Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14654 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13668/2019 proposto da:

D.N.U., elettivamente domiciliato in Roma Via Luigi

Boccherini 3 -sc 2 presso lo studio dell’avvocato De Angelis

Federico che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Spacchetti Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente + controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- D.N.U., proveniente dalla Nigeria (Abia State) ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Ancona, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 10 marzo 2019, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso.

2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che le dichiarazioni rese del ricorrente si manifestavano non credibili, perchè affette da incoerenza interna e da plurime contraddizioni sui punti principali della storia narrata: “risulta non giustificabile” – si è scritto in particolare – che il “richiedente, che aspirava a guidare il gruppo “Biafra giovani” e che aveva, a suo dire, già un ruolo di primo piano, non conosca il giorno di celebrazione del movimento”; è “parimenti irragionevole che il richiedente sia sorpreso dalla modalità non pacifica di svolgimento della manifestazione a cui partecipa, allorquando vi è sempre il concreto rischio di scontri tra le due fazioni”.

In punto di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, la pronuncia ha rilevato, sulla base di una serie di report (aggiornati al 2017), che la situazione della regione di provenienza del richiedente non integra nell’attuale gli estremi del conflitto armato o della violenza generalizzata.

Quanto poi al tema della protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato che, nella specie, non si figuravano situazioni di peculiare vulnerabilità specifica alla persona del richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento, D.N. ha presentato ricorso per cassazione, basato su quattro motivi.

In data 21 maggio 2019, il Ministero ha depositato atto con cui, rilevato di non essersi costituito in termini, ha chiesto di potere partecipare all'”eventuale discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1″.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) col primo motivo, per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2; (iii) col terzo motivo, per violazione della normativa attinente al riconoscimento della protezione sussidiaria, (iv) col quarto motivo, per violazione della normativa attinente al riconoscimento della protezione umanitaria.

5.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, in effetti, si compone unicamente di enunciati del tutto generici. Che, in quanto tali, prescindono dalle caratteristiche proprie della fattispecie concreta e pure dalla motivazione nello specifico svolta dalla decisione che pur è stata impugnata.

Ugualmente carente, se non proprio assente, risulta l’indicazione delle ragioni per cui, nel provvedimento, sarebbero violate delle norme di legge. Sì che, in definitiva, il ricorso non risulta rispettare neppure i precetti basici di all’art. 366 c.p.c..

6.- Non ha luogo a provvedersi sulle spese di giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione in termini del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a noma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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