Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14655 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1990/2019 proposto da:

A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Della Mora

Giandomenico giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

18/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal consigliere Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Trieste ha negato la protezione internazionale o umanitaria invocata dal cittadino pakistano A.M., nato a Sialkot (Punjab) il 16/12/1986, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il Pakistan nel 2008 poichè i familiari di una ragazza che frequentava il college vicino alla fabbrica dove egli lavorava, con la quale intratteneva una relazione da essi osteggiata, lo avevano ingiustamente denunciato per il suo rapimento. Dopo aver soggiornato in Grecia e in Germania, nell’aprile 2016 era approdato in Italia; sempre nel 2016 era rientrato in Pakistan per circa in mese e mezzo al fine di assistere il padre ammalato e sposarsi;

1.1. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese;

1.2. dopo il deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Preliminarmente va dichiarata inammissibile l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività del decreto impugnato, sulla quale questa Corte non è competente a pronunciarsi, poichè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; d’altronde, dinanzi al giudice di legittimità non potrebbe essere nemmeno impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cass. 11756/2020).

3. Passando all’esame dei motivi, con il primo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per essersi il Tribunale limitato a generiche considerazioni, senza approfondire la situazione del Paese di origine e senza considerare i precedenti di merito che riconoscono l’esistenza nel Punjab di una situazione assimilabile al conflitto generalizzato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

3.1. La censura è inammissibile per la sua genericità, essendosi il ricorrente sostanzialmente limitato ad allegare l’esistenza di precedenti di merito difformi, senza confrontarsi con la ratio decidendi assunta nel decreto impugnato alla luce delle C.O.I. acquisite (rapporto EASO 2017).

4. Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, per non avere il tribunale riconosciuto la protezione umanitaria alla luce delle allegazioni del richiedente sulle condizioni della regione di provenienza e della Circolare Ministeriale n. 3716/2015.

4.1. La censura è inammissibile perchè generica e carente di autosufficienza, oltre che per la mancata osservanza dei canoni imposti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

5. Il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per essere stata illegittimamente esclusa la protezione umanitaria a causa dell’inattendibilità del narrato, senza la dovuta valutazione del criterio dei seri motivi risultanti da obblighi costituzionali, con particolare riguardo al diritto al lavoro, stante la posizione lavorativa stabile raggiunta dal ricorrente in Italia.

5.1. La censura è inammissibile poichè il giudizio di inattendibilità espresso ai fini della protezione internazionale – che, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex plurimis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 32064/2018, 27503/2018, 16925/2018) – pur non precludendo ex se la valutazione della protezione umanitaria (ex multis, Cass. 2960/2020, 8020/2020, 10922/2019) può comunque influire su quest’ultima, ove le circostanze ritenute non credibili esauriscano il quadro fattuale sulla cui base deve effettuarsi il riscontro dei “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (Cass. 1040/2020, 23778/2019). Nel caso di specie, il tribunale ha escluso l’esistenza di una situazione individuale di vulnerabilità e ha dato atto che il ricorrente nel proprio Paese lavorava come operaio, senza che dal decreto o dallo stesso ricorso emerga quale sarebbe la posizione lavorativa stabile asseritamente conseguita in Italia.

6. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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