Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14657 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. II, 17/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per revocazione proposto da:

C.C., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MASTROPASQUA Nicolò,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Poggio Bustone, n. 19, presso

lo studio della Dott.ssa Petronilla D’Aversa;

– ricorrente –

contro

D.B.M., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. PAGANO Vincenzo, elettivamente

domiciliato in Roma, presso il Dott. Paolo Pellegrini, Via Rovino

d’Istria, n. 38/C;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Molfetta n. 268 in data 7

maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito, per la ricorrente, l’Avv. Massimo Morelli, per delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 24 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Molfetta, con sentenza depositata in data 7 maggio 2009, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per Euro 302,92, promossa da C.C. nei confronti di D.B.M..

Per la cassazione della detta sentenza la C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 settembre 2009, sulla base di tre motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27339).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA