Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14651 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 05/07/2011), n.14651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ATLANTIS HOLDING INC., in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26,

presso lo studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAMBARO ANTONIO, PUNZI

CARMINE, LEDDA ALBERTO, per procura speciale in atti;

– ricorrente –

AEROFLOT – RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante

pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 21, presso

lo studio dell’avvocato SAMPERI FRANCESCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato WEIGMANN MARCO, per procura speciale

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ATLANTIS HOLDING INC DIRITTO PANAMENSE SOCIETA’, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio

dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GAMBARO ANTONIO, LEDDA ALBERTO, PUNZI

CARMINE;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

AYAKS JOINT STOCK COMPANY;

– intimata –

avverso la sentenza n. 999/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati Giandomenico MAGRONE, Alberto LEDDA, Cannine

PUNZI, Francesco SAMPERI, Marco WEIGMANN;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2005, YAtlantis Holding Inc., società di diritto panamense, propose opposizione di terzo, ordinaria e revocatoria, ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ.,, comma1 e 2, avverso la sentenza 21 gennaio 2005, n. 413, con la quale il tribunale di Torino, adito in riassunzione (dopo che le ss. uu. di questa Corte, con pronuncia del 22 gennaio 2002, n. 708, avevano affermato la giurisdizione italiana – qualificando la domanda risarcitoria come extracontrattuale -diversamente da quanto opinato sia dal tribunale sia dalla corte d’appello), aveva condannato, applicando il diritto sostanziale russo ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 62, YAerofiot Russian Airlines (quale responsabile per il fatto illecito dei propri dipendenti) al risarcimento del danno aquiliano in favore della Ayaks Joint Stock Company, entrambe società di diritto russo, nella misura di Euro 28 milioni (con gli interessi dall’8 ottobre 1996 al tasso bancario del luogo della sede della creditrice, in conformità dell’art. 395 c.c. russo), per il sinistro avvenuto a San Francesco al Campo (Torino) in data 8 ottobre 1996, a seguito del quale l’aeromobile di proprietà dell’attrice, in gestione alla convenuta in virtù di un appalto per trasporto merci, era caduto, disintegrandosi.

2) Con l’opposizione -fondata sull’asserita proprietà del velivolo in capo all’Atlantis e non all’Ayaks in forza di un contratto stipulato tra le predette società il 14 maggio 1993 nonchè di successivi settlement agreements dell’anno successivo, proprietà occultata per dolo o collusione fra le parti del giudizio – VAtlantis Holding Inc. chiese al giudice di merito: nl) di accertare e dichiarare che con i protocolli prodotti in giudizio Ayaks ha sottoscritto ed effettivamente disposto la cessione alla Atlantis – per il caso di default nel rimborso dei suoi debiti e di suoi specifici inadempimenti – di tutti i diritti derivanti dall’acquisto, con mezzi di Atlantis, dell’aereo Antonov 124-100, precipitato in data 8 ottobre 1996, e che di conseguenza l’importo risarcitorio stabilito dal Tribunale di Torino compete, in base alla suddetta cessione, alla Atlantis; (…); 2) per effetto degli accertamenti (…) dichiarare che Ayaks (…) non vanta in proprio alcun diritto al risarcimento (…). 3) e pertanto, previo annullamento della impugnata sentenza, sostituire la pronuncia della stessa (nella parte in cui attribuisce alla Ayaks l’importo risarcitorio accertato) con una pronuncia di condanna della Aeroflot a corrispondere ad Atlantis, in luogo della Ayaks, l’intero importo risarcitorio stabilito dal Tribunale di Torino (…), inibendone il pagamento in favore di Ayaks. (.)”.

3) Con sentenza del 17 ottobre 2006, n. 6637, il Tribunale di Torino respinse l’opposizione, sia ordinaria (ritenendo che i documenti di causa comprovassero la proprietà della Ayaks Joint Stock Company) sia revocatoria (per mancanza di nesso causale fra il presunto dolo delle parti e la decisione).

La sentenza venne impugnata innanzi alla Corte d’appello di Torino, dalla soccombente in via principale, dalle altre due parti in via incidentale.

4) Nelle more, la sentenza del Tribunale di Torino del 21 gennaio 2005, n. 413 verrà appellata in via principale dalla Aeroflot Russian Airlines e in via incidentale dalla Ayaks Joint Stock Company.

5) Con sentenza 11 giugno 2009, n. 853, la Corte d’appello di Torino dichiarerà l’inefficacia della sentenza n. 413/2005, condannando la Aeroflot Russian Airlines a corrispondere alla Atlantis Holding Inc. la somma di Euro 8.891.723,33, già comprensiva di rivalutazione ed interessi anno per anno sulla somma rivalutata in base ad un indice medio, oltre agli interessi legali dalla sentenza all’effettivo adempimento.

Quoad iurisdictionis,, la corte piemontese ravviserà nella domanda (prima di Ayaks, poi di Atlantis nel giudizio di opposizione di terzo) di accertamento della proprietà del velivolo i caratteri del mero accertamento incidentale, antecedente alla domanda di risarcimento del danno, la quale “presuppone l’accertamento del diritto a conseguirlo da parte del richiedente” (così testualmente il giudice d’appello al folio 111 della sentenza oggi impugnata).

6) Atlantis Holding Inc. ha chiesto (oltre che la cassazione di tale sentenza), la sua revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ.,, n. 4, limitatamente al quantum debeatur, così come liquidato dalla corte di appello di Torino.

7) La corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 28.4.2010, rigetterà la domanda di revocazione.

8) Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Atlantis Holding inc. cui resiste con controricorso (integrato da ricorso incidentale condizionato) la Aeroflot Russian Airlines.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il ricorso principale, che va riunito con quello incidentale, e che si articola in quattro motivi, è infondato.

Al suo rigetto consegue l’assorbimento dell’impugnazione incidentale condizionata della Aeroflot.

2) Con il primo motivo, si denuncia: violazione di legge (artt. 395, 402 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3), vizio logico e contraddittoria motivazione, nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la sentenza 999/010 sostituito l’iter logico dell’impugnata sentenza 853/09 con un antitetico procedimento logico. E ciò in luogo di verificare la sussistenza, o meno, dell’errore di fatto e della sua decisività alla stregua dell’iter logico dell’impugnata sentenza.

Con il secondo motivo, si denuncia: violazione e falsa applicazione di legge (art. 395, n. 4, art. 402 c.p.c.) per avere la corte di appello, su di un punto decisivo, mancato di accertare, in conformità ai principi che regolano il giudizio per revocazione, se la decisione della sentenza 853/09, emendata dall’errore di fatto, sarebbe stata diversa per necessità logico-giuridica.

Con il terzo motivo, si denuncia: violazione e falsa applicazione di legge (art. 395, n. 4, art. 402 c.p.c.) e contraddittoria motivazione su punto decisivo del giudizio per avere la corte negato (confondendo gli effetti normativi del giudizio rescindente e di quello rescissorio) la rilevanza dell’errore di fatto, con l’argomentazione che il suo rilevamento avrebbe dovuto comportare nuove valutazioni che non necessariamente” avrebbero confermato la valutazione del giudice di primo grado.

Con il quarto motivo si denuncia, infine: violazione e falsa applicazione di legge (artt. 398, 91 c.p.c.) per avere la corte di appello escluso la necessità, per il resistente nel giudizio di revocazione, della procura speciale per la costituzione in giudizio e per il mancato rilevamento della inesistenza e/o nullità della costituzione in giudizio della Aeroflot.

3) Tutte le censure mosse alla sentenza della corte di appello di Torino oggi impugnata dinanzi a questa corte sono infondate.

3.1) L’articolazione delle doglianze di merito in tre distinti motivi (la quarta, che attiene a profili squisitamente processuali dell’odierna vicenda, verrà esaminata in seguito) costituisce, in realtà, specificazione e reiterazione, sia pur sotto diversificati profili, della medesima censura, onde la legittimità del loro esame congiunto.

La ricorrente, con l’odierna impugnazione, muove, nella più intima sostanza, alla corte territoriale la contestazione di non aver proceduto, con la sentenza oggi impugnata, ad una corretta, puntuale, fedele e veridica ricostruzione del contenuto della sentenza n. 853/09 e, in particolare, di non aver rilevato come l’error facti evidenziato in sede di impugnazione revocatoria – e cioè il preteso equivoco circa il carattere di novità dei dati desumibili dai documenti prodotti da Atlantis dopo il giudizio di prime cure – avesse assunto, nel dipanarsi dell’iter motivazionale della pronuncia, natura e funzione di vero e proprio fondamento logico- giuridico dell’intera sentenza.

Sostiene, in sintesi, l’odierna ricorrente che la sentenza di rigetto della domanda di revocazione oggi impugnata avrebbe tenuto colpevolmente in non cale la circostanza secondo cui l’unico motivo che aveva indotto la corte di appello di Torino a modificare l’importo del quantum risarcitorio dovuto alla danneggiata a seguito dell’accertamento in riduzione del valore dell’aereo caduto andasse identificato nell’erronea percezione di dati fattuali, a torto predicati in termini di diversità e novità rispetto a quelli analizzati dalla CTU. In assenza di tale, falsa percezione della realtà processuale, la sentenza 853/09 non avrebbe avuto modo nè motivi di modificare al ribasso la quantificazione operata dalla consulenza, ma ad essa, al pari del giudice dei primo grado, si sarebbe ipso facto adeguata.

3.2) Quel che la corte di legittimità – chiamata a decidere sull’istanza di revisione di tale giudizio sì come proposto dall’odierna ricorrente – non può esimersi dal rilevare, in questa sede ed in limine, è che il coacervo delle doglianze mosse – pur se con dovizia di particolari ed efficacia argomentativa non scevra da indubbia eleganza espositiva – risulta funzionale non già ad evidenziare un (pur indispensabile) errore percettivo di una realtà fenomenicamente (prima ancor che processualmente) difforme da quella ritenuta tale dalla corte di appello, ma piuttosto a riproporre all’esame delle sezioni unite una diversa ipotesi valutativa dei fatti storici che hanno costituito oggetto del giudizio di (non) decisivita e di non “anti-storicità fattuale” della decisione di merito. Condivisibilmente e correttamente il giudice subalpino osserva, nella sentenza oggi impugnata, da un canto (sotto il profilo strettamente fenomenologico dell’errore revocatorio), che a sentenza 853/09 compie una (motivata) valutazione di un fatto (il valore dell’aereo), e non già una ricostruzione-sussunzione nella sfera del rilevante giuridico di un fatto la cui verità fosse incontestabilmente esclusa, ovvero la cui esistenza fosse altrettanto incontestabilmente stabilita (quanto erroneamente ritenuta impredicabile); dall’altro (sotto il profilo giuridico-funzionale dell’errore revocatorio), che un’eventuale, nuova valutazione del danno non avrebbe potuto comunque riprodurre acriticamente, sic et simpliciter, quella compiuta dal tribunale, onde l’errore, pur (in via meramente ipotetica) verificatosi, non avrebbe comunque avuto ad oggetto un fatto dotato di efficacia esclusiva – determinata e determinabile – sulla decisione, atteso che l’analisi della CTU risulta oggetto di puntuale valutazione e altrettanto puntuale critica da parte della corte torinese. Pertanto, la pura e semplice elisione delle considerazioni relative alla mancanza, nel giudizio di primo grado, di dati conoscitivi forniti soltanto in seguito (nella specie, in seno al giudizio di opposizione di terzo) non avrebbe mai potuto ex se condurre alla conferma di quella così incisivamente censurata valutazione.

3.3) Correttamente la corte territoriale inferisce il difetto dei presupposti di ammissibilità dell’esperita azione di revocazione dal difetto del requisito di efficacia sulla decisione del preteso errore (oltre che sulla esistenza dell’errore medesimo), con motivazione che, del tutto scevra da errori logico-giuridici, questo giudice di legittimità condivide e fa propria, poichè idonea di per sè a resistere alle critiche (non dissimili da quella avanzate in sede di giudizio di merito) oggi mosse con il ricorso che si esamina. 4) Nè rileva, ai fini auspicati dalla ricorrente, che la sentenza 999/010, dichiarativa della inammissibilità dell’istanza di revocazione, abbia riportato alcuni brani della pronuncia 853/09 considerandoli come manifestazioni del convincimento del giudicante mentre essi risultavano, viceversa, espressioni della tesi Aeroflot, poichè tale lapsus calami interviene, del tutto in influentemente rispetto al decisum, soltanto all’esito dell’ormai compiuto e definito iter motivazionale, tanto da risultare argomentazione svolta evidentemente ad abundantiam, successiva, cioè, all’aver evidenziato come la valutazione dell’aereo contenuta nella sentenza 853/09 si fosse basata sul contenuto dei contratti e non sulla relativa novità, onde tale carattere di pretesa novità documentale non poteva nè doveva considerarsi determinante.

5) Risolutiva appare, peraltro, la considerazione secondo cui la valutazione del danno abbia avuto, nella specie, natura irredimibilmente e incontestabilmente equitativa, tale, cioè da impedire ogni giudizio di rilevanza e decisività all’errore asserita mente compiuto e denunciato in sede di revocazione. Onde ia complessiva struttura logico-giuridica della sentenza oggi impugnata, al di là di alcuni passi testuali di non decisiva rilevanza, regge tout court alle censure rappresentate oggi dinanzi a queste sezioni unite dalla società ricorrente, ove si consideri ancora, ripetendo concetti ben noti, che ia CTU costituisce soltanto uno strumento di determinazione/valutazione dell’oggetto del giudizio, il cui definitivo accertamento (nell’an e) nel quantum è compito esclusivo del giudice di merito, il quale, avendo valutato la decisività dei contratti in relazione al loro contenuto, e non al lamentato carattere di novità (avendoli, cioè, ritenuti rilevanti in quanto contenenti dati esatti tout court, e non esatti in quanto successivi), ha pienamente e correttamente adempiuto al suo compito istituzionale sì come scaturente dall’architettura normativa disegnata dal combinato disposto dell’art. 116 c.p.c., art. 1126 c.c., compiendo un accertamento fattuale il cui errore si risolve, in realtà, nella non corrispondenza alla tesi propugnata dall’odierna ricorrente in revocazione, e non già nel connotarsi per i caratteri dell’esclusività, decisività, determinatezza (soltanto declamati, ma mai in concreto comprovati dalla Atlantis).

5.1) Il giudizio di tipo equitativo nella specie compiuto dal giudice di appello, in definitiva, non pare porsi in alcun modo in rapporto di diretta causalità con singoli fatti e singoli elementi del processo determinanti, sul piano dell’erronea percezione, di quello stesso giudizio.

6) Quanto alla doglianza di cui al quarto motivo, queste sezioni unite condividono e fanno propria la soluzione adottata dalla corte territoriale nella parte in cui essa ha correttamente opinato che la necessità di procura speciale, normativamente stabilita per la parte che proponga il giudizio di revocazione, non può, per ciò solo, ritenersi necessaria anche per la controparte che, in tale giudizio, sia soltanto convenuta, in assenza di una disposizione espressa in tal senso (a differenza di quanto stabilito dal codice di rito in tema di controricorso in cassazione).

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate, attesa la particolare complessità delle questioni trattate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra tutte le parti in causa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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