso paghi l’importo del tributo stesso e in questo caso, come misura premiale, le sanzioni sono ridotte.

Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2, regola invece il diverso caso in cui il contribuitene voglia lasciare impregiudicata la possibilità di contestare il tributo. La rado dell’istituto consiste nel consentire all’Erario di incassare in tempi rapidi (seppur in misura ridotta) le sanzioni irrogate ed al contribuente, che ritiene di essere nel giusto senza tuttavia averne la certezza, di bloccare le sanzioni ridotte versando il corrispondente ammontare, e, nello stesso termine di legge, proporre eventuale ricorso alla Commissione tributaria.

Ciò serve a definire irrevocabilmente ogni questione inerente l’aspetto sanzionatorio (Cass. 25577/2017) atteso che l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono (Cass. 18740/2015) e questa Corte ha già ritenuto che il sistema procedimentale delineato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, detta una disciplina destinata a valere in generale per tutti i tributi, (Cass. 20938/2013; in tema di ICI si veda 17529/2012, si veda anche 18740/2015).

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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