Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14653 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12743-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C., L.A., F.A., nella qualità di eredi

di L.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato FABIO BASILI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO INFANTINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5131/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L.S. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di PVC aveva rettificato, ai fini Irpef, Irap ed Iva, gli imponibili dichiarati dal contribuente per l’anno 2006 in conseguenza del disconoscimento di costi non documentati per Euro 28.790, costi non di competenza per Euro 36.210,97 e ammortamenti indeducibili per Euro 12.392,11.

2. La Commissione Provinciale di Palermo rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente, che nelle more del giudizio decedeva succedendogli gli eredi F.A., L.A. L.C., e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello riconoscendo la deducibilità di tutti i costi recuperati a tassazione ad eccezione dei costi, per Euro 7.064,38, che pur avendo i requisiti di inerenza non avevano quelli di competenza.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Si costituivano con controricorso gli eredi di L.S., i quali depositavano anche memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il motivo d’impugnazione l’amministrazione ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si sostiene che la CTR avrebbe reso una motivazione del tutto apodittica che non chiarisce in nessun modo le ragioni in fatto e diritto a sostegno dell’annullamento della maggior parte delle riprese operate dall’Ufficio.

2. Va rigettata l’eccezione, sollevata dai resistenti nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

2.1 Il testo del ricorso contiene l’esposizione, sia pur succinta, chiara ed esauriente dei fatti di causa, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali sulle quali si fonda la sentenza impugnata. Il motivo è autosufficiente dal momento che la ricorrente fa valere il vizio di carenza di motivazione della sentenza, correttamente rubricato all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che è stata prodotta.

3 Il motivo del ricorso è fondato.

3.1 E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

3.2 Orbene, come risulta anche dalla lettura dell’impugnata sentenza, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto al disconoscimento di costi non documentati per Euro 28.790,94 costi non di competenza per Euro 36.210,97 e ammortamenti indeducibili per Euro 12.392,11.

3.3 I giudici di seconde cure così argomentano la propria decisione di limitare il recupero delle imposte all’importo di Euro 7.064,38 “..dall’esame dei dati si rileva che tutti i costi recuperati (ammortamenti inclusi) hanno il requisito dell’inerenza all’attività di autotrasportatore svolto dall’appellante, mentre pur avendo i requisito dell’inerenza non hanno quelli di competenza i costi per spese di trasporto indicati nell’all. 4 del p.v.c e che ammontano ad Euro 7.064,38”. Si tratta all’evidenza di una motivazione che sia pur graficamente esistente, si rivela del tutto apparente, essendosi dato conto, in maniera del tutto generica solo dell’inerenza inerenza dei costi ed avendo la CTR trascurato l’esame dei rilievi contenuti nell’avviso di accertamento relativi alla mancata documentazione degli altri costi e l’indeducibilità degli ammortamenti.

3.4 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR alla drastica riduzione della ripresa dei costi.

3.5 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.

4. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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