Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14650 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11525-2019 proposto da:

A.F., A.A., A.B., nella qualità di

eredi di A.N., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABRIZIO MOBILIA;

– ricorrenti –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 789/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.N. proponeva ricorso avverso il diniego sulla istanza di rimborso della maggior somma trattenuta dall’Amministrazione Comunale di Messina ai fini Irpef in seguito al suo collocamento a riposo.

2. La Commissione Provinciale di Messina accoglieva il ricorso disponendo la riliquidazione dell’imposta relativa all’indennità di fine rapporto secondo i principi di cui alla L. n. 158 del 1988 ed il rimborso della maggior imposta versata.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio liquidandole in complessive Euro 250 oltre Iva e Cap.

4. Il contribuente, denunciando la violazione delle tabelle di liquidazione dei compensi, proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto; riassunta la causa la CTR rideterminava le spese processuali dell’originario giudizio di appello e compensava per la metà le spese dei giudizio di legittimità e di quello di rinvio e poneva l’altra metà a carico dell’Agenzia delle Entrate.

4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione A.B., A.F. e A.A., eredi di A.N., deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita. Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e dell’art. 91 c.p.c., per aver la CTR compensato parzialmente le spese del pregresso giudizio di cassazione e di quello di rinvio con motivazione apparente.

2. Il motivo è fondato.

2.2 Nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla parziale compensazione delle spese del pregresso giudizio di legittimità e di quello di rinvio nei seguenti termini: “…avuto riguardo alla limitatezza e alla natura della questione giuridica e di fatto trattata alla tenuità della lite (l’importo delle spese giudiziali) e al comportamento complessivo dell’Agenzia delle Entrate, che dopo non essersi costituita nel giudizio in Cassazione si è limitata a chiedere la compensazione delle spese nel presente giudizio “.

2.3 Le ragioni della compensazione – costituite dalla “natura della controversia” e dalla “tenuità della lite” – individuate nel primo profilo della motivazione si risolvono in una formula generica e di mero principio del tutto inidoneea consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (cfr. Cass. 25594/2018)

2.4 Nè, contrariamente a quanto sostenuto nella proposta del giudice relatore, integra gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni la seconda ratio decidendi imperniata sul comportamento processuale serbato dall’Agenzia delle Entrate nelle fasi processuali del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio che si sono rese necessarie per rimediare ad un errore della prima sentenza della CTR nella liquidazione delle spese legali. La circostanza che l’Ufficio, con riferimento al thema decidendum costituito dalla statuizione sulle spese processuali non abbia opposto alcuna resistenza, limitandosi nel giudizio di rinvio a chiedere la compensazione delle spese di tale fase, non giustifica la compensazione delle spese avendo l’Agenzia delle Entrate, non riconoscendo il rimborso, resistendo nel giudizio di primo grado e proponendo appello alla sentenza della CTP, dato causa alla protrazione del processo.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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