Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14655 del 17/06/2010
Cassazione civile sez. II, 17/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per revocazione proposto da:
I.A. e C.G., rappresentati e difesi, in
forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PERRELLI
Vito, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma (studio Avv.
Carmelo Scalfari), Via Erasmo Gattamelata, n. 128;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in
persona dell’amministratore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 519 in data 28 febbraio
2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Consigliere designato ha depositato, in data 24 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 28 febbraio 2008, ha dichiarato improcedibile (per l’avvenuta estinzione del giudizio innanzi al giudice di primo grado) il gravame interposto da I.A. e C.G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari, resa nel giudizio di opposizione dagli stessi promosso contro una delibera dell’assemblea del Condominio di Via (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza del Tribunale l’ I. e la C. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 15 aprile 2009.
L’intimato non ha resistito con controricorso.
Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi.
Il primo motivo è rubricato violazione e/o falsa applicazione dell’art. 348 cod. proc. civ.; il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ., comma 2; il terzo mezzo, infine, prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 cod. proc. civ., nonchè omessa e insufficiente motivazione.
I tre motivi si concludono con un unico quesito di diritto del seguente tenore: “se l’art. 50 cod. proc. civ., comma 2, possa applicarsi alle pronunce di incompetenza per materia ed inoltre se le ipotesi di inammissibilità dell’appello, previste dall’art. 348 cod. proc. civ., siano tassative”.
Il quesito di diritto non rispetta la prescrizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..
Si tratta, infatti, di un quesito multiplo o cumulativo (e non distinto per ciascun motivo), che per di più neppure consente l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso (cfr. Cass., Sez. I, 22 giugno 2007, n. 14682).
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione in Camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010