Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14655 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14655 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 18485-2012 proposto da:
ASL N. 3 DI NUORO, in persona del suo direttore
generale p.t., dott. ANTONIO MARIA SORU,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIA RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2015

ANGELO MOCCI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

893
contro

FARMAFACTORING SPA, in persona del Dirigente, Vice
President Operations, Avv. ROBERTO CASTIGLIONI,

1

Data pubblicazione: 14/07/2015

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 11,
presso lo studio dell’avvocato BEATRICE RIZZACASA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MONICA FAZIO
giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente

1332/2012 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2012 R.G.N.
3689/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato MANUELA LA BANCA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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avverso la sentenza n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 17 aprile 2012 la Corte d’Appello di
Milano ha rigettato l’appello proposto dall’Azienda
Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro nei confronti della
Farmafactoring SPA avverso la sentenza del Tribunale di

Con quest’ultima era stata respinta l’opposizione proposta
dalla ASL n. 3 di Nuoro contro il decreto ingiuntivo emesso
in data 12 maggio 2005, richiesto ed ottenuto nei suoi
confronti dalla Farmafactoring SPA per il pagamento della
somma di

e

65.383,01 per fatture insolute relative a

crediti di case farmaceutiche ceduti alla società opposta.
2.-

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello, per

quanto ancora qui rileva, ha rigettato il motivo di gravame
concernente

il

rigetto,

da

parte

Tribunale,

del

dell’eccezione di incompetenza per territorio. Ha, quindi,
condiviso il presupposto da cui ha preso le mosse l’iter
logico-argomentativo del primo giudice circa la natura
privatistica

delle

Aziende

Sanitarie

Locali

e

l’applicazione, quanto al luogo del pagamento delle
relative obbligazioni, dell’art. 1182, coma terzo, cod.
civ.; con la conseguenza, ribadita dal giudice d’appello,
quanto al pagamento degli interessi moratori, che, essendo
obbligazioni di natura

portable

e non

querable,

non

occorrerebbe uno specifico atto del creditore per la
costituzione in mora, che si produrrebbe

3

ex

re alla

Milano resa tra le parti il 5 luglio 2011.

scadenza del termine dell’obbligazione rimasta inadempiuta,
secondo le norme ordinarie di cui all’art. 1219 cod. civ..
Ha perciò ritenuto che non fosse necessario un apposito
atto di messa in mora e che, non essendo contestato il
ritardo nel pagamento delle fatture, fossero dovuti gli

condannando l’appellante al pagamento delle spese del
grado.
3.-

Contro questa sentenza l’ASL n. 3 di Nuoro propone

ricorso affidato a tre motivi.
La Farmafactoring SPA si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.- Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o

falsa applicazione degli artt. 113 e 20 cod. proc. civ. e
1182, 3 0 comma, cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 e
n. 5 cod. proc. civ. La ricorrente critica il richiamo
fatto dalla Corte d’Appello alla nozma dell’art. 1183, ult.
co ., cod. civ. ed alla ordinanza di questa Corte n.
6351/2009. Censura, ‘pertanto, la decisione che ha escluso
che l’individuazione del giudice competente per territorio,
in base al criterio del

locus destinatae solutionis,

potesse riferirsi al luogo dove ha sede il servizio di
tesoreria dell’Azienda. La ricorrente richiama la
giurisprudenza della Corte di Cassazione successiva alla
predetta ordinanza, che ha ribadito l’attuale vigenza delle
norme in base alle quali il pagamento dei debiti delle USL

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interessi di mora. Ha quindi rigettato l’appello,

(oggi ASL) deve essere effettuato tramite mandati tratti
sulle tesorerie; richiama, inoltre, la legge della Regione
Sardegna n. 10/1997, che prevede l’istituzione di un
servizio di tesoreria; precisa che questo è identificato
nella filiale di Nuoro del Banco di Sardegna e che, perciò

territoriale. Aggiunge che, nel contestare la competenza
territoriale del Tribunale di Milano, avrebbe individuato i
fori territorialmente competenti sotto tutti i profili
degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.
1.1.- Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 1325, 1326, 1327, 1356, 1372 e
1418 cod. civ. e dell’art. 104 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. La
ricorrente esclude l’applicabilità al caso di specie
dell’art. 1327, comma primo, cod. civ. Comunque, assume
che, anche a voler ritenere applicabile questo articolo, il
Tribunale di Milano non sarebbe stato competente per
territorio, perché, avuto riguardo ai crediti ceduti, la
competenza sarebbe dei diversi Tribunali indicati in
3

ricorso. Deduce di aver eccepito, nel giudizio di merito,
che le relative forniture sarebbero state effettuate (o
meglio le consegne delle merci al vettore sarebbero
avvenute) in luogo diverso da Milano, nell’ambito dei fori
indicati come alternativi, perché in essi le società
cedenti avevano la loro sede legale e/o amministrativa.

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sarebbe errato il rigetto dell’eccezione di incompetenza

Secondo la ricorrente, non potrebbe trovare applicazione
l’art. 104 cod. proc. civ., in quanto Farmafactoring agisce
non in forza di rapporti con la ASL facenti capo alla
società, ma nella qualità di cessionaria dei crediti
maturati in capo alle società cedenti, sicché dovrebbe

ammette deroga ai criteri di ripartizione della competenza
per territorio, nel caso di litisconsorzio facoltativo
attivo, come nella specie.
2.- Entrambi i motivi sono inammissibili.
Come

eccepito dalla

resistente,

il

ricorso manca

dell’indicazione specifica del contenuto dell’eccezione di
incompetenza per territorio sollevata con l’atto
introduttivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo. In
particolare, a fronte dell’affermazione del primo giudice,
riportata nella sentenza d’appello, secondo cui detta
eccezione sarebbe stata dedotta in modo incompleto, sarebbe
stato onere della ricorrente precisare, in ricorso, i
termini esatti della relativa deduzione.
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, nel senso
che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la
quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie,
quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.,
trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione),
grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del
giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio)

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trovare applicazione l’art. 103 cod. proc. civ., che non

l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di
ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle
circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale
contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale
contestazione e di detta prova, l’eccezione deve essere

il collegamento indicato dall’attore, con correlativa
competenza del giudice adito (così, tra le tante, da ultimo
Cass. ord. n. 15996/11).
Il principio è viepiù applicabile al caso di specie, in cui
si controverte del pagamento di somme di denaro da parte
delle ASL, quindi dell’applicabilità delle norme di
contabilità che fissano il luogo di adempimento delle
obbligazioni in quello in cui ha sede la tesoreria
dell’ente. In proposito, si è oramai consolidato
l’orientamento giurisprudenziale di legittimità per il
quale nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di
somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di
contabilità che fissano il luogo di adempimento delle
obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente,
valgono ad individuare

il

“forum destinatae solutionis”,

eventualmente in deroga all’art. 1182 cod. civ., ma non
rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la
competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di
uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20
cod. proc. civ. (così, da ultimo, Cass. ord. n. 270/15).

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rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato

2.1.-

In applicazione dei principi di diritto su

richiamati, l’odierna ricorrente, già opponente a decreto
ingiuntivo, quindi nella posizione sostanziale di parte
convenuta, avrebbe dovuto contestare la competenza del
Tribunale di Milano (che ha emesso il decreto ingiuntivo)

avrebbe dovuto precisare in ricorso i termini di questa
contestazione.
La resistente rileva nel controricorso che, nell’introdurre
il giudizio di opposizione, la ASL n. 3 di Nuoro non ebbe a
contestare il forum destinatae solutionis in relazione alla
sede della cessionaria Farmafactoring SPA ed il

forum

contractus in relazione alle società cedenti che hanno la
propria sede in Milano.
Quanto al primo profilo, va qui ribadito il principio per
il quale, in tema di cessione di crediti, la disciplina
dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale
le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al
domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile
anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il
debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del
luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo
aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del
cessionario, ancorché diverso da quello del cedente (Cass.
ord. n.2591/06).

8

in riferimento a tutti i possibili fori alternativi ed

La ASL n. 3 di Nuoro, opponente a decreto ingiuntivo,
avrebbe dovuto sostenere la deroga all’art. 1182, comma
terzo, cod. civ., in caso di pagamento da effettuarsi
presso la tesoreria dell’ente, anche in riferimento alla
peculiare posizione del creditore cessionario, quale è

contestazione sia stata effettuata in modo completo, non
apparendo sufficiente allo scopo quanto riportato alla pag.
14. Il primo motivo è perciò inammissibile.
2.2.-

In conseguenza di questa inammissibilità, resta

assorbito il rilievo della resistente relativo alla mancata
contestazione del

forum contractus,

e viene meno

l’interesse alla decisione sul secondo motivo di ricorso,
relativo all’applicabilità dell’art. 1327, comma primo,
cod. civ. ed ai termini di contestazione della competenza
del Tribunale di Milano, in relazione al luogo di
conclusione dei contratti ed all’applicabilità dell’art.
103 cod. proc. civ.
Ed invero, il difetto di autosufficienza del ricorso in
punto di completezza dell’originaria eccezione di
incompetenza per territorio, anche su uno soltanto dei
possibili fori alternativi, rende irrilevante la verifica
della completezza e della tempestività dell’eccezione in
riferimento ad un altro dei possibili fori, poiché
resterebbe comunque definitivamente fissato il collegamento

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Farmafactoring SPA. Dal ricorso non risulta che la relativa

indicato dalla società ricorrente nella fase monitoria, con
correlativa competenza del giudice adito.
In conclusione, anche il secondo motivo di ricorso è
inammissibile.
3.-

Col terzo motivo si deduce violazione e/o falsa

civ., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte
che ha affermato la natura di ente pubblico delle ASL e
l’affidamento per legge del servizio di tesoreria alle
aziende di credito, con la conseguenza che i pagamenti
debbono essere effettuati tramite l’emissione di mandati
tratti sulle tesorerie e che le relative obbligazioni
producono interessi moratori soltanto dopo apposito atto di
costituzione in mora.

A quest’ultimo riguardo,

la

ricorrente richiama altresì la giurisprudenza per la quale,
per integrare la costituzione in mora, non è sufficiente
l’invio di fatture da parte del creditore. Nel caso di
specie, a detta della ricorrente, non vi sarebbe stato
alcun atto di costituzione in mora rivolto nei confronti
della ASL n. 3 di Nuoro, con la conseguenza che
Farmafactoring SPA non avrebbe potuto pretendere il
pagamento degli interessi di mora.
4.- Il motivo è fondato, per le ragioni e nei limiti di cui
appresso.

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applicazione degli artt. 1182, 1183, 1219, 1224 e 2697 cod.

La Corte d’Appello di Milano ha basato la propria decisione
sul precedente costituito dall’ordinanza di questa Corte n.
6351 del 5 febbraio 2009, con la quale si era affermata

l’applicabilità della disciplina del codice civile alle
obbligazioni delle ASL, in quanto non più rientranti nel

aziendalizzazione iniziato col decreto legislativo n.
502/92 e conclusosi col decreto legislativo n. 229/99.
Si tratta tuttavia di un precedente smentito da numerosi
altri successivi, con i quali la Corte di Cassazione ha
ripetutamente

affermato

che

queste

ultime

scelte

legislative, che hanno comportato la soppressione della
qualifica di organi dei Comuni originariamente propria
delle USL, non ne hanno tuttavia escluso la natura di
persone giuridiche pubbliche (cfr., tra le altre, Cass. n.
8823/2007, n. 25402/2009, n. 18377/2010, con cui si é
rilevato che i principi del codice civile sono richiamati
nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma l bis, e
art. 5, coma 5, nel testo risultante dalle interpolazioni
e dalle modifiche rispettivamente apportate dal D.Lgs. n.

229 del 1999 e D.Lgs. n. 254 del 2000, come criteri
informatori dell’atto aziendale di diritto privato col
quale le unità sanitarie locali sono state chiamate ad
autoregolamentare la propria organizzazione e il proprio
funzionamento (art. 3, comma l bis), nonché delle norme con
le quali le regioni andranno a disciplinare la gestione

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novero degli enti pubblici, in forza del processo di

economico finanziaria e patrimoniale dei predetti enti e
delle aziende ospedaliere (art. 5, comma 5), ma che è
rimasta ferma la natura di persone giuridiche pubbliche
delle unità sanitarie ai sensi dell’art. 3, comma l bis
cit.).

abrogate le disposizioni che hanno previsto l’inserimento
delle USL nel sistema di tesoreria pubblica, con
affidamento del relativo servizio ad una delle aziende di
credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5, e
successive modificazioni e integrazioni (L. 30 marzo 1981,
n. 119, art. 35) ed effettuazione del pagamento dei debiti
tramite mandati tratti sulle tesorerie, con conseguente
natura

querable

delle relative obbligazioni e necessità

della costituzione in mora perché maturino gli interessi di
mora.
Si è quindi affermato il seguente principio di diritto:
«alle Unità Sanitarie Locali (ed, oggi, alle Aziende
Sanitarie Locali) si applicano le norme sulla contabilità
di Stato, in virtù della previsione di cui all’art. 5,
coma 1, del decreto legge 25 novembre 1989 n. 382,
convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8. Ciò vuol dire
che le obbligazioni delle USL vanno adempiute in ogni caso
al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni

“querable”),

ovvero alla sede dell’ufficio di Tesoreria dell’Ente
debitore, e che la mera scadenza del termine di pagamento

12

Si è in particolare evidenziato come non siano state

non vale a costituire in mora la USL stessa, in difetto di
un formale atto di costituzione in mora, anche quando la
USL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici,
assegni o vaglia cambiari tratti sull’istituto di credito
cui abbia affidato il servizio di tesoreria»

(così Cass.

n. 18377/10, n. 1082/11, n. 24157/13, ord. n. 7031/13 e
ord. n. 5907/15, tra le più recenti).
4.1.-

In definitiva, è errata in diritto la sentenza

impugnata che ha ritenuto che la scadenza del termine per
l’adempimento delle obbligazioni avesse automaticamente
determinato la costituzione in mora della ASL debitrice.
Avrebbe dovuto, invece, applicando
appena

ribadito,

indagare,

il principio di diritto
in

punto

di

fatto,

sull’esistenza di intimazioni scritte di pagamento, utili
come atti di messa in mora, onde far decorrere da questi
atti gli interessi derivanti dal tardivo adempimento
dell’obbligazione contrattuale.
Il terzo motivo di ricorso va perciò accolto.
La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata
.,

.

alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione,
che provvederà, in ossequio al principio di diritto sopra
enunciato, a verificare, in fatto, se vi siano stati atti
idonei a mettere in mora la ASL n. 3 di Nuoro, da cui far
decorrere gli interessi moratori in relazione ai crediti

13

n. 18377/10, ma cfr. anche Cass. n. 25402/09, n. 9918/10,

ceduti alla Farmafactoring SPA, oggetto delle fatture poste
a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si rimette al giudice del rinvio la decisione sulle spese
del giudizio di cassazione.
Per questi motivi

ricorso ed accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata
nei limiti di questo accoglimento e rinvia alla Corte
d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la
decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2015.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di

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