Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14652 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12501-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOLZANO

32/B, presso lo studio dell’avvocato LIVIA PALMIOTTA, rappresentato

e difeso dagli avvocati ANTONELLA CIOCCA, MICHELE DI LEMBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 710/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.M. impugnava il silenzio rifiuto formatosi a seguito di presentazione dell’istanza di rimborso del 60% pari ad Euro 10.664- delle somme trattenute dal sostituto di imposta durante il periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2012 chiedendo il rimborso del suindicato importo ai sensi della L. n. 2 del 2009, art. 6.

2. La CTP accoglieva il ricorso condannando l’Agenzia delle Entrate al rimborso del 60% della somma versata per i contributi.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Molise rigettava l’appello ritenendo applicabile la disciplina dei termini contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la CTR errato nel non applicare nel caso concreto il diverso termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 21, comma 2, dal momento che sino alla data di entrata in vigore delle norme agevolatrici il pagamento delle imposte di cui si tratta era dovuto con la conseguenza che la domanda di rimborso andava presentata entro il termine di anni due decorrenti dall’entrata in vigore della normativa che riconosceva il beneficio fiscale a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2002.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Oggetto del presente giudizio è il rimborso della quota del 60% in favore di un soggetto vittima degli eventi calamitosi che hanno colpito la Regione Molise nel 2002, dell’Irpef corrisposta per gli anni 2003-2008 mediante le ritenute effettuate e versate all’Amministrazione finanziaria dal datore di lavoro/sostituto di imposta

2.2 La normativa di riferimento è costituita dalla L. n. 2 del 2009, art. 6, comma 4 bis, che così recita “Le disposizioni recate dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con D.M. dell’economia e delle finanze 14 novembre 2002 , D.M. 15 novembre 2002 e D.M. 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di Euro per l’anno 2009, di 32 milioni di Euro per l’anno 2010, di 7 milioni di Euro per l’anno 2011 e di 4 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze”

2.3 A sua volta il D.L. n. 162 del 2008, art. 3, convertito in L. n. 201 del 2008, recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997” prevede tra l’altro che “Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e del D.L. 8 aprile 2008, n. 61, art. 2, comma 1, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009 “.

2.4 Ciò premesso è indubbio che il diritto del contribuente al recupero della quota del 60% delle ritenute effettuate e versate sia sorto il 29.1.2009 data di entrata in vigore della norma agevolatrice contenuta nella L. n. 2 del 2009.

2.5 Quanto alla durata del termine, secondo l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, va applicata, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, che concerne le ipotesi, come quella in esame, in cui il diritto alla restituzione, non ipotizzabile in precedenza, sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta (cfr. Cass. 3575/2012 vedi anche Cass. n. 9577/2012 e 15027/2017 citata nell’impugnata sentenza).

2.6 Le conclusioni giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto hanno trovato ulteriore conferma nel successivo intervento del legislatore, per gli eventi calamitosi siciliani del 1990, con la L. n. 190 del 2014, che all’art. 1, comma 665, stabilisce: “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”.

2.7 La richiesta di rimborso pacificamente presentata in data 13.4.2013, è in ogni caso, tenendo conto che il termine a quo è il 29.1.2009, intempestiva anche a voler applicare il termine quadriennale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

4. In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata; la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relative ai gradi di merito vanno compensate tra le parti in ragione della complessità della materia e degli esiti dei giudizi.

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Condanna M.M. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA