Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14657 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4772-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.A. PIGAFETTA

58, presso lo studio dell’avvocato JACOPO POLINARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO MASTRANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5950/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- P.G. ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazione sanzioni, relativo ad una scrittura privata di ricognizione di debito, resa in favore dell’avv. Campana e da quest’ultimo utilizzata per ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento. Ha dedotto che in questa ipotesi la tassazione deve avvenire solo in caso di uso e a carico di chi utilizza l’atto (e quindi nel caso di specie dell’avv. Campana). 11 ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. L’Agenzia ha proposto appello e la CTR con sentenza n. 32/31/2007 ha confermato la sentenza di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia e la Corte con la sentenza n. 24107/2014, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione. Il giudizio non è stato riassunto nei termini e pertanto l’Agenzia, ritenuto definitivo il tributo, ha notificato al P. cartella di pagamento. Il contribuente ha impugnato la cartella opponendo il giudicato che si sarebbe formato sul punto della debenza del tributo solo da parte dell’avv. Campana, soggetto che ha utilizzato la scrittura privata in oggetto. 11 ricorso è stato rigettato in primo grado. Il contribuente ha proposto appello e la CTR con sentenza depositata in data 29.6.2017 ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello del contribuente.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con l’unico motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 63 e 68, nonchè degli artt. 393 e 310 c.p.c.. L’Agenzia rileva l’errore del giudice di secondo grado nel ritenere formatosi un giudicato esterno, a seguito della estinzione del giudizio, perchè, diversamente da quanto affermato dal giudice d’appello, il punto in questione e cioè che della tassazione avrebbe dovuto farsi solo a carico dell’utilizzatore della scrittura era stato oggetto di impugnazione e l’intera erronea statuizione resa dal giudice d’appello è stata cassata dalla Corte di legittimità.

Il motivo è fondato.

La CTR ha erroneamente ritenuto che questa Corte abbia cassato, con la sentenza resa nel giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione, solo l’affermazione che la registrazione della ricognizione di debito è da farsi in caso d’uso e da ciò ha tratto l’erronea conseguenza che l’altra questione (che il tributo dovesse gravare solo sull’utilizzatore) fosse autonoma, non impugnata e che sul punto si fosse formato il giudicato.

Così non è perchè la Suprema Corte nella sentenza n. 24107/2014 così si è espressa: “Sono meritevoli di accoglimento, invece, il quinto e il sesto motivo di ricorso. La commissione tributaria ha confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione sostenendo che l’atto di ricognizione di debito, posto a base della domanda di ingiunzione, non avendo a oggetto prestazioni di carattere patrimoniale, doveva essere registrato soltanto in caso d’uso, per cui la relativa tassazione andava posta a carico del solo ingiungente. L’affermazione si rivela intimamente contraddittoria, attesa la circostanza di essere stato l’atto ricognitivo posto a base di una domanda giudiziale di condanna (per quanto con riserva di eccezioni, come accade nei casi di ricorso per decreto ingiuntivo). Essa è altresì giuridicamente errata, sicchè la motivazione che infine la sorregge appare apodittica… E’ coerente col principio affermare che sono soggette a registrazione in termine fisso, invece, le scritture private non autenticate aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, come appunto la ricognizione di debito. Ne consegue che agli atti ricognitivi di un debito giova la previsione generale dell’art. 9 della parte prima, a tenore del quale vanno registrati in termine fisso gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (v. già Cass. n. 4728-03).6. – Il giudice di merito ha dunque errato”.

E’ pertanto evidente che la questione esaminata dalla Suprema Corte nel 2014 in impugnazione della sentenza della CTR n. 32/31/07 riguardava non soltanto la registrazione in caso di uso, ma anche quella connessa e conseguenziale del soggetto passivo di imposta, e che la decisione della CTR sul punto è stata ritenuta erronea.

Ciò posto, è pacifico che il giudizio, dopo il rinvio operato dalla Corte con la sentenza n. 24107/2014 non è stato riassunto. Si devono qui ricordare i principi già affermati da questa Corte ed ai quali il Collegio intende dare continuità, secondo i quali “l’estinzione del processo all’esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell’omessa riassunzione del giudizio e rilevata anche d’ufficio D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 45, comma 3, e art. 63, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all’intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell’atto impositivo” (Cass. n. 23922/2016); “la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex art. 393 c.p.c., e D.Lgs. n. 516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell’intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento.” (Cass. n. 15874/2018; Cass. n. 23922/2016, n. 21143/2015, n. 16689/2013, n. 5044/2012, n. 3040/2008). Correttamente pertanto l’ufficio ha ritenuto definitivo l’avviso di accertamento impugnato dal P. a seguito della estinzione del giudizio per mancata riassunzione, e ha notificato la cartella oggi impugnata.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.200,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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