Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14650 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. un., 13/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/06/2017), n. 14650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24748/2016 proposto da:
V.A., nella qualità di socio della società La Picentina
OOD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo
studio dell’avvocato DOMENICO COLUMBA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE CICCOPIEDI;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., non in proprio ma
esclusivamente in nome e per conto della MPS CAPITAL SERVICES BANCA
PER LE IMPRESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187,
presso lo studio dell’avvocato SABINA MARONCELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato CATERINA ALFANO;
CE.DI. SISA CENTRO SUD S.P.A. in concordato preventivo, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO BALZANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
CIRO POMARICO;
SORGENIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo
studio dell’avvocato PIEREMILIO SAMMARCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CIRO PERRELLI;
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE TREZZA;
– controricorrenti –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
373/2015 del TRIBUNALE di SALERNO.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Giacalone, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,
in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso ed emetta
le pronunzie conseguenti per legge.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
V.A. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., esponendo che: CEDI. SISA Centro Sud s.p.a., affermandosi creditrice per euro 5.022.113,71 per forniture di generi alimentari de La Picentina Alimentari s.r.l., ne chiedeva il fallimento, facendo presente altresì di essere venuta a conoscenza dell’imminente trasferimento della fallenda in (OMISSIS); il ricorso veniva notificato a mezzo pec presso una casella non più attiva a seguito del trasferimento, e l’esponente, socio della Picentina, venuto a conoscenza della pendenza della procedura fallimentare a seguito del sopralluogo nella propria abitazione della Guardia di Finanza, interveniva, insieme alla sig. R.S., nella procedura prefallimentare con comparsa del 20/10/2016, eccepiva il difetto di giurisdizione e chiedeva il rigetto del ricorso
In particolare, il V. fa valere il trasferimento della società in (OMISSIS), Delib. 16 febbraio 2015, la cancellazione dal registro delle imprese italiano il 20/7/2015 e l’iscrizione presso il Registro delle Imprese Bulgaro; deduce che la società ha spostato in (OMISSIS) il centro principale dei propri interessi per cui deve farsi riferimento all’art. 3 del Regolamento europeo 1346/2000, sostituito dal Regolamento 848/2015, entrato in vigore ma applicabile solo dal 26/6/2017, che pone la presunzione, sino a prova contraria, della coincidenza del centro di interessi con il luogo ove si trova la sede statutaria.
Secondo il ricorrente, la giurisprudenza della Corte europea ha introdotto la presunzione assoluta della coincidenza del centro principale degli interessi con il luogo dell’amministrazione e del controllo della società, come riconosciuto dalle Sez. U. nella pronuncia 5945/2013.
Si sono difesi con controricorso Sorgenia spa, CE.DI. SISA CENTRO SUD spa in concordato preventivo, Banca Nazionale del Lavoro e Monte dei Paschi di Siena spa.
Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorso è inammissibile.
Rilevato che non può farsi nel presente giudizio, inteso solo a regolare la giurisdizione, alcuna questione in merito alla legittimazione del V. all’intervento nel procedimento a quo (sul principio, si richiama la pronuncia Sez. U. 22/8/2007, n. 17823), costituente una preliminare di merito, deve ritenersi l’inammissibilità del regolamento ex art. 41 c.p.c., in quanto proposto con ricorso notificato il 25/10/2016, mentre il Tribunale di Salerno si era già riservato la decisione nel procedimento prefallimentare il 28/6/2016, decisione resa con la sentenza del 25-26/10/2016, dichiarativa di fallimento previa affermazione della propria giurisdizione.
Ne consegue l’inammissibilità del regolamento di giurisdizione, posto che il limite temporale di all’art. 41 c.p.c., come affermato nell’ordinanza Sez. U. del 23/3/2015, n. 5747, richiamando il proprio precedente del 1 dicembre 2009, n. 25256 “si verifica peraltro già dal momento in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte”.
Avendo pertanto il Tribunale di Salerno con la sentenza dichiarativa di fallimento ritenuto la giurisdizione del giudice italiano, ogni doglianza non potrà che essere fatta valere con l’impugnazione avverso detta pronuncia.
Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate per ciascuna parte in Euro 4000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017