Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14651 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12203-2019 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALERMO 13,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO MARCHEI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRA GRAPPONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8620/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.C. impugnava la cartella di pagamento, notificata in data 9.3.2017, da Equitalia Servizi di Riscossione (alla quale è subentrata Agenzia delle Entrate – Riscossioni), riferita ad un atto impositivo che aveva accertato la maggiore imposta alla società Carmen srl imputata anche alla socia pro quota in considerazione della ristretta base sociale.

2 La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino accoglieva il ricorso in considerazione della nullità della cartella per inesistenza della notifica e del difetto di motivazione dell’atto esattivo che non consentiva al contribuente di verificare il suo oggetto nè il calcolo matematico seguito per l’adozione della stessa.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni e, con appello incidentale da Agenzia delle Entrate, la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania accoglieva l’appello rilevando l’infondatezza delle eccezioni della contribuente sulla conferita procura ad un avvocato esterno e sulla costituzione telematica dell’Ufficio e ritenendo provata la notifica della cartella.

5. Avverso la sentenza della CTR D.C. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi, si costituiva la sola Agenzia delle Entrate depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo e secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio della corrispondenza del chiesto e del pronunciato avendo la CTR omesso ogni decisione in ordine alla questione, oggetto di motivo di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni e di difesa dell’appellata, della motivazione della cartella esattoriale e dell’eccezione di inammissibilità della costituzione dell’Ente impositore.

1.1 Con il terzo e quarto motivo la contribuente lamenta la carenza di motivazione o quantomeno l’apparenza della stessa sulle censure e sulle eccezioni formulate in appello.

2. Il primo e il secondo motivo da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione sono fondati.

2.1 Secondo quanto risulta dall’impugnata sentenza la materia del contendere si esaurisce nell’accertamento dell’esistenza della notifica della cartella di pagamento. Così facendo i giudici di seconde cure hanno completamente trascurato di esaminare, neanche in maniera implicita, il thema decidendum della motivazione della cartella esattoriale che costituiva una delle rationes decidendi della sentenza della CTP e che è stata riproposta dall’Agente di Riscossione e dal contribuente nei rispettivi atti difensivi.

3 Il terzo e quarto motivo da scrutinarsi congiuntamente sono anch’essi fondati.

E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

2.2 I giudici di appello così argomentano la propria decisione di accoglimento dell’appello “..questa Commissione, preliminarmente rileva che le censure mosse dalla contribuente all’operato dell’Ufficio in ordine alla conferita procura ad un avvocato esterno ed alla illegittimità, inammissibilità e irritualità della costituzione telematica dell’Ufficio debbano essere rigettate. Analogalmente e conseguentemente debba essere rigettata anche la richiesta di inesistenza della documentazione telematica che a questo punto diviene dirimente della intera questione. Infatti la produzione della prova della avvenuta notifica della cartella de quo è decisiva ai fini del convincimento di questa Commissione dell’accoglimento dell’appello dell’Ufficio”.

2.3 Si tratta all’evidenza di una motivazione che, sia pur graficamente esistente, si rivela del tutto apparente, ed incomprensibile non essendo esposte, neanche in forma minimale, le ragioni in fatto e diritto delle statuizioni.

2.4 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR ad accogliere l’appello dell’Ufficio.

2.5 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.

3. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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