Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14652 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 05/07/2011), n.14652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. MERONE Antonio – Presidente sezione –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LOMBARDIA 14, presso lo studio dell’avvocato ALONGI

PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALONGI FLAVIANA, ALONGI VITTORIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI, in persona del

Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA NICOLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUMOLO MAURIZIO,

per delega a margine del controricorso; D.V.A.,

rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente all’avvocato D’ELIA

PAOLA, presso il cui studio in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 126, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrenti –

e contro

C.R., C.M.;

– intimati –

per revocazione dell’ordinanza n. 6534/2008 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 12/03/2008;

udito l’avvocato Nicolo SCRITTONE per delega dell’avvocato Nicola

Petracca;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. D.V. convenne in giudizio, tra gli altri, la signora V.A., chiedendone la condanna al pagamento di somme da lui pretese a titolo di prestazioni professionali.

Evocato in giudizio il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli, in veste di organo deputato al rilascio dei rituale parare di congruità emesso con riguardo alle richieste dell’avv. D.V. (parere da quest’ultimo puntualmente allegato agli atti di causa a sostegno della propria domanda), quell’organo amministrativo eccepì in limine il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, opinando che la vicenda processuale non potesse sottrarsi alla cognizione del giudice amministrativo, trattandosi di “controversia inerente al parere espresso in materia di liquidazione dei compensi all’avvocato”, e rivestendo tale parere natura inequivocabile di atto amministrativo.

La questione di giurisdizione – prospettata con esclusivo riferimento alla domanda di rivalsa proposta da V.A. nei confronti del Consiglio dell’ordine quanto all’importo versato dal D. V. per il rilascio del parere – venne risolta dalla sezioni unite di questa Corte regolatrice in favore del giudice amministrativo con l’ordinanza n. 6534 del 2008. Propone ricorso per revocazione la difesa di V.A. sulla base di un unico, complesso motivo di doglianza, corredato da pertinente quesito di diritto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso – affidato, come detto, ad un unico motivo di doglianza, rubricato come “Errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 – è stato oggetto di relazione ex artt. 377, 380 bis c.p.c., i cui contenuto qui di seguito si riporta:

“Il ricorso appare inammissibile.

Come condivisibilmente osserva il controricorrente, difatti, l’errore revocatorio che si rappresenta come decisivo ai fini della presente istanza (il fatto, cioè, che l’impugnata ordinanza discorra, in motivazione, di utilizzazione del parere “in un procedimento per decreto ingiuntivo” piuttosto che – come nella specie – in seno ad un ordinario giudizio di cognizione) risulta del tutto ininfluente ai fini della (corretta) decisione adottata, in punto di diritto, dal collegio delle sezioni unite che, nel solco di una giurisprudenza poi destinata a consolidarsi (per tutte, Cass. ss. uu. 14812/2009) ha condivisibilmente ricondotto la quaestio iurisdictionis entro il suo corretto e naturale alveo di riparto così come scaturente dal nuovo sistema disegnato dalla L. n. 205 del 2000 e a più riprese rimodellato dagli interventi della Corte costituzionale, a far data dalla sentenza n. 204 del 2004.

Il presunto errore di fatto si rivela, pertanto, del tutto irrilevante nella specie, e manifestamente riconducibile al genus del lapsus calami, la cui ininfluenza può ritenersi, ai fini che qui occupano la corte, addirittura predicabile ipso facto”.

Il collegio condivide e fa propria tale motivazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200, di cui 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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