Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14650 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7616/2019 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Don

Giovanni Minzoni n. 9, presso lo studio dell’avvocato Luponio

Riccardo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Cons. Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.I., proveniente da terra bengalese, ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Ancona, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

2.- Con decreto depositato in data 31 gennaio 2019, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso.

3.- Il decreto ha rilevato, in particolare, che il richiedente, “pur allegando di appartenere a una minoranza etnica, riferisce di episodi privi di idoneità lesiva specifica”.

Ha poi aggiunto che il “gruppo etnico bede”, cui appartiene il richiedente, è un “popolo nomade, noto anche come i gitani del fiume”, perchè vive “spostandosi con barche per dieci mesi l’anno”; i bede, “secondo l’ONG locale (OMISSIS), sono attualmente considerati degli emarginati” nel contesto delle popolazioni che vivono nel Bengala; quasi tutti sono analfabeti; il “98%” delle persone di questa etnia “vive al di sotto della soglia di povertà”. Ha anche rilevato che, comunque, nella zona di provenienza del richiedente non è attualmente in corso un conflitto armato, secondo i termini delineati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (fonte: EASO 2017).

Nel prosieguo, il Tribunale ha altresì ritenuto di non ravvisare, nella specie, “condizioni individuali di elevata vulnerabilità che comportino al richiedente l’impossibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale in caso di rimpatrio”; del resto, il richiedente non ha dato prova – si è aggiunto – di avere intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa.

4.- Avverso questo provvedimento S.I. ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.

Il Ministero ha resistito, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il ricorrente rimprovera al Tribunale di Ancona: (i) col primo motivo, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” in punto di mancato riconoscimento della protezione internazionale al richiedente, quale persona nomade; (ii) col secondo motivo, la violazione della norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per non avere considerato in modo adeguato, per il riconoscimento della protezione internazionale, il fatto che il richiedente è persona nomade; (iii) col terzo motivo, la violazione della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); (iv) col quarto motivo, la violazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I., per avere trascurato di considerare che, nel Bangladesh, i “nomadi sono discriminati come gruppo etnico” e per non avere preso i considerazione il fatto che il ricorrente “ha iniziato un percorso lavorativo aprendo una partita IVA e avendo registrato la propria impresa alla Camera di commercio di Ancona con relativo bilancio che si produce”. (v) Il quinto motivo di ricorso fa riferimento al tema della “applicazione della protezione umanitaria successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018”.

6.- I primi due motivi di ricorso, suscettibili di un esame unitario, non possono essere accolti.

Entrambi i motivi fanno rifermento – sotto il profilo del riconoscimento del diritto di rifugio e di quello della protezione sussidiaria – alla circostanza che il ricorrente appartiene a un popolo elettivamente nomade.

Tuttavia, tale circostanza non può essere assunta – in quanto tale, e cioè per il nudo fatto di sussistere – come fattore di persecuzione ovvero come espressione di trattamenti degradanti e inumani, secondo quanto, per contro, è consistenza propria delle protezioni internazionali. Nè, per altro verso, il ricorrente viene a segnalare la concreta presenza di eventi, comportamenti ed episodi specificamente intesi a perseguitare, mettere a morte, sottoporre a trattamenti degradanti persone appartenenti al popolo bede.

7.- Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Lo stesso si limita a richiamare in termini del tutto generici la normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e l’appartenenza al nomadismo del richiedente.

8.- Il quarto motivo è fondato e merita di essere accolto.

Questo motivo riguarda la protezione umanitaria, per sottolineare, prima di tutto, la condizione deteriore dei nomadi bede nell’attuale contesto sociale del Bangladesh, quali persone emarginate: e cioè tenute ai margini, se non proprio del tutto escluse, da tale società e dal complessivo sistema relazionale che vi si connette. Per sottolineare, altresì, lo sforzo di integrazione nella società italiana che il richiedente sta attualmente compiendo.

Quest’ultimo aspetto, però, non è stato per nulla preso in considerazione dal Tribunale di Ancona. Che, per la verità, ha sostanzialmente trascurato pure quello relativo all’emarginazione sociale dei nomadi bede, nonostante ne abbia riscontrato la dimensione di estrema, endemica, povertà, come pure il peso fortsimmo della piaga dell’analfabetismo (cfr. sopra, n. 3, secondo capoverso).

In realtà, la diversità del vivere nomade rispetto alla c.d. civiltà stanziale appare strutturale. E facilmente questa diversità e stata, nel corso della storia, e tuttora nei fatti enfatizzata e demonizzata: come resa, in altri termini, “colpevolmente riprovevole” sotto il profilo funzionale nel giudizio sociale dei gruppi che, in un certo periodo storico, rimangono stanziati su un dato territorio.

Così venendo a innescare, di conseguenza, un fattore in sè stesso idoneo (quando non propriamente inteso) a produrre aspetti di vulnerabilità nelle persone che, in quanto appunto nomadi, nel concreto vivono il detto disvalore sociale.

9.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sezioni Unite, 24 settembre 2019, n. 29459), in relazione al tema della protezione umanitaria il giudice del merito deve comunque provvedere a svolgere il giudizio comparativo tra la situazione attuale del richiedente e quella che incontrerebbe in caso di rimpatrio. Giudizio che, naturalmente, va svolto non in già secondo linee astratte, bensì facendo riferimento a tutte le caratteristiche che risultano connotare la fattispecie concretamente in analisi.

Con riferimento al caso concretamente in esame, lo svolgimento di tale valutazione, per essere correttamente riferibile al richiedente (quale persona il cui vivere è connotato dalla provenienza dal nomadismo bede) deve tenere conto – quali necessari parametri di costruzione ed articolazione della stessa – dei profili che appena sopra indicati: tanto in punto di inclusione nel territorio di destino, quanto in punto di esclusione dal territorio di provenienza.

Il giudice del merito non ha provveduto, per contro, a effettuare questo ordine di valutazione.

10.- Il quinto motivo di ricorso resta assorbito.

11.- Va dunque accolto il quarto motivo di ricorso, respinti i primi tre, assorbito il quinto motivo. Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata – per il solo tema della protezione umanitaria, al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i primi tre motivi, assorbito il quinto. Cassa, per quanto di ragione, il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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