Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14650 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. un., 05/07/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 05/07/2011), n.14650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AYAKS JOINT STOCK COMPANY, in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8,

presso lo studio dell’avvocato AMBROSETTI STEFANO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FRIGNANI ALDO, ALESSIO CARMELO,

per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

AEROFLOT – RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante

pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 21, presso

lo studio dell’avvocato SAMPERI FRANCESCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato WEIGMANN MARCO, per procura speciale

in atti;

– controricorrente –

ATLANTIS HOLDING INC., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26,

presso lo studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAMBARO ANTONIO, LEDDA

ALBERTO, LEDDA GIAN CARLO, per procura speciale in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 853/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati Stefano AMBROSETTI, Aldo FRIGNANI, Carmelo

ALESSIO, Francesco SAMPERI, Giandomenico MAGRONE, Alberto LEDDA,

Antonio GAMBARO, Marco WEIGMANN;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principale e

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – I GIUDIZI DI MERITO. 1a) Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2005, l’Atlantis Holding Inc., società di diritto panamense, propose opposizione di terzo, ordinaria e revocatoria, ai sensi dell’art. 404, comma1 e 2, avverso la sentenza 21 gennaio 2005 cod. proc. civ., n. 413, con la quale il tribunale di Torino, adito in riassunzione (dopo che le ss.

uu. di questa Corte, con pronuncia del 22 gennaio 2002, n. 708, avevano affermato la giurisdizione italiana – qualificando la domanda risarcitoria come extracontrattuale – diversamente da quanto opinato sia dal tribunale sia dalla corte d’appello), aveva condannato, applicando il diritto sostanziale russo ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 62, l’Aeroflot Russian Airlines (quale responsabile per il fatto illecito dei propri dipendenti) al risarcimento del danno aquiliano in favore della Ayaks Joint Stock Company, entrambe società di diritto russo, nella misura di Euro 28 milioni (con gli interessi dall’8 ottobre 1996 al tasso bancario del luogo della sede della creditrice, in conformità dell’art. 395 c.c. russo), per il sinistro avvenuto a San Francesco al Campo (Torino) in data 8 ottobre 1996, nel quale l’aeromobile di proprietà dell’attrice, in gestione alla convenuta in virtù di un appalto per trasporto merci, era caduto, disintegrandosi.

Con l’opposizione – fondata sull’asserita proprietà del velivolo in capo all’Atlantis e non all’Ayaks in forza di un contratto stipulato tra le predette società il 14 maggio 1993 nonchè di successivi settlement agreements dell’anno successivo, proprietà occultata per dolo o collusione fra le parti del giudizio – l’Atlantis Holding Inc. chiese al giudice di merito: “1) di accertare e dichiarare che con i protocolli prodotti in giudizio Ayaks ha sottoscritto ed effettivamente disposto la cessione alla Atlantis – per il caso di default nel rimborso dei suoi debiti e di suoi specifici inadempimenti – di tutti i diritti derivanti dall’acquisto, con mezzi di Atlantis, dell’aereo Antonov 124-100, precipitato in data 8 ottobre 1996, e che di conseguenza l’importo risarcitorio stabilito dal Tribunale di Torino compete, in base alla suddetta cessione, alla Atlantis; (…); 2) per effetto degli accertamenti (…) dichiarare che Ayaks (…) non vanta in proprio alcun diritto al risarcimento (…). 3) e pertanto, previo annullamento della impugnata sentenza, sostituire la pronuncia della stessa (nella parte in cui attribuisce alla Ayaks l’importo risarcitorio accertato) con una pronuncia di condanna della Aeroflot a corrispondere ad Atlantis, in luogo della Ayaks, l’intero importo risarcitorio stabilito dal Tribunale di Torino (…), inibendone il pagamento in favore di Ayaks. (…)”.

Con sentenza del 17 ottobre 2006, n. 6637, il Tribunale di Torino respinse l’opposizione, sia ordinaria (ritenendo che i documenti di causa comprovassero la proprietà della Ayaks Joint Stock Company) sia revocatoria (per mancanza di nesso causale fra il presunto dolo delle parti e la decisione).

La sentenza venne impugnata innanzi alla Corte d’appello di Torino, dalla soccombente in via principale, dalle altre due parti in via incidentale.

1b) Nelle more, la sentenza del Tribunale di Torino del 21 gennaio 2005, n. 413 verrà appellata in via principale dalla Aeroflot Russian Airlines e in via incidentale dalla Ayaks Joint Stock Company.

1c) Con sentenza 11 giugno 2009, n. 853, la Corte d’appello di Torino dichiarerà l’inefficacia della sentenza n. 413/2005, condannando la Aeroflot Russian Airlines a corrispondere alla Atlantis Holding Inc. la somma di Euro 8.891.723,33, già comprensiva di rivalutazione ed interessi anno per anno sulla somma rivalutata in base ad un indice medio, oltre agli interessi legali dalla sentenza all’effettivo adempimento.

Quoad iurisdictionis, la corte piemontese ravviserà nella domanda (prima di Ayaks, poi di Atlantis nel giudizio di opposizione di terzo) di accertamento della proprietà del velivolo i caratteri del mero accertamento incidentale, antecedente alla domanda di risarcimento del danno, la quale “presuppone l’accertamento del diritto a conseguirlo da parte del richiedente” (così testualmente il giudice d’appello al folio 111 della sentenza oggi impugnata).

Sempre in rito, la corte qualificherà la richiesta di “sostituire la pronuncia” come domanda di condanna, in fase rescissoria, della Aeroflot a risarcire il danno alla Atlantis (p. 127).

1d) Atlantis Holding Inc, ha chiesto, oltre che la cassazione di tale sentenza, la sua revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ.,, n. 4, limitatamente al quantum debeatur, così come liquidato dalla corte di appello di Torino.

2 – IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. 2a) Il ricorso per cassazione di Avaks Joint Stock Comoanv.

Avverso la sentenza n. 853/2009 (supra, sub le) ha proposto ricorso per cassazione la Ayaks Joint Stock Company, ai sensi dell’art. 360, 1 comma, cod. proc. civ., chiedendone la cassazione sulla base di nove motivi corredati da rituali quesiti di diritto.

– Con il primo motivo, ha dedotto la violazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 3 e 5, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 1, in quanto la Corte d’appello avrebbe errato nel ravvisare la giurisdizione italiana con riguardo alla domanda di accertamento della proprietà di un bene mobile registrato in uno Stato estero. Il giudizio di opposizione di terzo – afferma la ricorrente – verte, difatti, sull’accertamento preliminare della proprietà dell’aereo in capo ad Atlantis Holding Inc., e della sola gestione del velivolo da parte della Aeroflot Russian Airlines. Tutti i soggetti di tale giudizio – si soggiunge – sono stranieri, privi di residenza o rappresentanza in giudizio in Italia, con conseguente applicabilità, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, dei criteri sanciti dalle sezioni seconda, terza e quarta del titolo 2^ della Conv. Bruxelles il 27 settembre 1968, nessuno dei quali predicativo della giurisdizione italiana. La ricorrente invoca, inoltre, l’applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 5, che esclude la giurisdizione italiana per i beni immobili – da riferire anche ai beni mobili registrati – situati all’estero: invero, i beni mobili registrati, come gli aerei, sono situati (indipendentemente dal luogo materiale in cui stazionino) là dove si trovano i registri aeronautici, dunque a Mosca: nè la Corte avrebbe dovuto, come invece era accaduto, confondere i due procedimenti, per affermare la giurisdizione in virtù del riconoscimento della giurisdizione italiana da parte di Ayaks Joint Stock Company nel primo giudizio, in cui essa era stata attrice.

– Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 6, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 1, per avere ritenuto oggetto di un mero accertamento incidentale la questione, di per sè non rientrante nella giurisdizione italiana, relativa ai diritto di proprietà in capo all’opponente, ai sensi dell’art. 6 cit., laddove, invece, essa era proprio l’oggetto principale del giudizio – come palesato dalla stessa domanda di Atlantis nell’atto di opposizione di terzo – onde il tribunale avrebbe dovuto, sin dal primo grado, spogliarsi della causa in favore dei giudici della Federazione Russa.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 51 e dell’art. 6 cod. nav., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., 1 comma, n. 3, per avere la corte d’appello applicato la legge inglese, in quanto stabilita convenzionalmente dalle parti, sebbene l’art. 51 cit. e l’art. 6 cit.

identificassero come lex causae la legge russa. Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, laddove la corte d’appello ha ritenuto la Atlantis proprietaria del bene.

Con il quinto motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12 e degli art. 2730, 2733 e 2735 cod. civ., nonchè l’omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e 5, per avere la corte d’appello omesso di tener conto delle suddette norme in tema di confessione, sebbene l’art. 12 cit. imponesse di applicare le norme processuali italiane.

Con il sesto motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge inglese, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, laddove la corte d’appello ha ritenuto trasferita la proprietà dell’aereo ad Atlantis “a seguito dell’ipoteca e del patto commissorio”, dal momento che, per la legge inglese, il creditore ipotecario non acquista la proprietà del bene se l’ipoteca non è stata trascritta nei registri.

Con il settimo motivo, la ricorrente ha censurato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2744 cod. civ. e L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 16, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello mancato di ravvisare l’inapplicabilità in Italia, per contrarietà all’ordine pubblico, di una norma (quale quella da essa ipotizzata di diritto inglese) secondo cui da un patto commissorio può derivare il trasferimento della proprietà di un bene.

– Con l’ottavo motivo, è stata dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, con riguardo alla liquidazione del risarcimento del danno ed al valore dell’aeromobile, avendo la corte d’appello dedotto quest’ultimo sulla base non del valore di mercato, ma del valore ai meri fini assicurativi e di finanziamento.

– Con il nono motivo, infine, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 62, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello applicato il primo, invece dell’art. 62 cit., comma 2, così quantificando gli interessi sulla base della legge italiana.

2b) Il controricorso e ricorso incidentale di Atlantis Holding Inc. La Atlantis Holding Inc. ha resistito con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale.

Nel contraddire ai motivi del ricorso principale, la Atlantis osserva:

quanto al 1^ e 2^ motivo, che anche nel giudizio promosso da essa controricorrente l’oggetto è costituito, principaliter, dal risarcimento del danno, rispetto al quale l’accertamento della proprietà del velivolo (cui nessuno aveva interesse, in quanto ormai distrutto e cancellato dal registro aeronautico) risulterebbe soltanto incidentale e strumentale, non finalizzato ad una opponibilità erga omnes, onde l’inesattezza del riferimento alla L. n. 218, art. 3 e art. 16 Conv. Bruxelles del 1968, nonchè alla L. n. 218 del 1995, art. 5, che concernono le azioni reali o i mezzi per l’acquisto di efficacia dei trasferimenti di proprietà; l’azione di risarcimento del danno è radicata in Italia, dove l’illecito è avvenuto, l’opposizione di terzo si promuove necessariamente innanzi al giudice che abbia emesso la sentenza opposta;

– quanto al 3^ motivo, che la Atlantis non ha introdotto un’azione reale, onde l’inconferenza del richiamo alla L. n. 518 del 1995, art. 51 e art. 6 cod. nav.; il motivo sarebbe poi inammissibile essendosi formato giudicato interno sull’applicazione del diritto inglese al rapporto contrattuale fra Atlantis e Ayaks;

– in ordine al 4 motivo, che esso risulta inammissibile, perchè la C.S. sarebbe illegittimamente chiamata ad una nuova interpretazione dei contratti in assenza di qualsivoglia vizio alcuno di motivazione;

– in ordine al 5 motivo, che l’avere la Atlantis sottoscritto il contratto del 1 settembre 1994, in cui controparte si definiva proprietaria dell’aereo, non implicava alcuna confessione stragiudiziale, per mancanza dell’animus confitendi;

– quanto al 6^ motivo, che, per la legge inglese, l’ipoteca nautica ed aeronautica, come la cessione del contratto di acquisto, trasferiscono immediatamente la proprietà e sono valide fra le parti a prescindere dalla registrazione;

– quanto al 7^ motivo, che l’atto di cessione del contratto di acquisto dell’aereo e l’ipoteca, conclusi il 1 settembre 1994 fra l’Ayaks e l’Atlantis, non si pongono in contrasto con l’ordine pubblico internazionale di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 16, che è nozione ben distinta dall’ordine pubblico interno e che si sostanzia nei principi fondamentali delle nazioni civili, fra cui il divieto di patto commissorio non rientra, com’è dimostrato dal fatto che non esiste in molte nazioni della UE. Nell’illustrare il ricorso incidentale, affidato a cinque motivi, tutti relativi alla quantificazione dell’importo del risarcimento, la Atlantis:

Con il primo motivo, lamenta un error in procedendo, con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, per avere la corte d’appello abbattuto il valore dell’aereo sulla base di ragioni non dedotte dall’appellante, non rilevabili d’ufficio e su cui la Atlantis non aveva potuto contraddire.

Con il secondo motivo, deduce il vizio di difetto di motivazione o di motivazione apparente od insufficiente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., 1 comma, n. 5, per avere la corte d’appello ritenuto inattendibile la c.t.u. specialistica, sulla base dell’asserita sopravvenienza di un fatto nuovo, quale il prezzo di acquisto dell’aereo, senza motivarne la rilevanza.

Con il terzo motivo, lamenta un difetto di motivazione o di motivazione apparente o insufficiente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, in ordine alla ritenuta impossibilità di liquidare il danno sulla base delle risultanze processuali (avendo la corte d’appello dichiarato di fare uso del potere di liquidazione equitativa).

Con il quarto motivo, deduce un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello esercitato il potere di valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in assenza del presupposto dell’impossibilità di provare il danno.

Con il quinto motivo, infine, lamenta la inesistenza o apparenza della motivazione, l’omesso esame delle risultanze processuali, la motivazione omessa e contraddittoria, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, in relazione al valore dell’aereo così come accertato dalla corte subalpina.

c) Il controricorso incidentale di Avaks Joint Stock Companv.

A tali motivi ha aderito, con proprio controricorso incidentale adesivo, la Ayaks Joint Stock Company.

d) Il controricorso di Aeroflot al ricorso principale Avaks, al ricorso incidentale Atlantis, al controricorso incidentale Avaks.

1) Aeroflot ha resistito al ricorso principale della Ayaks Joint Stock Company, con riguardo ai primi due motivi (concernenti la giurisdizione) ed ai motivi ottavo e nono (sul quantum debeatur liquidato).

Sotto il primo profilo, ha sostenuto la legittimità della decisione predicativa della giurisdizione italiana con riguardo all’opposizione di terzo ad una sentenza pronunciata dal giudice italiano, aggiungendo come la domanda di risarcimento del danno aquiliano proposta da Atlantis contro Aeroflot dovesse essere a sua volta oggetto di cognizione del giudice italiano, essendosi verificato il fatto dannoso in Italia ed essendo consentito a quel giudice, L. 31 maggio 1995, n. 218, ex art. 6, di conoscere incidentalmente delle questioni non rientranti nella giurisdizione italiana ma la cui soluzione sia necessaria per decidere sulla domanda proposta, anche se l’oggetto del giudizio resta pur sempre la domanda originaria. Non senza considerare che, qualora questa corte regolatrice ritenesse impredicabile la giurisdizione italiana quanto all’accertamento della proprietà dell’aereo, si avrebbe il risultato paradossale della necessaria sospensione del giudizio – sia in relazione alla domanda risarcitoria della Ayaks, sia a quella della Atlantis – ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa che altro giudice (dunque sine die, in assenza attuale di qualsivoglia giudizio in corso sulla questione pregiudiziale) decida tale questione. Ha infine rilevato l’inammissibilità del sesto motivo del ricorso principale, perchè l’art. 111 Cost., penultimo comma, e R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65, affidano alla Corte di Cassazione il compito di vigilare sulla violazione delle norme del diritto italiano, non di un ordinamento straniero.

Quanto al secondo profilo, ha fatto proprie le argomentazioni della Corte d’appello con riguardo alla somma liquidata ed agli interessi riconosciuti – questi ultimi liquidati correttamente ai sensi del primo, e non della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 62, comma 2 – essendo la Atlantis, quale assenta proprietaria del bene, il soggetto coinvolto nel sinistro.

2) Aeroflot ha poi resistito al ricorso incidentale di Atlantis, rilevandone l’inammissibilità perchè intempestivo, in quanto proposto oltre sessanta giorni (scaduti l’11 dicembre 2009) dalla notifica dell’istanza di revocazione avverso la sentenza n. 853/2009 della Corte d’appello di Torino, avvenuta il 12 ottobre 2009 (secondo i principi espressi da Cass. n. 15522/2002 e 4807/1999), non potendo esso essere qualificato come impugnazione incidentale ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ..

3) Aeroflot ha infine replicato al controricorso incidentale di Ayaks Joint Stock Company, reputandolo inammissibile per intervenuta consumazione del potere di impugnazione o per decadenza dai termini.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, principale e incidentali, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Essi sono infondati.

IL RICORSO PRINCIPALE AYAKS JOINT STOCK COMPANY. Il primo motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Dica la corte se in base alle norme di diritto internazionale privato italiane (nella specie, la L. n. 218 del 1995, artt. 3 e 5) un giudice italiano (nella specie, la corte di appello di Torino) possa avere giurisdizione a decidere sulla domanda di accertamento del diritto di proprietà di un bene mobile (nella specie, un aeromobile) registrato in uno Stato estero (nella specie, la Federazione russa).

Il secondo motivo, che può esaminarsi congiuntamente al primo attesane la intrinseca connessione logico-giuridica, si conclude, a sua volta, con il quesito che segue:

Dica la corte se, in base alle norme di diritto internazionale privato italiane (nella specie, la L. n. 218 de 1995, art. 6) possa considerarsi questione incidentale (la cui soluzione è necessaria a decidere sulla domanda proposta) l’accertamento di un diritto (nella specie, il diritto di proprietà dell’aereo) che costituisce esso stesso oggetto della domanda proposta. Al duplice quesito formulato in tema di giurisdizione dalla ricorrente il collegio ritiene di dover offrire risposta negativa.

La tesi della difesa Ayaks, volta a censurare il riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano in relazione al bene mobile registrato all’estero e l’accertamento incidentale relativo alla proprietà si come ricostruiti in sentenza si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui (ff. 111 ss. dell’impugnata pronuncia) ha ritenuto che la domanda principale – quella, cioè, risarcitoria – fosse l’unica idonea a determinare la giurisdizione (nella specie, correttamente individuata in quella del giudice domestico), non essendo stata proposta da alcuna delle parti una domanda di accertamento della proprietà, ed essendo tale accertamento del tutto incidentale (benchè necessario) ai fini della delibazione della domanda principale, pur risultando del tutto inidoneo ad integrare gli estremi della questione pregiudiziale in senso proprio – id est della questione destinata ad acquistare autorità di cosa giudicata, attesa la assoluta carenza di prova dell’interesse di alcuna delle parti a far valere l’accertamento de quo con efficacia autonoma anche al di fuori del processo in corso (di qui, l’improprietà del richiamo alla relazione ministeriale al disegno di legge poi convertito nella L. n. 218 del 1995, riferita a questioni da decidere con efficacia di giudicato per legge o per esplicita richiesta di una delle parti).

Correttamente il giudice territoriale ha dichiarato, pertanto, la giurisdizione italiana in applicazione del principio secondo il quale, ove l’azione sia rivolta contro colui che, pur non avanzando pretese di natura reale sul bene, abbia posto in essere su di esso attività lesive dell’integrità dello stesso, oggetto della pretesa non diviene direttamente l’accertamento della proprietà del bene in questione, ma tale proprietà deve essere dimostrata ai solo fine di individuare nel titolare del bene stesso l’avente diritto al risarcimento (Cass. 7583/00, ex multis).

Il terzo motivo, si conclude con il seguente quesito:

Dica la corte se, quando le norme di diritto internazionale privato stabilite dalla lex fori (nella specie, la L. n. 218 del 1995, art. 51 e l’art. del codice della navigazione) identificano una determinata legge sostanziale quale lex causae (nella specie, la legge russa) sia legittimo applicare una diversa lex causae (nella specie, la legge inglese) in quanto stabilito convenzionalmente dalla parti.

Il quesito è, prima ancora che infondato nel merito (per presupporre esso, implicitamente, una inesistente pretesa natura reale – di rivendica ovvero di accertamento costituivo – dell’azione esperita da parte della resistente Atlantis) inammissibile in rito in quanto, sul tema dell’applicabilità del diritto – inglese piuttosto che russo – al rapporto contrattuale Atlantis/Ayaks, questa corte deve rilevare la formazione del giudicato implicito, poichè la relativa statuizione, formulata in prime cure, non risulta oggetto di impugnazione in parte qua, nè la ricorrente principale indica (in spregio al principio di autosufficienza del ricorso) in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente sollevata ed illegittimamente pretermessa.

Il quarto motivo risulta (al di là della sua patente infondatezza nel merito, funzionale come appare ad una inammissibile rivisitazione dell’iter interpretativo seguito, del tutto correttamente e del tutto condivisibilmente, dalla corte territoriale in punto di accertamento della volontà degli stipulanti in ordine al contenuto degli accordi negoziali intercorsi tra le parti per giungere al riconoscimento della proprietà dell’Atlantis sull’aereo) inammissibile in rito, poichè privo del tutto, a conclusione del lungo e complesso iter espositivo, dell’indefettibile momento di sintesi contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.c.. Il quinto motivo si conclude con il quesito che segue: Dica la corte se la norma di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 12, in base al quale il processo che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana imponga al giudice di tale processo (nella specie, la corte di appello di Torino) di applicare le norme processuali italiane relative alla confessione stragiudiziale ed ai suoi effetti (nella specie, gli artt. 2730, 2733, 2735 c.c.).

Ai quesito non può fornirsi risposta positiva.

La sottoscrizione, da parte della Atlantis, di un atto di cessione di contratto di acquisto del velivolo, nel quale la ricorrente principale si definiva “proprietaria” dello stesso non integra, tanto sul piano morfologico quanto sotto l’aspetto funzionale, gli estremi dell’istituto della confessione stragiudiziale, per evidente carenza del necessario animus confitendi (il cui accertamento in concreto non può costituire oggetto di indagine in sede di giudizio di legittimità, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa corte regolatrice).

Osserva, in proposito (correttamente e condivisibilmente), la contro ricorrente Atlantis come, in un atto negoziale in cui il formale intestatario cede all’effettivo proprietario il titolo di acquisto del bene, il primo non possa che qualificarsi (ai fini formali della cessione) proprietario cedente, coerentemente con lo scopo divisato dalla parti. Di talchè, non avendo la cessionaria alcun interesse a contestare in parte qua la dichiarazione del cedente, la mera sottoscrizione dell’atto in parola da parte della medesima non avrebbe potuto rivestire alcuna valenza confessoria, onde l’inesistenza di un obbligo, per il giudice di merito, di una esplicita e specifica confutazione di una tesi giuridica (evidentemente) non accolta (non senza osservare, come puntualmente evidenziato, ancora, dalla difesa della Atlantis, che la cessione da parte dell’intestatario era avvenuta così come pattuito a seguito di convenzione negoziale stipulata in data 26.11.1993, incorporante il contratto originario, e dunque in epoca antecedente a quella della consegna dell’aereo, risalente all’aprile dell’anno successivo).

Il sesto motivo formula il quesito che segue:

Dica la corte se, in base alla legge inglese, il creditore (nella specie, Atlantis) che abbia ottenuto dal debitore (nella specie, Ayaks) un’ipoteca (nella specie, il contratto “Aircraft Mortage” dell’1.9.1994) non trascritta nell’apposito registro acquisti automaticamente la proprietà del bene oggetto dell’ipoteca (nella specie, dell’aereo per cui è causa). Al quesito, difformemente da quanto auspicato dalla ricorrente, va data risposta positiva, in consonanza con quanto correttamente opinato dalla corte territoriale (ff. 119 ss. della sentenza oggi impugnata) che identifica il fatto costitutivo dell’acquisto della proprietà da parte della Atlantis nel collegamento negoziale tra l’ipoteca e il patto commissorio, valido ed efficace per la legge inglese (ritenuta applicabile nella specie), al di là ed a prescindere dalla eventuale trascrizione, come condivisibilmente opinato tanto dal tribunale di Torino (che avrebbe poi erroneamente escluso l’effetto traslativo della vicenda negoziale collegata sul diverso rilievo di una sua pretesa contrarietà all’ordine pubblico) quanto dalla corte di appello (pp. 81 ss e 119 ss. della sentenza impugnata).

Il settimo motivo si conclude con il quesito che segue: Dica la corte se una norma di legge straniera (nella specie, quella inglese) che ha quale effetto l’acquisto di un bene (nella specie, l’aeromobile oggetto di causa) in conseguenza di un patto commissorio sia applicabile o meno in Italia e se la sua applicazione produca o meno effetti contrari all’ordine pubblico.

Questa corte ritiene del tutto conforme a diritto, ed esente da vizi logico-giuridici (condividendola in toto) la motivazione adottata dalla corte territoriale in punto di validità della complessa fattispecie negoziale determinativa dell’effetto traslativo in capo alla resistente (ff. 119 e ss. della sentenza impugnata), essendo stato correttamente esclusa ogni contrarietà all’ordine pubblico internazionale (L. n. 218, art. 16) ed altrettanto correttamente disegnata la discrepanza determinante tra norme inderogabili dell’ordinamento interno e principi di ordine pubblico rilevanti come limitazione o esclusione tout court della legittima applicazione di norme straniere, in consonanza con principi di diritto più volte predicati, a vario titolo e in diverse materie, da questa corte regolatrice (Cass. 16017/07; 10125/07; 10378/04; 5832/96). Nella specie, che il divieto di patto commissorio possa rientrare tra i principi fondanti l’ordine pubblico internazionale è escluso, a tacer d’altro, dalla circostanza che esso non è conosciuto nè vietato in una (sicuramente rilevante) parte dell’unione Europea.

Nè, per altro verso, l’art. 2744 c.c., può legittimamente ritenersi norma di applicazione necessaria, tali essendo quelle (definite sovente lois de Police) spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate – e perciò solo destinate ad applicarsi nonostante il richiamo alla legge straniera -, quali, tra le altre, le leggi fiscali, valutarie, giuslavoristiche, ambientali.

Il nono motivo (il cui esame precede, per ragioni di economia motivazionale, quello che contiene l’ottava censura) lamenta l’erronea determinazione degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento per la perdita dell’aeromobile.

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto:

Dica la corte se l’applicabilità della L. n. 218 del 1995, art. 62, comma 2 (in base al quale, qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato ivi residenti, si applica la legge di tale Stato – nella specie la legge russa) possa essere disattesa in favore del medesimo art. 62, comma 1, qualora, successivamente al fatto illecito e all’instaurazione del procedimento civile davanti al giudice ordinario italiano (nella specie, il foro di Torino) tra le parti coinvolte (nella specie, Ayaks e Aeroflot, entrambi cittadini residenti in Russia) un terzo soggetto (nella specie Atlantis, cittadino residente in Panama) vanti un diritto nei confronti della parte danneggiata (nella specie, Ayaks).

Il quesito è destinato a ricevere soluzione opposta a quella auspicata dalla ricorrente.

La ratio dell’applicazione cogente del diritto domestico da parte della corte subalpina – volta che il soggetto proprietario dell’aeromobile venne individuato nella Atlantis al momento dell’incidente e della conseguente sua distruzione – si fonda, difatti, sulla nazionalità panamense (e non russa) del titolare della pretesa risarcitoria aquiliana, onde il danno, da liquidarsi nell’ambito della controversia tra la società russa Aeroflot e il suo creditore panamense, andava valutato ai sensi del primo e non del menzionato art. 62, comma 2, non essendo la Atlantis un successivo avente causa indiretto rispetto all’illecito, ma una parte principale coinvolta nel medesimo fatto.

L’ottavo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha rideterminato il valore dell’aeromobile.

La censura può essere esaminato congiuntamente ai cinque motivi dei RICORSO INCIDENTALE ATLANTIS. (ammissibile in guisa di impugnazione incidentale tardiva, stante il principio dell’interesse all’impugnazione si come predicato dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza 24627/07), anch’essi inerenti, a vario titolo (supra, sub 2) alla contestata riduzione dell’importo del risarcimento.

Tutte le doglianze in ordine alla questione dell’entità del risarcimento non appaiono meritevoli di accoglimento.

Esse sono, nel loro complesso, irrimediabilmente destinate ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, articolatamente ed esaustivamente argomentato (ff. 147 ss.

della pronuncia impugnata) oltre che immune da vizi logico-giuridici (con particolare riguardo al contestato abbattimento della cifra rideterminativa del valore dell’aereo, la cui percentuale – il 35% – non è che la consequenziale applicazione, quale ultimo segmento logico-argomentativo, del metodo di calcolo già utilizzato dal CTU:

ff. 160 ss. della sentenza). Pur lamentando formalmente un decisivo difetto di motivazione, tutte le censure si risolvono, nella sostanza, in una (ormai dei tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Entrambi i ricorrenti, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volgono piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare (come innegabilmente accaduto nel caso di specie) le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva, qualora, nel valutare (come nella specie) le risultanze di un accertamento tecnico, le ritenga motivatamente superate da altri più probanti elementi sopravvenuti e, come nella specie, adotti le opportune determinazioni sul risarcimento del danno in ossequio al disposto dell’art. 1226 c.c. (Cass. 1885/2002, in motivazione, citata dalla stessa ricorrente incidentale ma in un ottica del tutto speculare alla sua ratio ispiratrice), ponendo a fondamento di tale valutazione equitativa gli stessi documenti forniti dalla ricorrente incidentale, ovvero motivatamente escludendo la rilevanza dell’ammontare di una polizza assicurativa ai fini de quibus.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Entrambe le società, Ayaks e Atlantis, nella specie, pur denunciando apparentemente un deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecitano a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa siano ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. I ricorsi sono pertanto rigettati.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate, attesa la particolare complessità delle questioni trattate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra tutte le parti in causa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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