Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14656 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. II, 17/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. INZERILLO Francesco, per

legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.F.P.; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI PALERMO; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del

Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Palermo depositato

il 14 maggio 2004.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con decreto in data 23 dicembre 2003, il presidente della Sezione Quarta penale del Tribunale di Palermo ha liquidato, in favore di L.P., la somma di Euro 360,00 a titolo di compenso per la custodia giudiziale di un ciclomotore, sequestrate nell’ambito di un procedimento penale;

che il presidente del Tribunale di Palermo, con decreto del 14 maggio 2004, ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata dal L. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sul rilievo che il ricorso era stato presentato da un difensore non munito di procura speciale;

che per la cassazione del detto decreto il L. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7-9 settembre 2004 (ed iscritto a ruolo, a seguito di nota del segretario generale della Corte dell’8 settembre 2009, con il numero di registro generale 19201 del 2009);

che il ricorso è affidato ad un motivo di censura;

che gli intimati non vi hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84 e 125 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3;

che il motivo – come evidenziato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte – è manifestamente fondato;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, il processo di opposizione al decreto di pagamento è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato, disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794;

che in detto procedimento speciale, in cui è consentito alle parti di proporre e di svolgere personalmente le loro difese della citata L. n. 794 del 1942, ex art. 29, comma 3, è tuttavia ammissibile il conferimento della rappresentanza e della difesa della parte ad un legale;

che è quanto è avvenuto nella specie, giacchè – come emerge dagli atti, ai quali è possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo – il ricorso in opposizione è stato presentato dagli Avv. Giuseppe Inzerillo e Valeria Inzerillo, muniti di apposita procura speciale conferita a margine del medesimo atto di opposizione;

che, pertanto, ha errato il presidente del Tribunale di Palermo a dichiarare inammissibile il ricorso in opposizione;

che, cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata al presidente del Tribunale di Palermo, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al presidente del Tribunale di Palermo, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA