Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14657 del 05/07/2011
Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 05/07/2011), n.14657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
BETTELLA LUIGI & C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona
del
liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE NARD REMO, che la rappresenta e difende, per delega
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del
Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 15/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/02/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato Orsola BIAGINI dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
(giurisdizione del giudice ordinario).
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio risarcitorio promosso dalla società in nome collettivo “Bettella Luigi & C”, in liquidazione – che lamentava un danno da illegittima sospensione della carta di circolazione di un veicolo di sua proprietà e adibito ad attività commerciale -, tanto il tribunale quanto la corte di appello di Trieste hanno declinato la propria giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, sulla condivisa premessa per cui, consumatasi la facoltà per la odierna ricorrente di opporsi alla sanzione irrogata al contravventore ex art. 689/81, qualsiasi contestazione avverso l’atto amministrativo di sospensione della carta di circolazione dovesse essere portata a conoscenza del giudice amministrativo, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 7, onde addivenire, in ipotesi, alla auspicata declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, così attivando la conseguente tutela risarcitoria.
La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dall’attrice in prime cure con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi di gravame. Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata fa inammissibilità del controricorso del Ministero per carenza assoluta tanto dell’esposizione del fatto, quanto delle ragioni di confutazione dei motivi di ricorso.
Ricorso de quale queste sezioni unite ritengono di dover dichiarare la fondatezza.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 1) e n. 3); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3);
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (il motivo attiene alla condanna del ricorrente delle spese processuali del grado di appello).
Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 91 c.p.c. – violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, (il motivo attiene al quantum liquidato in appello a titolo di spese processuali).
Il primo motivo – che lamenta la erronea equiparazione della contravvenzione impugnata ad un qualsivoglia provvedimento amministrativo – è fondato, mentre le censure svolte, con i due motivi che seguono, in tema di spese processuali restano assorbite dal rinvio del procedimento alla corte territoriale che provvedere alla ridefinizione della relativa questione con riguardo anche al presente grado di giudizio.
La fondatezza della doglianza espressa dalla ricorrente si ravvisa in ciò, che la sanzione amministrativa quale quella nella specie irrogata non pare punto assimilabile, sul piano morfologico quanto effettuale, ad un atto amministrativo in senso proprio, risultando di converso, nella sua più intima sostanza giuridica, l’espressione di un potere punitivo che incide direttamente nella sfera dei diritti soggettivi del privato: come tale, irredimibilmente soggetta al sindacato dell’autorità giudiziaria ordinaria. In guisa di provvedimento afflittivo preordinato a punire il responsabile di un illecito, difatti, essa trascende ed esorbita dall’alveo dei poteri discrezionali della P.A. nell’esercizio della sua publica auctoritas, rientrando, viceversa, a pieno titolo nell’area de potere sanzionatorio di natura vincolata (così che del tutto destituita di giuridico fondamento si appalesa la motivazione della corte territoriale nella parte in cui mostra di ritenere obbligatorio il ricorso al prefetto da parte dell’interessato, volta che, di converso, la L. n. 689 del 1981, art. 22, consente la proposizione dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione direttamente dinanzi al giudice ordinario, cui spetta, in via principale, la cognizione del merito del provvedimento e, in via incidentale, quella relativa all’eventuale risarcimento del danno, da riconoscersi al privato in costanza dei suoi presupposti di legittimità).
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia il procedimento al tribunale di Trieste, in altra composizione.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011