Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14655 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3917 – 2019 R.G. proposto da:

MURENA s.a.s. c.f./p. i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Crescenzio, n. 25, presso lo studio dell’avvocato Maria Carla

Vecchi che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Andrea

Vernazza la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

M.A. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Genova, in via Corsica, n.

8/7, presso lo studio dell’avvocato Adriano Vassallo che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1504/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 gennaio 2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Genova l’architetto M.A. esponeva che aveva svolto, su incarico e per conto della “Murena” s.a.s., attività di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione del locale, adibito a bar – tavola calda, in Genova, alla via (OMISSIS); che la società committente non aveva provveduto a corrispondergli il residuo corrispettivo, pari ad Euro 69.757,23, oltre interessi e spese.

Chiedeva che all’accomandita ne fosse ingiunto il pagamento.

1.1. Con decreto n. 3250/2009 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

2. La “Murena” s.a.s. proponeva opposizione.

Esponeva che l’opposto non aveva eseguito alcune delle prestazioni di cui all’accordo siglato in data 7.6.2004 e non aveva eseguito correttamente altre prestazioni di cui allo stesso accordo.

Instava per la revoca dell’ingiunzione.

2.1. Resisteva M.A..

3. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 1217/2013, il Tribunale di Genova – tra l’altro – revocava l’opposta ingiunzione e condannava l’opponente a pagare all’opposto la somma di Euro 55.000,00, oltre interessi, dedotto dalla somma anzidetta l’acconto di Euro 34.912,53.

4. Proponeva appello la “Murena” s.a.s.

Resisteva M.A.; proponeva appello incidentale.

5. Con sentenza n. 1504 dei 12.7/5.10.2018 la Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame principale, accoglieva parzialmente il gravame incidentale e, per l’effetto, confermata in ogni altra parte l’appellata statuizione, condannava la “Murena” s.a.s. a corrispondere a controparte gli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002.

5.1. Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo dell’appello principale, che la “Murena” si era limitata a domandare la parziale rinnovazione dell’istruzione probatoria, ma nelle conclusioni non aveva nè indicato i capitoli di prova di cui chiedeva l’ammissione con i nominativi dei testi da escutere nè dato conto della rilevanza, ai fini della decisione, dell’audizione di testi ulteriori rispetto a quelli – uno per parte – già escussi dal primo giudice.

Evidenziava dunque che il motivo di gravame difettava di specificità.

Evidenziava la corte, in ordine – tra l’altro – al secondo motivo dell’appello principale, che il documento asseritamente idoneo, a giudizio della “Murena”, a dar ragione della convenzionale determinazione dell’ammontare del compenso nella misura di Euro 37.468,08, non conteneva alcuna dichiarazione d’obbligo da parte della committente, sicchè, così come aveva correttamente ritenuto il primo giudice, non aveva natura obbligatoria bensì meramente previsionale, natura previsionale non infirmata dalla sottoscrizione che vi figurava in calce.

Evidenziava inoltre che l’importo di Euro 37.468,08 era inferiore ai minimi tariffari, quali specificati dal c.t.u., cosicchè l’asserita convenzionale determinazione del compenso era senz’altro nulla.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Murena” s.a.s.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese.

M.A. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. La s.a.s. ricorrente ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa, insufficiente, illogica motivazione.

Premette che il primo giudice ha inizialmente ammesso l’articolata prova per testimoni e tuttavia, all’esito dell’escussione di un teste per parte su un unico capitolo nonchè all’esito dell’espletata c.t.u., ha revocato l’ordinanza di ammissione della prova, reputandola ulteriormente superflua.

Indi deduce che il primo motivo d’appello, con il quale ha denunciato l’incongruenza logica delle surriferite determinazioni del tribunale, non era, contrariamente all’assunto della corte d’appello, per nulla generico.

Deduce segnatamente che il principio della necessaria specificità dei motivi di gravame, in un’ottica rigorosamente sostanziale, prescinde da qualsivoglia rigore formale; che “esigere la ritrascrizione dei capitoli già contenuta negli atti difensivi di primo grado, al pari dell’enunciazione dei nomi dei testi (…), è pretesa assolutamente formalistica” (così ricorso, pagg. 13 – 14).

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 2233 c.c..

Deduce, per un verso, che ha errato la corte di merito a ritenere che il documento siglato in data 7.6.2004 con la controparte non ha contenuto obbligatorio.

Deduce in particolare che la circostanza per cui l’architetto M. abbia svolto prestazioni extracontratto, non esclude che il succitato documento integri gli estremi di un vero e proprio accordo, viepiù che le prestazioni aggiuntive dovevano essere remunerate separatamente.

Deduce, per altro verso, che ha errato la corte di merito a ritenere che il preteso accordo sarebbe comunque nullo in dipendenza della violazione dei minimi tariffari.

Deduce in particolare che, in dipendenza dell’epoca di attuazione delle prestazioni professionali, il principio dell’inderogabilità dei minimi non è applicabile ratione temporis al caso di specie; che, in dipendenza delle ragioni di amicizia che improntavano il rapporto con la controparte, appieno si è giustificata la deroga dei minimi tariffari.

11. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

12. Soccorre previamente l’insegnamento di questa Corte (ancorchè riferito al testo dell’art. 342 c.p.c. antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012) a tenor del quale, quando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell’art. 342 c.p.c. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il Giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. Cass. 28.11.2014, n. 25308; Cass. 10.9.2012, n. 15071).

Del resto questa Corte, più in generale, spiega che, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”, il sindacato del Giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2016, n. 8069; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20716).

13. Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

Da un lato, non riveste valenza alcuna la denuncia – pur veicolata dal primo mezzo – di nullità della sentenza della Corte d’Appello di Genova per (asserita) omessa, insufficiente o illogica motivazione “in punto diniego di parziale rinnovazione istruttoria” (così ricorso, pag. 9).

Dall’altro, sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, sebbene sia in ogni caso necessario che l’insieme degli elementi forniti dall’appellante si contrapponga al contenuto della decisione impugnata e consenta la individuazione non solo dell’ambito del devolutum ma anche delle ragioni del gravame, deve ritenersi ammissibile – stante la mancanza nell’appello di un principio di autosufficienza – anche una integrazione dei motivi mediante un rinvio circostanziato ai singoli atti del processo, che si presumono senz’altro noti (cfr. Cass. sez. lav. 1.12.2005, n. 26192. Si veda anche Cass. 28.11.2014, n. 25308, ove si soggiunge che può ritenersi assolto l’onere di specificazione dei motivi d’appello, quando il rinvio al contenuto della comparsa conclusionale di primo grado (operato dall’appellante) non abbia costituito un mero richiamo “per relationem”, ma si sia coniugato con l’espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell’impugnata sentenza).

14. Nel quadro degli insegnamenti testè riferiti si reputa quanto segue.

E’ idonea senza dubbio a garantire, con riferimento al primo motivo dell’appello che la “Murena” ebbe a spiegare avverso la sentenza n. 1217/2013 del Tribunale di Genova, pieno ossequio al requisito di specificità ex art. 342 c.p.c., la circostanza per cui la medesima accomandita ebbe, nell’atto di gravame, a fare esplicito e puntuale riferimento ai capitoli “3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10” della prova testimoniale di cui alla “memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, depositata il 24.4.2010” – oltre che ai testimoni quivi indicati – (cfr. atto d’appello, pagg. 6 – 7), capitoli volti “a far accertare che una consistente serie di attività che l’Arch. M. aveva inserito nella propria parcella non erano state svolte da lui ma da altri professionisti cui la Murena s.a.s. si era rivolta per ovviare alle inadempienze del M. medesimo” (così atto d’appello, pagg. 5 – 6) nonchè volti a far accertare “il rilevante danno economico conseguito alla Società committente dalle inadempienze dell’Arch. M.” (così atto d’appello, pag. 6).

E’ idonea senza dubbio e in pari tempo – contrariamente all’assunto del controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 9 e 10) – a garantire pieno ossequio ai requisiti di “specificità” e di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quali imposti, rispettivamente, dalle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, la circostanza per cui la “Murena” ha dedotto, con il ricorso a questo Giudice, che nell’atto di appello si era “offerta di provare per testi (…) tutta una serie di inadempienze e vizi ascrivibili al professionista (…) specificamente indicati nei capitoli dedotti nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, e sui quali sono stati indicati per deporre altri professionisti (…) officiati per rimediare alle inadempienze dell’Arch. M., (nonchè) i titolari e/o dipendenti delle imprese che avrebbero potuto dichiarare di non aver ricevuto idonee indicazioni tecniche in sede esecutiva” (così ricorso, pag. 11).

15. Talune ulteriori puntualizzazioni si impongono.

Il controricorrente ha addotto che in prime cure la “Murena” non aveva chiesto che si proseguisse nell’assunzione della prova per testimoni, segnatamente che non aveva presenziato all’udienza del 29.11.2013, successiva al deposito dell’elaborato peritale, e, comunque, che “aveva omesso di insistere nelle istanze istruttorie (…) rinunciando conseguentemente, di fatto, alle prove” (così controricorso, pag. 7).

16. In verità, allorchè l’istruttore di prime cure ebbe ad interrompere l’escussione dei testimoni, a far luogo alla consulenza tecnica e ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo ricorso, pag. 5), ebbe in tal guisa, quanto meno implicitamente, a revocare parzialmente la precedente ordinanza con cui aveva ammesso la prova per testi (cfr. Cass. 28.10.2004, n. 20872, secondo cui l’ordinanza che dispone l’assunzione del teste può essere revocata dal giudice anche implicitamente, con il provvedimento che dichiara chiusa l’istruttoria e fissa l’udienza per la precisazione delle conclusioni).

Cosicchè, a rigore, non sembra vi sia margine per prefigurare una sostanziale rinuncia, da parte della “Murena”, al prosieguo della prova testimoniale.

17. In ogni caso, pur ad ammettere che il controricorrente abbia in prime cure ritualmente eccepito che la “Murena” avesse di fatto rinunciato all’ulteriore assunzione della prova per testimoni, è fuor di dubbio che M.A., alla stregua delle conclusioni rassegnate in seconde cure e quali testualmente riprodotte a pagina 2 del dictum della corte genovese, non ha in appello provveduto a reiterare l’eccezione neppure, quanto meno, nelle forme postulate dall’art. 346 c.p.c.

E del resto la corte distrettuale nulla nell’impugnato dictum ha puntualizzato in ordine alla pretesa rinunzia. Anzi la costruzione giuridica che, in parte qua, sorregge l’impugnata statuizione, presuppone piuttosto che la “Murena” non ha in alcun modo rinunciato all’ulteriore espletamento della prova per testimoni all’esito del compimento delle operazioni di c.t.u.

Tanto, ben vero, pur a prescindere dal rilievo per cui in atto d’appello l’accomandita, ricorrente in questa sede, ha specificato di non aver affatto rinunciato alla prova orale (cfr. atto d’appello pag. 6).

18. Il secondo motivo di ricorso è infondato e va respinto.

19. Evidentemente la censura che il secondo mezzo di impugnazione in primo luogo veicola, dà corpo ad una “questione” ermeneutica.

20. Esplicano valenza perciò gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Innanzitutto l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131), rectius, a seguito della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è censurabile in sede di legittimità per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso.

Altresì – in rapporto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

Ancora l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3 nè la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

21. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione del documento in data 7.6.2004 fatta propria dalla corte distrettuale è, per un verso, in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.

Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione del medesimo documento fatta propria dalla corte distrettuale è, per altro verso, immune da vizi suscettibili di assumere rilievo alla luce del disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

22. A tal ultimo riguardo si osserva quanto segue.

Da un canto, è da escludere che qualsivoglia ipotesi di “anomalia motivazionale” – rilevante nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la Corte di Genova, in sede di disamina del secondo motivo d’appello, ha – così come si è anticipato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

D’altro canto, è da riconoscere che la Corte di Genova ha certamente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua, la res litigiosa ovvero il thema dell’interpretazione del documento datato 7.6.2004.

In ogni caso è innegabile che la censura che il secondo mezzo di impugnazione in primo luogo veicola, si risolve nella prefigurazione tout court della correttezza dell’antitetica interpretazione (“a riprova della natura vincolante ed obbligatoria, nel caso di specie, del detto accordo intervenuto inter partes, sta anche la circostanza che Murena s.a.s. non ha versato un acconto al professionista ma ha pagato interamente il dovuto”: così ricorso, pag. 17).

23. Indubbiamente, allorchè ha – “inoltre” – specificato che l’asserita convenzionale determinazione del compenso era senz’altro nulla, siccome in deroga ai minimi tariffari (cfr. sentenza impugnata, pag. 5), la corte d’appello ha ancorato il proprio dictum, in parte qua, ad una seconda “ratio decidendi”.

24. Evidentemente la censura che il secondo mezzo di impugnazione in secondo luogo veicola, attinge siffatta seconda “ratio decidendi”.

E nondimeno, in questi termini, si rappresenta che l’accomandita ricorrente non ha interesse alcuno a censurare tale seconda “ratio”.

Difatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).

25. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 1504 dei 12.7/5.10.2018 della Corte di Appello di Genova, nei limiti del medesimo motivo, va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’Appello.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

26. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la s.a.s. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte così provvede:

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso;

cassa, in relazione e nei limiti del motivo accolto, la sentenza n. 1504 dei 12.7/5.10.2018 della Corte di Appello di Genova;

rinvia ad altra sezione della medesima Corte d’Appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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