Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14657 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2017, (ud. 30/01/2017, dep.13/06/2017),  n. 14657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7514/2011 proposto da:

PRESSCOM S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, M.L. C.F. (OMISSIS), MA.RO. C.F.

(OMISSIS), MO.GI. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SENECA 10, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO DANESE, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO

FRANCESCHELLI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta

delega in atti;

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO, LORELLA FRASCONA’, LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 37/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/01/2011 r.g.n. 1078/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per cessazione materia del

contendere in subordine rigetto;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte dell’obbligo di iscrizione dei giornalisti Mo.Gi., Ma.Ro. e M.L. alla gestione autonoma commercianti, dopo che l’Inps e l’Inail si sono visti accogliere dalla Corte d’appello di Ancona le impugnazioni proposte avverso le decisioni del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva, invece, accolto l’opposizione dei predetti lavoratori e della società Presscom s.r.l. in persona del Presidente M.L..

La Corte d’appello di Ancona ha ritenuto che l’opposizione a suo tempo proposta dagli appellati, basata sulla dimostrazione della prevalenza delle incombenze di amministratori da essi svolte in guisa tale da escludere il loro obbligo di iscrizione alla predetta gestione, era da ritenere superata dall’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito dalla L. n. 122 del 2010, che aveva sancito l’inapplicabilità del criterio della prevalenza con norma di efficacia retroattiva, quale norma qualificata come interpretativa.

Per la cassazione della sentenza ricorrono la società Presscom s.r.l., Mo.Gi., Ma.Ro. e M.L. con cinque motivi.

Resistono con controricorso l’Inps, anche in rappresentanza della società di cartolarizzazione dei crediti S.C.C.I., e l’Inail.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che a seguito della instaurazione del presente giudizio i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata istanza di rinunzia al ricorso notificata ai difensori degli istituti intimati a seguito di emissione del provvedimento di annullamento in autotutela dello stesso istituto di previdenza dell’11.12.2012, comportante la cessazione della materia del contendere.

All’udienza odierna, presenti i difensori dell’Inps e dell’Inail, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, per il rigetto.

Deve rilevarsi che col suddetto atto i ricorrenti hanno espressamente rinunziato al ricorso e a tutti i motivi in esso contenuti.

Nè occorre l’accettazione delle parti intimate, dal momento che “l’art. 306 c.p.c., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev’essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione” (Cass. Sez. 5, n. 9857 del 5.5.2011).

Ne consegue che il presente giudizio va dichiarato estinto per avvenuta rinuncia al ricorso.

Si reputa equo disporre la compensazione delle spese del presente giudizio atteso che non vi è stata alcuna opposizione alla rinunzia da parte dei difensori dei due istituti intimati e considerato, altresì, che si è trattato di una questione dibattuta e dagli esiti alterni.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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