Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14651 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13482/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Ravenna, via Meucci, n.

7/d, presso lo studio dell’avvocato Andrea Maestri, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 09/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- D.A., proveniente da terra senegalese, ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Ancona, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 9 marzo 2019, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso.

2.- Il decreto ha rilevato, in particolare, che il richiedente “non è apparso attendibile, neppure riguardo l’età dichiarata”; e che non è stato in grado di “circostanziare la vicenda su fatti essenziali e determinati l’espatrio”.

In relazione al tema della protezione sussidiaria, il provvedimento ha poi osservato che la situazione politico sociale della regione senegalese da cui proviene il richiedente non risulta nell’attualità attraversata, secondo più fonti attendibili (Freedom House; COI ministeriali), da conflitti armati e/o da violenze generalizzate.

Non sono emersi – ha annotato ancora il Tribunale, avendo riguardo al tema della protezione umanitaria – profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento D.A. ha presentato ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Ministero non si è costituito nel presente grado del giudizio, essendosi limitato, con foglio datato 21 maggio 2019, a chiedere di potere eventualmente partecipare all'”udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1″, ove fissata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente rimprovera al Tribunale di Ancona: (i) col primo motivo, la violazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 13 dichiarazione universale diritti umani, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, perchè il decreto impugnato “viola patentemente le norme” indicate; (ii) col secondo motivo, la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, artt. 28 e 33, D.Lgs. n. 142 del 2015, artt. 18, 19 e 19 bis, D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234, L. n. 47 del 2017, art. 7, art. 31 direttiva 13 dicembre 2011, n. 95, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 28, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 lett. h), perchè “fin dall’inizio della procedura l’odierno ricorrente doveva essere considerato e trattato come minore straniero non accompagnato”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non va oltre la mera allegazione delle norme sopra richiamate, senza in alcun modo esplicitare perchè la pronuncia impugnata sarebbe venuta a violarle. Il motivo si manifesta, perciò, prima di ogni altra cosa, non rispettoso del precetto di cui all’art. 366 c.p.c..

Il secondo motivo chiede a questa Corte un sindacato che, per contro, è precluso all’esame di questa: l’accertamento dell’età del richiedente (al tempo del suo arrivo in territorio italiano o anche dopo) costituendo, per sua propria natura, un accertamento fattuale.

6.- Non ha luogo procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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