Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14654 del 14/07/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14654 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
SENTENZA
sul ricorso 17098-2012 proposto da:
CODOGNOTTO
SRL
RESTAURI,
in
persona
dell’amministratore unico MARIA LUISA FACHIN,
considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato COSIMO D’ALESSANDRO con studio
2015
891
in TRIESTE – VIA FABIO SEVERO 19, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
COLORI E VERNICI FRASSON DI FRASSON RENZO & C. S.A.S.
1
Data pubblicazione: 14/07/2015
subentrata a ISOCOLOR SNC, in persona del socio
accomandatario e legale rappresentante RENZO FRASSON,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA
24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PERRERO
– controricorrente nonchè contro
CODOGNOTTO CLAUDIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1703/2011 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2011 R.G.N.
1252/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
‘93′
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giusta procura a margine del controricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con sentenza del Tribunale di Venezia, sezione
distaccata di Portogruaro, pronunciata in un giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo introdotto dalla
società creditrice Isocolor S.n.c. di Belluzzo Domenico &
e della società terza pignorata Codognotto S.r.l. Restauri,
era stata accertata e dichiarata l’esistenza in capo a
Claudio Codognotto, al momento della notifica dell’atto di
pignoramento, di un credito di E 5.408,00 verso la
Codognotto S.r.l. Restauri; quest’ultima era stata
condannata al pagamento delle spese di lite in favore della
società creditrice, mentre le spese erano state compensate
tra Isocolor S.n.c. di Belluzzo Domenica & C. e Claudio
Codognotto.
2.-
Avverso la sentenza la Codognotto S.r.l. Restauri
proponeva appello, contestando l’esistenza del credito di E
5.408,00 affermata dal Tribunale.
La Isocolor S.n.c. si costituiva, chiedendo il rigetto
dell’appello principale e proponendo appello incidentale
con cui chiedeva che, in riforma della sentenza di primo
grado, venisse riconosciuta l’esistenza dell’ulteriore
credito di E 14.000,00.
Con la sentenza impugnata, pubblicata il 18 luglio 2011,
la
Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello
principale ed ha accolto l’appello incidentale. In parziale
C. nei confronti del debitore esecutato Claudio Codognotto
riforma della sentenza di primo grado -che, per il resto,
E
ha confermato- ha dichiarato che la Codognotto S.r.l.
, Restauri è debitrice nei confronti di Claudio Codognotto
dell’ulteriore importo di E 14.000,00, con debenza di
interessi legali su detto importo e su quello di C 5.408,00
condannato l’appellante principale al pagamento delle spese
di entrambi i gradi di giudizio in favore dell’appellante
incidentale.
3.
–
Contro questa sentenza la Codognotto S.r.l. Restauri
propone ricorso affidato a due motivi.
La Isocolor S.n.c. di Belluzzo Domenico & C., oggi
denominata Isocolor Isolanti e Colori S.n.c. di Colori e
Vernici Frasson di Frasson Renzo & C. S.a.s. si difende con
controricorso.
L’intimato Claudio Codognotto non si difende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
–
Prima di trattare distintamente i due motivi di ricorso
va fatta la seguente premessa, utile per la decisione in
merito ad entrambi.
Nel caso di specie, non è contestato, in astratto, il
criterio di riparto dell’onere della prova.
Il giudice ha dichiarato di voler applicare
la regola per
la quale, nel giudizio di accertamento dell’obbligo del
terzo, il creditore pignorante è tenuto a provare
l’esistenza del credito del proprio debitore o
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dalla scadenza dell’originaria obbligazione al saldo. Ha
l’appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il
terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le
ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare
non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità
di esso al pignoramento (così, da ultimo, Cass. ord. n.
La ricorrente contesta,
piuttosto,
che la società
creditrice non avrebbe assolto al detto onere perché, dopo
aver enunciato genericamente nell’atto di pignoramento, la
fonte dell’obbligazione delterzo, senza indicare
l’ammontare del credito, avrebbe affidato le sorti del
giudizio ad una consulenza tecnica “esplorativa”.
Questa censura merita due rilievi.
A) La genericità dell’atto di pignoramento presso terzi in
punto di credito pignorato non ne comporta la nullità.
L’art. 543, comma secondo, n. 2 cod. proc. civ., infatti,
impone al creditore procedente l’indicazione delle somme
dovute, ma precisa <
B) Detto ciò, va smentito l’assunto della ricorrente
secondo cui, al fine di individuare i fatti costitutivi dei
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iniziati in epoca precedente il l ° gennaio 2013 (data di
crediti vantati dal Codognotto, la società creditrice si
sarebbe avvalsa di una consulenza tecnica d’ufficio
a
carattere “esplorativo”, volta cioè a colmare una lacuna
istruttoria che invece sarebbe dovuta ridondare a danno
della Isocolor S.n.c..
consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare i dati
desumibili dalle scritture contabili e dagli altri
documenti acquisiti al processo (si trattò, cioè, di una
consulenza a carattere deducente, non certo percipiente).
La consulenza tecnica d’ufficio si è basata sulle scritture
contabili e sugli altri documenti, relativi sia alla
società
debitor debitoris
che al debitore esecutato, che
sono stati esibiti in giudizio. L’ordine di esibizione ai
sensi degli artt. 210 e seg. cod. proc. eiv. è mezzo
istruttorio più che idoneo all’assolvimento dell’onere
della prova gravante sul creditore pignorante, considerato
che questi, come già detto, è soggetto terzo rispetto ai
rapporti intercorsi tra il suo debitore ed il terzo
pignorato (cfr. Cass. ord. n. 6760/14 cit.).
1.1.- Fatto salvo quanto sopra, comunque, la ricorrente non
contesta che, all’esito dell’attività istruttoria svolta in
sede di merito, sia risultata provata l’insorgenza in
favore di Claudio Codognotto, ed a carico della Codognotto
S.r.l. Restauri, dei due crediti cui sono rispettivamente
riferiti il primo ed il secondo motivo di ricorso.
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Emerge dagli atti che il Tribunale ebbe a disporre una
Piuttosto,
entrambi
i motivi
riguardano
l’avvenuta
estinzione dell’uno e dell’altro dei crediti alla data
della notificazione dell’atto di pignoramento, avendone la
società debitrice dedotto (nei termini e modi di cui si
dirà) il fatto estintivo del pagamento in data anteriore a
I motivi pongono, in diritto, la questione dell’efficacia
probatoria delle scritture contabili dell’imprenditore, dal
momento che sia l’insorgenza che l’estinzione di entrambi i
detti crediti risultano (anche) dalle scritture contabili
esibite in giudizio e valutate dal consulente tecnico
d’ufficio.
Al riguardo, è vero che, così come sostenuto dalla
ricorrente, la regola di inscindibilità, contenuta nel
comma secondo dell’art. 2709 cod. civ. -per cui i libri e
le scritture contabili delle imprese soggette a
registrazione costituiscono prova contro l’Imprenditore, ma
la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il
contenuto- comporta che le scritture stesse, una volta
indicate ed esibite, debbano essere valutate nella loro
interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui
carico depongono (cfr. Cass. n. 22896/05, citata in
ricorso).
Tuttavia, la previsione appena richiamata si completa col
principio per il quale << In tema di rapporti di dare e avere tra imprenditori, ai sensi dell'art. 2710 cod. cív., 9 questa notificazione. le risultanze dei libri vidimati, bollati e regolarmente tenuti possono costituire elementi di prova per le
operazioni ivi annotate, ma se, con riguardo ad un rapporto
continuativo, le scritture contabili non sono in grado di provare l'intero insieme del rapporti intercorsi fra le
parti, possono essere utilizzate altre prove documentali o
di altro tipo ammesse dall'ordinamento, e parimenti è
possibile contestare la veridicità delle
annotazioni contabili, provandone singole l'inesattezza o la falsità in base alla documentazione sottostante, perché il
principio dell'art. 2709 cod. civ., a norma del quale i
libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette
a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, si riferisce solo ai fatti, alle prestazioni ed ai rapporti
che positivamente risultano dalle scritture.» (Cass. n.2995/09).
Da quanto sopra si trae il corollario per il quale, anche
nel caso previsto dall'art. 2709 cod. civ., la valutazione
delle scritture contabili nella loro interezza non
impedisce la valutazione contestuale, da parte del giudice
di merito, dei documenti sottostanti, idonei a smentire, in
tutto in parte, le risultanze delle medesime scritture.
2. - Premessi gli enunciati principi in tema di allegazioni e di riparto dell'onere della prova nel giudizio di
accertamento dell'obbligo del terzo, nonché in tema di
efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili 10 4 delle imprese soggette a registrazione, è possibile passare
all'esame dei motivi di ricorso.
Per comodità espositiva, è preferibile qui esaminare il
secondo.
Con questo motivo si deduce violazione e falsa applicazione 543 cod. proc. civ. Si critica la conferma, da parte del
giudice d'appello, del riconoscimento, già affermato dal
Tribunale, del credito di C 5.408,00 (relativo al
corrispettivo per un'attività di consulenza effettuata dal
Codognotto in favore della società).
Secondo la ricorrente, sia il primo che il secondo giudice
avrebbero mal valutato le scritture contabili. Censura, in
particolare, l'affermazione della Corte di merito secondo
cui sarebbe stata priva di valore l'annotazione di
pagamento del credito contenuta nel libro giornale.
Secondo la ricorrente, il ragionamento seguito in sentenza
non sarebbe condivisibile per le seguenti ragioni:
a) la prova del credito non sarebbe stata fornita dalla
pignorante, ma sarebbe stata ricavata dal CTU (mediante una
consulenza "smaccatamente esplorativa") sulla base delle scritture contabili versate in atti iussu
b) queste comproverebbero, non solo l'esistenza del credito, ma anche la sua estinzione, dal momento che la
fattura, avente il n. 3/2004, risulta registrata ed il debito risulta estinto mediante pagamento in contanti il degli artt. 2697, 2704 e 2709 cod. civ., degli artt. 115 e annotato nel libro giornale alla data del 31 dicembre 2004; .. le scritture contabili non potrebbero essere valutate in
modo frazionato, come da giurisprudenza richiamata in
ricorso; sarebbe stato violato il disposto dell'art. 2709
cod. civ.; il pagamento in contanti, oltre ad essere' il
metodo preferito dal legislatore, risulterebbe dalle
scritture contabili, dal bilancio della società, dal
pagamento dell'IVA sulla fattura e dall'inserimento del
provento nella dichiarazione dei redditi del 2004 da parte
del Codognotto.
2.1. - La ricorrente aggiunge che questa dichiarazione dei redditi sarebbe stata depositata in atti; non sarebbe
rilevante la circostanza che la società abbia pagato in
ritardo la ritenuta d'acconto sulla fattura n. 3/2004; il
CTU avrebbe evidenziato che analoghi ritardi vi erano stati
anche per altre fatture; né il CTU né il giudice avrebbero
sollevato dubbi sulla regolare tenuta delle scritture
contabili.
Contesta, infine, che sia dirimente la circostanza,
valorizzata dal giudice, per la quale le risultanze delle
scritture contabili avrebbero potuto essere modificate fino
al mese di ottobre 2005, dato che la società, anziché
annotare il pagamento della fattura, si sarebbe potuta
limitare a non annotarla affatto, eliminando così il
problema in radice.
3. - Il motivo non merita di essere accolto. 12 t. Richiamato quanto sopra riguardo ai compiti demandati al , consulente tecnico d'ufficio, è sufficiente qui rilevare
che l'onere della prova sulla fonte e sulla preesistenza,
rispetto alla data del pignoramento, del credito
dell'importo di e 5.408,00, è stato assolto dalla società
creditrice mediante l'ottenuta esibizione dalla fattura n.
3/2004, registrata nel Registro Iva, non contestata dalla
società debitrice.
Il motivo è perciò infondato sia per la parte in cui
lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. cív. sia per la
parte in cui lamenta la violazione dell'art. 2709, primo
comma, cod. civ., dato che il libro giornale è stato
utilizzato dalla Corte di merito al solo fine di verificare
l'adempimento, da parte della debitrice, dell'onere della
prova sul fatto estintivo del debito.
Esso quindi rileva soltanto a fini probatori a favore della
società onerata della sua tenuta, essendo indispensabile, a
fini istruttori, non l'annotazione sul libro giornale dell'insorgenza del credito per prestazioni di consulenza
svolte dal Codognotto in favore della società (che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non
avrebbe potuto essere evitata, attesa l'emissione della
fattura di cui sopra, registrata a fini IVA), quanto quella
della sua estinzione alla data del 31 dicembre 2004.
Nell'escludere la rilevanza probatoria di questa annotazione, la Corte non ha violato né le regole di 13 e. riparto dell'onere della prova né il principio di
inscindibilità delle scritture contabili dell'imprenditore.
, 3.1.- Per ogni altro aspetto, il motivo è inammissibile. In realtà, come eccepito dalla resistente, sotto
l'apparente deduzione della violazione di legge, si mette d'Appello, senza che risulti dedotto (anche) il vizio di
motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
(nel testo applicabile ratione temporis, vale a dire quello vigente prima della sostituzione attuata dal d.l. n.
83/2012, convertito nella legge n. 134/12, considerato che
la sentenza è stata pubblicata il 18 luglio 2011).
La Corte d'Appello ritenuto ha non attendibile l'annotazione di pagamento, avvalendosi di una serie di
argomenti logici, nemmeno censurati come insufficienti ai
sensi della norma appena richiamata.
Secondo il giudice, il libro giornale avrebbe potuto essere
liberamente modificato dal contribuente, come evidenziato
dal CTU, fino alla scadenza del termine per il deposito
."..., della denuncia dei redditi; quindi, l'annotazione, relativa
agli esborsi dell'anno 2004, avrebbe potuto essere aggiunta - sino al 30 ottobre 2005, dopo la notificazione del
pignoramento, effettuata il 28 gennaio 2005; con la
conseguenza che nessuna certezza si sarebbe potuta trarre,
in ordine alla data dell'asserito pagamento il 31 dicembre
2004 (annotato in coda alle altre registrazioni annuali), 14 in discussione l'iter argomentativo seguito dalla Corte dalla registrazione nel libro giornale. Oltre ad aver
rilevato la mancanza di data certa ed opponibile alla
società creditrice, quale terza rispetto ai rapporti
intrattenuti dalla società onerata della tenuta delle
scritture contabili, il giudice ha considerato che il
pagamento risultava fatto in contanti «quindi non dimostrato da alcun documento».
A fronte di questa motivazione, i rilievi della società
ricorrente sono inammissibili, sia per la mancata denuncia
del vizio ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.;
sia perché fondati su documenti dei quali non è indicato in
ricorso né il luogo né il tempo della loro produzione nel
giudizio di merito (peraltro contestata dalla resistente:
in particolare, quanto al bilancio della società, alla
dichiarazione dei redditi del Codognotto relativa all'anno
d'imposta 2004 ed alla quietanza della fattura n. 3/2004);
sia perché, comunque, gli elementi che il giudice di merito
non avrebbe considerato (in particolare, il pagamento
dell'IVA e della ritenuta d'acconto sulla fattura) non
appaiono affatto dotati del carattere di decisività
(essendo peraltro il primo pagamento non collegato al
versamento del corrispettivo ed il secondo effettuato in
ritardo, rispetto all'onere imposto dalla normativa
fiscale), indispensabile per superare l'accertamento dei
fatti e la valutazione delle prove riservate a quel
giudice. 15 .. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va rigettato.
4.- Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2704 e 2709 cod. civ., 115,
166, 167, 183, 543 n. 2 cod. proc. civ.
La ricorrente premette che con l'atto di pignoramento i crediti vantati dal Codognotto nei confronti della
società terza pignorata, sicché tali allegazioni generiche
avevano consentito soltanto contestazioni di identica
natura; che, in particolare, nell'atto di pignoramento era
fatto riferimento a «somme dovutegli per l'attività dallo
stesso svolta in favore della predetta società, all'interno
della quale riveste la qualifica di Amministratore unico»
ed a <
Claudio
fino alla concorrenza del proprio credito di
C 21.359,30, oltre accessori; che perciò la terza pignorata
si era limitata a contestare l’esistenza di qualsiasi
credito alla data del pignoramento (28 gennaio 2005).
•Z 3
4.1.- La ricorrente critica quindi la decisione della Corte
d’Appello di riconoscimento della sussistenza, a tale
ultima data, del credito di C 14.000,00 (relativo al
compenso deliberato dalla società per l’anno 2004 in favore
del Codognotto in qualità di amministratore), malgrado
risultasse pagato con bonifici bancari del 4 maggio 2004 e
del 24 dicembre 2004 (come accertato dal C.T.U.). In
16
presso terzi la Isocolor S.n.c. aveva omesso di specificare
particolare, critica l’affermazione del giudice d’appello
t
secondo cui l’eccezione di estinzione del credito -in
..
quanto non tempestivamente formulata con la comparsa di
costituzione depositata venti giorni prima dell’udienza ex
art. 183 cod. proc. civ., ma soltanto dopo la C.T.U.-
da parte della Corte, del fatto estintivo ed il
riconoscimento dell’esistenza, e della pignorabilità, del
credito anzidetto.
Secondo la ricorrente, la decisione sarebbe contraria al
disposto degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. nel testo
applicabile al presente giudizio, introdotto nel mese di
gennaio 2005, in epoca precedente la data di entrata in
vigore delle modifiche apportate all’art. 167, comma
0
secondo, cod. proc. civ. dall’art. 2, coma 3 , lett. b ter
del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del
2005.
4.2.- Aggiunge che comunque la Codognotto S.r.l. Restauri
non avrebbe potuto dedurre ed eccepire con la comparsa di
costituzione l’avvenuto pagamento del credito per la
semplice ragione che la Isocolor S.n.c. non aveva ancora
dedotto l’esistenza del credito. Precisa che si trattava di
credito oramai definitivamente estinto, perché maturato nel
corso del 2004 e pagato con bonifici bancari dello stesso
anno, e che sull’efficacia probatoria di questi ultimi
17
sarebbe tardiva. Critica quindi la mancata considerazione,
nessuna contestazione sarebbe stata sollevata dalla società
creditrice.
A detta della ricorrente, si sarebbe avuta, inoltre, la
violazione, da parte del giudice d’appello, degli artt.
2704 e 2709 cod. civ., perché avrebbe tenuto conto delle
sussistenza del credito e non anche la sua estinzione, così
accedendo ad una non consentita valutazione frazionata
delle dette scritture.
5.
–
Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui
appresso.
Va in primo luogo sgomberato il campo da un equivoco in cui
sembra essere incorsa la società ricorrente nel criticare
la sentenza impugnata.
Il giudice d’appello non ha ritenuto applicabile al
giudizio la norma dell’art. 167, comma secondo, cod. proc.
civ. nel testo riformato dalla novella richiamata in
ricorso. Piuttosto, considerata la data di introduzione del
giudizio -precedente il 1 0 marzo 2006-, la Corte ha
reputato tardiva l’eccezione di pagamento non formulata
entro il termine di venti giorni prima dell’udienza di
trattazione fissata dal giudice istruttore ai sensi
dell’art. 180 cod. proc. civ., nel testo di questa norma
vigente prima della sostituzione attuata con l’art. 2,
coma 3, lett. e bis), del d.l.
14
marzo 2005 n. 35,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005
18
scritture contabili soltanto al fine di ritenere provata la
n. 80. Trattasi, peraltro, di norma corrispondente -per
quanto qui rileva- all’attuale art. 167, coma secondo,
cod. proc. civ.
L’art. 180 cod. proc. civ. all’epoca vigente disponeva
inciso, che il
infatti, al secondo coma, ultimo
giudice
udienza di trattazione, assegnando al convenuto
un termine
perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale
udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito,
che non siano rilevabili d’ufficio>>.
nel
La norma non è applicabile
caso di specie, quindi
malamente invocata a sostegno della decisione di merito.
Il pagamento del credito azionato integra un’eccezione in
senso lato (cfr. Cass. n. 13015/04 e Cass. ord. n.
9610/12), rilevabile d’ufficio e non soggetta ai termini
preclusivi delle eccezioni riservate alla parte (eccezioni
c.d. in senso stretto). E’ sufficiente, allo scopo,
richiamare il principio di diritto espresso dalle Sezioni
Unite nel precedente n. 1099/98, per il quale
relazione
«in
all’opzione difensiva del convenuto consistente
nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la
legge
attribuisce
autonoma
idoneità
modificativa,
impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale
la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere
di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo
compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi
19
istruttore «In ogni caso fissa a data successiva la prima
e nel modi
previsti
dal rito in concreto applicabile
(pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e
decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e
soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività
di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della
elemento integrativo
de//a fattispecie difensiva (come nel
caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di
un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni
espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di
parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la
rilevabilità d’ufficio del fatti modificativi, impeditivi o
estintivi risultanti dal materiale probatorio
legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti
un superamento del divieto di scienza privata del giudice o
delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il
generale potere – dovere di rilievo d’ufficio delle
eccezioni facente capo al giudice si traduce solo
nell’attribuzione di rilevanza, al fini della decisione di
merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della
parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o
f
espressamente prevista, essendo però in entrambi i casi
necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o
estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e
provati alla stregua della specifica disciplina processuale
in concreto applicabile.».
20
volontà della parte sia strutturalmente prevista quale
Il principio va per intero applicato al caso di specie. Ed
invero, il fatto estintivo del pagamento del credito del
cui accertamento si tratta è stato acquisito al processo
contestualmente al fatto costitutivo dello stesso credito
ed entrambi risultano acquisiti per il tramite
consulenza tecnica d’ufficio disposta su queste scritture.
Pertanto, a prescindere dal principio, già richiamato, di
inscindibilità delle scritture contabili delle imprese
soggette a registrazione, il dato processuale indiscusso è
costituito dal fatto che, ottenuta l’esibizione di queste
scritture legittimamente (o comunque con un ordine di
esibizione la cui legittimità non ha formato oggetto di
impugnazione), soltanto da queste è risultata l’esistenza
del credito nel suo preciso ammontare. Ritenuta
l’ammissibilità di tale emersione alla stregua dei principi
che regolano l’onere della prova nel giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo, ne è seguita la
necessità di verificarne la persistenza (ovvero
l’estinzione) alla data di notificazione del pignoramento.
Sostiene la ricorrente che anche il fatto estintivo dello
stesso credito in epoca precedente la notificazione del
pignoramento risulterebbe da documenti legittimamente
acquisiti al processo.
Data siffatta situazione processuale, la Corte d’Appello
non avrebbe potuto ritenere preclusa la verifica di questo
21
dell’esibizione delle scritture contabili e della
fatto estintivo (pagamento con bonifici bancari) soltanto
perché dedotto dalla società debitrice in corso di causa.
Ha quindi errato nell’ascrivere il pagamento alla categoria
delle eccezioni riservate alle parti.
Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso
parte, si identificano o in quelle per le quali la legge
espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o
in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione
corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo
azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per
svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva
di un rapporto giuridico suppone il tramite di una
manifestazione di volontà della parte (da sola o
realizzabile attraverso un accertamento giudiziale),
l’eccezione di pagamento integra un’eccezione in senso lato
e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata
d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori
ritualmente acquisiti agli atti, anche se non proposta dal
convenuto nel termine fissato ai sensi dell’art. 180, ult.
co., cod. proc. civ., nel testo vigente prima della
sostituzione attuata dall’art. 2, comma 3, lett. c bis, del
d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005.
In conclusione, rigettato il secondo motivo, va invece
accolto il primo motivo e la sentenza impugnata va cassata
nei limiti di questo accoglimento.
22
stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di
La causa va rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, in
t diversa composizione, che provvederà a verificare se,
effettivamente, risulti estinto prima del pignoramento
(notificato in data 28 gennaio 2005) il credito
dell’importo di 14.000,00, riferito al compenso
amministratore della società ricorrente.
Si rimette al giudice del rinvio la decisione sulle spese
del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso ed accoglie
il primo; cassa la sentenza impugnata nei limiti di questo
accoglimento e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in
diversa composizione, anche per la decisione sulle spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2015.
percepito, per l’anno 2004, da Claudio Codognotto quale