Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14656 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13145/2013 proposto da:

S.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI DONNA OLIMPIA 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PETRELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE LIGUORI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/2012 del TRIBUNALE di LARINO, depositata il

17/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MICHELE PETRELLA per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 17 aprile 2012 il Tribunale di Larino ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello avverso sentenza del Giudice di pace di Larino del 27 ottobre 2009 proposto da S.L. con atto notificato il 9 dicembre 2010, dichiarando altresì inammissibile avendo l’inammissibilità dell’appello principale portato al giudicato la sentenza – anche l’appello incidentale proposto dalla controparte D.B.A.C..

2. Ha presentato ricorso S.L., sulla base di un unico motivo, che denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 327 c.p.c. e L. n. 69 del 2009, art. 58. Non si è costituita l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

Nella impugnata sentenza, il Tribunale perviene a ritenere inammissibile per tardività l’appello proposto dall’attuale ricorrente con atto notificato in data 9 dicembre 2010 “in quanto alla data della sua notificazione era abbondantemente decorso il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., che decorre dalla data di pubblicazione della sentenza”.

Nell’unico motivo in primo luogo si rileva che la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58 – che ha ridotto a sei mesi il termine lungo di impugnazione, in tale misura comprimendo il termine annuale che originariamente era previsto nell’art. 327 c.p.c., comma 1 (in quest’ultimo alle parole “decorso un anno” sono state sostituite le parole “decorsi sei mesi”) non era applicabile nel caso in esame, poichè la suddetta novella del 2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore. L’argomento non è però pertinente, dato che, come si è appena visto, il Tribunale ha riconosciuto l’applicabilità del termine annuale nel caso di specie.

Peraltro, la ricorrente ha altresì rimarcato che al termine annuale dovevano aggiungersi 45 giorni in conseguenza della sospensione feriale dei termini. E’ qui ratione temporis vigente, in effetti, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, nel testo antecedente alla modifica operata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162. Come osserva quindi la ricorrente, sommando 45 giorni all’anno del termine, la scadenza di quest’ultimo si maturava il 13 dicembre 2010, per cui l’atto d’appello, essendo stato notificato il 9 dicembre 2010, non era stato proposto tardivamente, e pertanto non era inammissibile.

In conclusione, il ricorso risulta fondato, per cui la sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Larino. Dal momento che raccoglimento discende da un errore del giudicante, si stima equo compensare le spese del presente grado.

PQM

In accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Larino compensando le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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