Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14653 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 05/07/2011), n.14653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LAMARTINE, SOARES & RODRIGUES S.A., in persona del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II 35, presso lo studio dell’avvocato CHIAPPARELLI FRANCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALBIATI

FORTUNATO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALESSI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 19, presso

lo studio dell’avvocato PROSPERETTI MARCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRIGNANI ALDO, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2368/2008 del TRIBUNALE di VERBANIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di rigettare il ricorso,

affermando la giurisdizione della AGO italiana, nella specie del

Tribunale di Verbania.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1) La società di diritto portoghese Lamartine, Soares & Rodrigues SA (d’ora in avanti, LSR) ha proposto dinanzi a queste sezioni unite ricorso per regolamento di giurisdizione chiedendo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello portoghese, in relazione alla causa civile promossa nei suoi confronti, dinanzi al tribunale di Verbania, dalla Alessi s.p.a. che, con ricorso per decreto ingiuntivo, aveva richiesto il pagamento di somme ad essa dovute dalla società lusitana.

1.1) A sostegno del ricorso, la LSR ha addotto:

– di aver stipulato un contratto di agenzia con la Alessi nell’anno 1997;

– di avere (al di fuori del predetto rapporto) acquistato direttamente merci dalla Alessi, assumendo in proprio il relativo rischio di impresa;

– di aver proposto, sulla base di tale circostanza, rituale opposizione all’ingiunzione dinanzi al tribunale adito dalla controparte;

– di aver ivi preliminarmente eccepito (premessa la circostanza dell’acquisto delle merci al di fuori del rapporto di agenzia, e la conseguente riconducibilità della vicenda negoziale ad una ordinaria compravendita) l’inoperatività, ai fini del riparto di giurisdizione, dell’art. 28 del contratto stipulato nel 1997 nella parte in cui esso conteneva una proroga convenzionale della giurisdizione in favore del giudice italiano, individuandolo, nella specie, nel tribunale di Verbania.

2) Resiste con controricorso ia s.p.a. Alessi, eccependo in limine la inammissibilità del ricorso per assoluta genericità del quesito formulato, ex art. 366 bis c.p.c., a conclusione dell’esposizione del motivo di diritto, e contestando poi nel merito la fondatezza delle tesi di controparte.

3) Nelle more, la società ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio. La rinuncia è stata accettata.

Il ricorso è pertanto improcedibile.

P.Q.M.

La corte dichiara improcedibile il ricorso per rinuncia agli atti del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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