Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1465 del 24/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1465 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 19393-2012 proposto da:
MAIOLINO PALMINA MLNPMN34L45D976R, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO UGHELLI 8, presso lo
studio dell’avvocato CHIERA ADRIANA, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce all’atto di citazione introduttivo;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempor,e AGENZIA DEL
DEMANIO 06340981007, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
pressol’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– resistenti –

Data pubblicazione: 24/01/2014

nonchè contro
EQUITALIA ETR SPA;
– intimata –

.,Ik.G.,…
avverso l’ordinanza nV 974/2011 del TRIBUNALE di LOCRI,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 19393 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

depositata il 02/07/2012;

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N. 19393/12 R.G.
Ordinanza
1.Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta in data 11/08/2012 Palmira Maiolino ha
proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri in
data 19/06/2012 comunicata in data 13/07/2012, emessa nella causa di opposizione ex art. 615
c.p.c. (RG 974/2011) a cartella di pagamento (concernente somme a titolo di “proventi beni
del demanio”) alla stessa Maiolino notificata dalla Equitalia ETR s.p.a..

Con la suddetta ordinanza il giudice del Tribunale di Locri ha rilevato d’ufficio la propria
incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 25 c.p.c., in favore del Tribunale di Reggio
Calabria.
Con l’istanza di regolamento la ricorrente ha insistito per la declaratoria di competenza del
Tribunale di Locri, deducendo la violazione degli artt. 27, 480, terzo comma, e 615 c.p.c.
(sussistendo, per le controversie di opposizione all’esecuzione, una competenza per territorio
inderogabile ex artt. 27 e 28 c.p.c., anche nel caso in cui sia parte una Amministrazione dello
Stato), nonché la violazione dell’art. 38, terzo comma, c.p.c. (stante la asserita preclusione alla
rilevabilità d’ufficio della incompetenza oltre la prima udienza di trattazione).
Tra le parti intimate (Agenzia del demanio, Ministero dell’economia e delle finanze, Equitalia
ETR s.p.a.), l’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero e per l’Agenzia del demanio,
ha resistito con memoria difensiva, richiamando il combinato disposto di cui agli artt. 9, 7 e 8
del r.d. n. 1611 del 1933 sulla rilevabilità “in qualunque stato e grado” della incompetenza in
relazione al foro erariale, pienamente applicabile al caso di specie (ordinario giudizio di
cognizione sulraccertamento negativo avverso il contenuto impositivo della cartella”, non
rientrante tra “procedimenti di tipo esecutivo o che comunque presuppongono che
l’esecuzione sia iniziata” di cui all’art. 7 dello stesso r.d. n. 1611 del 1933);
2.Va, anzitutto, dichiarata l’infondatezza del secondo motivo di ricorso (in realtà
pregiudiziale), posto che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice a quo, nel
dichiarare ex officio la propria incompetenza, non è incorso nella preclusione stabilita dall’art.
38, terzo comma, c.p.c., giacché nella trattazione della causa non era stata ancora superata
l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. (cfr. verbali di udienza dai quali emerge che, non essendo
state ancora ammesse le istanze istruttorie, la causa non era stata rinviata all’udienza per
l’assunzione della prova ex art. 184 c.p.c.) .
3.Fondato è invece il primo motivo di ricorso.
Va preliminarmente osservato che dalla materia del contendere sottoposta alla cognizione del
Tribunale di Locri (dichiaratosi, con l’ordinanza impugnata, incompetente ex art. 25 c.p.c.) va
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escluso ogni riferimento ad aspetti “impositivi ” (diversamente da quanto invece sembra
prospettare la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato), trattandosi di opposizione a
cartella di pagamento di somme richieste a titolo di “indennità di occupazione periodo
1/01/2000- 31/12/2008”, quali “proventi beni del demanio ” (cfr. “dettaglio degli addebiti”
nella cartella opposta).
L’atto di citazione, inoltre, è qualificato espressamente quale “opposizione all’esecuzione ex
art. 615 c.p.c. “(come del resto indicato nella stessa cartella, quale azione esperibile accanto a

quella ex art. 617 c.p.c.), con la quale opposizione, oltre a dedursi vizi formali della iscrizione
a ruolo e della cartella, è stata formulata domanda riconvenzionale di accertamento
dell’usucapione del bene immobile in questione (sito nel Comune di Locri).
4.0rbene va innanzitutto rilevato che l’art. 25 c.p.c. (foro erariale), applicato nell’ordinanza
impugnata, rinvia alle “leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio”, e
tra tali disposizioni (r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611) l’art. 7 stabilisce che “le norme ordinarie di
competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un’Amministrazione dello Stato, …
per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi “.
Conseguentemente per effetto del citato art. 7 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, per le
cause relative ad opposizione all’esecuzione proposte nei confronti della pubblica
amministrazione – come è quella di specie – trovano applicazione non le disposizioni
contenute nell’art. 25 del cod. proc. civ. sul foro erariale, bensì le regole generali
contenute nell’art. 27 dello stesso codice, con la conseguenza della competenza del
giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell’esecuzione (cfr. Cass. n.
3635 del 03/05/1990; cfr. anche l’ inapplicabilità del foro erariale, ai sensi del citato art.
7 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulle controversie per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, Cass. n. 9421 del 11/06/2003; Cass. n. 2100 del 14/02/2001;
Cass. n. 8242 del 16/06/2000).
5.

Né il principio subisce deroghe con riferimento alla proposizione della domanda

riconvenzionale di usucapione (ammissibile e da esaminare nel merito ai sensi dell’art.
615 c.p.c., cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 10609 del 08/05/2009) in quanto diretta, se accolta,
ad escludere la debenza delle somme richieste dall’Amministrazione in relazione
all’immobile in questione.
Si è infatti ritenuto che si tratta di giudizio, sì autonomo rispetto al processo di
esecuzione, ma comunque, in quanto sorgente “incidentalmente all’interno di questo” ed
essendo “al medesimo funzionalmente collegato”, rientrante “tra i procedimenti di
esecuzione per i quali l’art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 esclude l’operatività del

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Foro erariale” (- cfr. Sez. cass. n. 4165 del 26/04/1999 in relazione a procedura esecutiva
presso terzi -).
6.Sotto altra angolazione va ricordato che ai sensi dell’art. 36 c.p.c. il giudice della causa
principale è competente a conoscere della causa riconvenzionale (che non ecceda per
valore o per materia la sua competenza) anche quando la causa riconvenzionale,
separatamente considerata, rientrerebbe nella sfera della competenza territoriale
inderogabile di altro giudice, non consentendo la norma eccezionale di cui all’art. 36

27/03/1992; n. 8466 del 11/07/1992; n. 6103 del 24/06/1994; n. 18554 del 03/09/2007).
7. Conclusivamente, non trovando applicazione l’art. 25 c.p.c. in base al quale si è ravvisata la
competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, va affermata la competenza del
tribunale di Locri.
I resistenti , in solido, vanno condannati al pagamento delle spese del regolamento sostenute
dalla ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Locri. Condanna i resistenti in
solido al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute dalla ricorrente, liquidate in
complessivi

e. 2200,00, di cui E. 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2013
Il Presidefitd est

c.p.c. interpretazione analogica (in tal senso, Cass. n. 7331 del 17/07/1990; n. 3797 del

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