Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14654 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. II, 17/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 17/06/2010), n.14654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per revocazione proposto da:

COMUNE DI OFFIDA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

SERMARINI Marco, elettivamente domiciliato in Roma, via Ottaviano, n.

43, presso lo studio dell’Avv. Barbara Sermarini;

– ricorrente –

contro

C.F. e C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 894 in data 6

dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 24 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Offida, con sentenza del 12 agosto 2006, accogliendo il ricorso proposto da C.F. e G., ha annullato il verbale di contestazione emesso dalla Polizia municipale del Comune di Offida nei confronti dei medesimi, per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 3.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza resa pubblica il 6 dicembre 2008, ha dichiarato inammissibile l’appello del Comune di Offida.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno resistito con controricorso.

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 359 e 121 cod. proc. civ., e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) si conclude con il quesito di diritto se “può il giudicante dichiarare inammissibile l’appello avverso una sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa se il ricorso introduttivo del giudizio è stato tempestivamente depositato nella cancelleria del tribunale competente”.

Il motivo è inammissibile perchè il quesito proposto non rispetta la prescrizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Il quesito è infatti generico, e non consente l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso (cfr. Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2007, n. 14682).

Il secondo mezzo (motivazione insufficiente e contraddittoria ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) indica quale fatto controverso la circostanza che il giudicante abbia optato per l’applicazione del rito ordinario entrando in contraddizione con la premessa in base alla quale sarebbe da preferire, nel silenzio della legge, il rito che garantisca una rapida definizione del procedimento omettendo, peraltro, di indicare la ragione per cui il rito ordinario sarebbe più rapido di quello speciale disciplinato dalla L. n. 689 del 1981.

Il mezzo è inammissibile. I vizi indicati ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (norma indicata dal ricorrente nella impostazione e nello sviluppo del motivo) sono esclusivamente quelli che concernono punti di fatto della vicenda (Cass., Sez. 1^, 14 ottobre 1971, n. 2893), laddove, venendo in considerazione nella specie la violazione o la falsa applicazione di norme processuali, la censura avrebbe dovuto essere prospettata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e concludersi con idoneo quesito di diritto.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che, diversamente da quanto sembra presupporre il ricorrente, il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della cen-sura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che il motivo non si conclude con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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