Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14657 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11128/2019 proposto da:

J.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Giacomucci ed

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Eugenio Pisani, in

Roma, via Tito Omboni, n. 21, giusta procura alle liti posta in

calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto n. 1053/2019de1 Tribunale di BOLOGNA, pubblicato

il 26 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 26 febbraio 2019, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da J.M., cittadino del Gambia richiedente asilo, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il Paese di origine a causa delle minacce ricevute dal proprietario dell’abitazione dove aveva vissuto con la madre fino alla sua morte e di avere paura di quest’uomo.

3. Il Tribunale ha ritenuto: che J. non aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, rendendo dichiarazioni generiche e prive di dettagli idonei a contestualizzare i fatti narrati, oltre che incoerenti e non plausibili su circostanze rilevanti; che l’inattendibilità del dichiarante escludeva che, in caso di rientro in Gambia, egli potesse correre il rischio di subire un grave danno alla persona; che nel Paese, secondo le fonti internazionali consultate, aggiornate al 2018, non sussisteva una situazione di violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato; che dunque non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c); che, quanto alla protezione umanitaria, il ricorrente non aveva allegato specifici profili di vulnerabilità, tenuto conto dell’inattendibilità delle sue dichiarazioni, e che non poteva ritenersi sufficiente a giustificare la concessione di tale misura, neppure operando una valutazione comparativa con la situazione oggettiva del Gambia, il fatto che egli avesse intrapreso lo studio della lingua italiana e svolto un tirocinio lavorativo (peraltro iniziato di recente e solo per alcuni mesi), trattandosi di circostanze non indicative di un suo effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano.

4. J.M. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo J. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per aver il tribunale omesso di considerare il grave pericolo derivante dalla minaccia di morte rivoltagli in Gambia dal proprietario dell’appartamento in cui aveva vissuto con la madre, il quale gli aveva già causato lesioni personali, limitandosi a ritenere inattendibile il suo racconto, che invece era pienamente credibile, avendo egli compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè, risolvendosi nella mera affermazione della piena credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, trascura del tutto di censurare l’iter argomentativo in base al quale il tribunale le ha invece ritenute inattendibili; nè (esaminato sotto il profilo del vizio di motivazione) specifica quale sia il fatto decisivo omesso, oggetto di contraddittorio, che, ove considerato dal giudice, avrebbe condotto all’accoglimento della domanda.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla sua piena integrazione nel tessuto sociale italiano, riscontrata sia dalla sua assunzione, con contratto di tirocinio formativo e di orientamento e orario a tempo pieno, quale “confezionatore di poltrone e divani” presso il “Fustificio F. S.r.l.” sito in (OMISSIS), sia dal fatto che egli non si era avvalso dell’ausilio di un interprete nel corso dell’audizione innanzi al Tribunale di Bologna del 24 gennaio 2019; il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria si doveva tener conto anche della mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza di vita dignitosa in Gambia.

2.1 n motivo è infondato.

2.2 Premessa l’insussistenza del vizio di omesso esame lamentato, perchè il tribunale ha preso in considerazione le circostanze dedotte, accertandone tuttavia l’inidoneità a provare un adeguato grado di integrazione di J. in Italia, il giudice ha correttamente affermato che, anche volendo operare una valutazione comparativa, la scarsa credibilità del ricorrente non consentiva di ritenere dimostrata l’esistenza di particolari profili di sua vulnerabilità, posto che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, le violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine, possono essere tenute in conto solo se direttamente incidenti sulle condizioni e sulla vicenda personale del richiedente (cfr. Cass. Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

Il giudice del merito, in ragione del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è infatti tenuto ad operare la comparazione al fine di accertare se con il rimpatrio possa determinarsi, all’attualità, non il mero peggioramento della condizione di vita goduta dallo straniero nel nostro paese, ma, tenuto conto della sua condizione soggettiva ed oggettiva (età, salute, radici relazionali e parentali, condizione personale, appartenenza ad u gruppo sociale ecc.), una compressione dei diritti umani correlati al suo profilo, che lo priverebbe della concreta possibilità di condurre un’esistenza coerente con il rispetto della dignità personale; e, a tal fine, è necessario che il richiedente, oltre a documentare il suo grado di integrazione in Italia, abbia allegato i fatti oggettivi e soggettivi indicativi, a suo dire, della condizione di vulnerabilità cui sarebbe esposto nel paese d’origine (Cass., 28 luglio 2020, n. 16119).

Diversamente ragionando, verrebbe ad assumere rilievo centrale solo l’accertamento delle condizioni oggettive del Paese di rientro, mentre perderebbe di rilievo la condizione personale del richiedente rispetto alle ragioni umanitarie: il che è precluso dai principi espressi dalle Sezioni Unite sopra richiamate, che da un lato non consentono che si possa dare ingresso alla protezione umanitaria con riferimento alle situazioni che danno titolo alle protezioni maggiori e dall’altro danno specifico rilievo al giudizio comparativo che, come già detto, esclude che possa essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto di permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia o che il diritto possa essere affermato in considerazione del contesto di generale, e non specifica, compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza.

Il ricorrente, del resto, nel denunciare la violazione della normativa sulla protezione umanitaria muove dalla descrizione di una situazione politico-sociale del proprio Stato di provenienza, il Gambia, riferita al passato dittatoriale del Paese, e non attualizzata al suo nuovo corso politico.

3. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nulla deve disporsi sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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