Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14651 del 18/07/2016
Cassazione civile sez. III, 18/07/2016, (ud. 15/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16315/2012 proposto da:
ISITAL SRL, in persona dell’Amministratore Unico p.t. Sig.
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 39,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ACCIVILE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIAMPAOLO RAIA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA;
– intimata –
nonchè da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale
Presidente pro tempore, On.le O.G.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MALLADRA 47/B, presso lo studio
dell’avvocato MARIA ISABELLA EGEO, rappresentata e difesa dagli
avvocati GIOVANNI DE ROSE, RAFFAELE PRISCO giusta comparsa di
costituzione nuovo difensore;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1237/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 17/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Isital s.r.l. convenne in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Cosenza per sentir accertare l’illegittimità del suo recesso da un contratto di locazione (di un immobile destinato a sede di istituto scolastico) comunicato dalla convenuta il 30.11.2006, con conseguente accertamento dell’avvenuta rinnovazione tacita del contratto.
La Provincia di Cosenza resistette alla domanda e richiese che venisse accertata la legittimità del recesso del 30.11.2006 o, in ipotesi, di altro recesso del 3.4.2007 o, in via ulteriormente gradata, che venisse dichiarata la cessazione della locazione alla data dell’1.6.2008, costituente la prima scadenza ordinaria successiva alla disdetta del 30.11.2006.
Il Tribunale di Cosenza affermò l’inefficacia del recesso, ma dichiarò cessata la locazione alla data dell’1.6.2008, compensando le spese di lite.
La Corte dì Appello di Catanzaro ha confermato la decisione, rigettando sia l’appello principale della Isital che quello incidentale della Provincia, e ha compensato le spese del grado.
Ha proposto ricorso per cassazione la Isital, affidandosi ad un unico motivo; ha resistito la Provincia dì Cosenza a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi.
In data 6.4.2016, il difensore della Isital ha depositato “atto di rinuncia al ricorso” sottoscritto dall’amministratore della società e dal difensore, recante in calce la sottoscrizione per adesione del vice presidente della Provincia di Cosenza e dei difensori della intimata.
2. A fronte della ritualità della rinuncia, il ricorso principale dev’essere dichiarato estinto.
3. Il ricorso incidentale – rispetto al quale manca un’espressa dichiarazione di rinuncia – va invece dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse atteso che dal testo dell’atto di rinuncia dell’Isital (che – come si è detto – è stato sottoscritto anche dal rappresentante della Provincia e dai difensori) emerge che la causa è stata transatta.
4. Le spese di lite vanno compensate.
PQM
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio in relazione al ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016