Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1465 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11775-2014 proposto da:

A.T., M.M., A.C., A.P.,

AL.TA., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO DUCA DI GENOVA 191,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO MACIGNO, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE CRISTIANO giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI POZZALLO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del 1 e 2 motivo

di ricorso, accoglimento del 3 e 4, rigetto dei motivi dal 5 al 10.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.C., A.P., Al.Ta., A.T., M.M. impugnavano, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, cinque avvisi di accertamento riferiti all’anno di imposta 2002, per omesso versamento ICI. I contribuenti lamentavano la mancanza di motivazione degli atti impugnati e l’inesistenza della notifica, denunciando di non essere obbligati al pagamento dell’imposta, e rilevando, inter alia, che alcuni di questi terreni erano stati espropriati, altri erano terreni agricoli e non aree fabbricabili, condotti da A.P. e Al.Ta. imprenditori agricoli a titolo principale.

L’adita Commissione, con sentenza n. 342/03/10, accoglieva il ricorso. Il Comune di Pozzallo proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 28/18/13, ritenendo insussistente la carenza di motivazione degli atti impositivi ed affermando che la natura edificatoria o meno dei terreni sfuggiva alla giurisdizione tributaria. I contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo dieci motivi. Il Comune di Pozzallo non ha svolto difese. La causa, all’udienza del 6 marzo 2019, è stata rinviata per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio non presente in atti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, appariva indispensabile la produzione della Delibera Comunale che aveva approvato il regolamento per l’applicazione dell’ICI, nonchè la produzione del P.R.G. dal quale si potesse evincere con certezza la classificazione dei terreni oggetto dell’avviso di accertamento come edificabili.

1.1 Il motivo è infondato. Questa Corte ha, in più occasioni, precisato che le delibere comunali relative all’applicazione di un tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. n. 30052 del 2018; v. anche Cass. n. 3551 del 2005; Cass. n. 9601 del 2012). Il principio è applicabile anche con riferimento al P.R.G., posto che, quale atto generale, è sottoposto a pubblicità legale.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e art. 5, commi 1 e 5, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, e L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tenuto conto che, con riferimento agli avvisi impugnati, vi sarebbe totale assenza di motivazione in riferimento al valore venale predeterminato, senza offrire, al soggetto destinatario dell’atto, alcuna spiegazione tecnico valutativa, su come si era arrivati alla determinazione di quel valore. Si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale si limiterebbe ad affermare genericamente: “Quanto ai criteri di determinazione del valore delle aree edificabili, si richiama la Delib. G.M. 29 novembre 2007, n. 219, la cui mancata impugnazione è stata dedotta già in prime cure dall’odierno appellante”. Secondo parte ricorrente tale apodittica affermazione non sarebbe idonea ad escludere il vizio di motivazione degli atti impugnati.

2.2. In disparte l’inammissibilità del motivo per carenza di autosufficienza, atteso che il contribuente ha omesso di riportare in ricorso la riproduzione testuale degli avvisi di accertamento (Cass. n. 16147 del 2017; Cass. n. 9536 del 2013) di cui si denuncia il vizio motivazionale – ciò al fine di consentire la verifica delle doglianze esclusivamente mediante l’esame del ricorso – lo stesso è, altresì, infondato.

Nella specie, non sussiste il predicato vizio motivazionale, in quanto i giudici del merito hanno correttamente precisato che, quanto ai criteri di determinazione del valore delle aree edificabili, gli atti impositivi richiamavano la Delib. di G.M. n. 219 del 2007, atto generale sottoposto a pubblicità legale (Cass. n. 30052 del 2018 cit.).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2, 4, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente affermato che la “natura edificatoria o meno sfugge alla giurisdizione tributaria”, laddove, invece, al fine di risolvere le questioni nodali del processo, i giudici di appello sarebbero stati tenuti all’accertamento della natura dei terreni, per poi decidere il merito del giudizio.

4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata denunciando difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tenuto conto che l’affermazione “e) la natura edificatoria o meno sfugge alla giurisdizione tributaria”, integrerebbe certamente un vizio di motivazione tale da non consentire di comprendere il ragionamento seguito dai giudici di appello, per pervenire al rigetto dell’impugnazione.

4.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati.

Invero, l’affermazione: “La natura edificatoria dei terreni sfugge alla giurisdizione tributaria” è una affermazione apodittica e non intelligibile, dovendosi precisare che, al contrario, la determinazione dell’imposta comunale sugli immobili presuppone l’accertamento della natura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, che ne decretano l’edificabilità. L’accertamento in fatto dell’edificabilità di un’area, ai fini ICI, ne determina l’imponibilità ed il giudice tributario è tenuto a valutare l’inclusione della stessa nel Piano Regolatore Generale e negli strumenti urbanistici, in sede di commisurazione del valore venale del terreno e, dunque, di determinazione della base imponibile (Cass. S.U. n. 25506 del 2006).

5. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che i terreni in esame non potevano ritenersi assoggettabili all’ICI, come risultava dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio, in quanto, anche se ritenuti edificabili, dovevano considerarsi non fabbricabili, essendo terreni utilizzati, a fini agricoli(da due dei ricorrenti, A.P. e Al.Ta., che rivestivano la qualifica di “imprenditore agricolo a titolo principale” e di “titolare di impresa diretto-coltivatrice”, del cui nucleo facevano parte gli altri ricorrenti.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2, 4, artt. 53, 54, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4). Le parti ricorrenti allegano che la medesima questione proposta con il motivo precedente viene riproposta come vizio di violazione di legge, tenuto conto che i terreni oggetto di accertamento dovevano essere considerati “terreni edificabili utilizzati per l’esercizio agricolo”, per come previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), e dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58.

7. Con il settimo motivo si denuncia difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la questione proposta con il quinto ed il sesto motivo di ricorso, viene riproposta come vizio di motivazione nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 54, qualora ritenuto nella fattispecie ancora applicabile.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione derivante dalla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, nella parte in cui i giudici di appello affermano: “Infine si rileva l’inammissibilità, in quanto dedotto per la prima volta nel presente grado, del motivo inerente l’imposizione dei seguenti cespiti: – terreni al foglio (OMISSIS) part.lle (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS): espropriati per pubblico interesse; fabbricato foglio (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) ct D.10 in quanto al servizio dell’azienda agricola”, non corrispondendo al vero che il motivo di ricorso suindicato fosse stato proposto per la prima volta in appello.

9. Con il nono motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e 36, comma 2, nn. 2, 4, artt. 53, 54, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4), atteso che la questione proposta con l’ottavo motivo viene riproposta sotto il profilo della violazione delle norme suindicante, avendo la Commissione Tributaria Regionale affermato, apoditticamente, l’insussistente inammissibilità del motivo relativo alla imposizione di alcuni cespiti contenuti nell’avviso di accertamento.

10. Con il decimo motivo si denuncia difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, qualora ritenuto ancora applicabile per le impugnazioni avverso le sentenza pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale, atteso che la questione dedotta con l’ottavo ed il nono motivo di ricorso viene riproposta anche sotto il profilo esposto, laddove si ritenesse applicabile l’art. 360, comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate.

11. Il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione logica.

11.1. Le censure sono fondate e vanno accolte.

I ricorrenti lamentano, con il quinto, il sesto e il settimo motivo, violazione di legge, vizio di motivazione ed omessa motivazione per non avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato in ordine al rilievo che l’ICI non era dovuta per essere i terreni coltivati da alcuni ricorrenti che avevano la qualifica di coltivatori diretti.

Il Collegio segnala che la motivazione della sentenza impugnata non reca alcun riferimento nè nella parte in fatto, nè nelle ragioni della decisione(alle suddette deduzioni difensive, dovendosi così rilevare il predicato vizio motivazionale, atteso che dalla piana lettura dell’atto di appello, è evidente che i contribuenti ebbero ad eccepire la non debenza dell’imposta in ragione della mancanza del presupposto soggettivo in quanto l’area era un terreno agricolo, ed in ragione dei requisiti soggettivi dei ricorrenti. Si legge testualmente nell’atto di impugnazione della sentenza di primo grado: – cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo (cfr. Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 8096 del 2016; Cass. n. 26799 del 2017)- “dopo il frazionamento del 2000 sia l’azienda agricola di A.P., sia quella degli eredi di A.A., continueranno ad essere le più grandi azienda agricole del territorio di Pozzallo, i titolari sono imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa assicurazione previdenziale obbligatoria, al Registro Imprese Agricole della Camera di Commercio, sono titolari di P.IVA per l’azienda agricola, possiedono il fascicolo aziendale, scheda di validazione, AGEA, dove sono annotati i terreni condotti fra cui quelli in questione, sono controllati da AGEA e da Scuola e Salute (Organismo Privato per la coltivazione biologica), non hanno altre attività lavorative, conducono i loro terreni, vivono di agricoltura”. Tale accertamento in fatto sarebbe stato necessario ai fini dell’imponibilità atteso che:

“In tema di ICI, l’agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dalla descrizione negli appositi elenchi di cui alla L. n. 9 del 1963, art. 11, e della conduzione effettiva dei terreni che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la “ratio” della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”. (Cass. n. 10284 del 2019)

11.2. I contribuenti lamentano, inoltre, con i restanti motivi, predicando vizio di violazione di legge ed omessa motivazione, che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto erroneamente che solo in appello era stata dedotta la questione che alcuni fondi erano stati espropriati e che un fabbricato era al servizio dell’azienda agricola. Il Collegio rileva che nell’atto di appello i contribuenti segnalano che l’ufficio tecnico del Comune aveva inserito le particelle del F. (OMISSIS) n. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) non più possedute, in quanto espropriate. Tale circostanza era stata già dedotta dal contribuente con il ricorso di primo grado, il quale aveva denunciato che, con riferimento al n. (OMISSIS) (p.(OMISSIS)) dell’avviso di accertamento, la particella era in possesso del Comune di Pozzallo ed utilizzata come Mattatoio comunale (precisando che per la vicenda pendeva presso il Tribunale di Modica una causa iscritta a ruolo al n. 903/1999), con riferimento alla n. (OMISSIS) (p.(OMISSIS)) e n. (OMISSIS) (p.(OMISSIS)), le particelle erano state espropriate dall’ASI di Ragusa ed utilizzate come svincolo stradale, mentre con riferimento al foglio 3, n. 228, sub. 3, l’area apparteneva a Al.Ta., che nulla doveva in ragione della utilizzazione agro-silvo- pastorale. Le allegazioni difensive proposte con il ricorso introduttivo erano state ribadite con controdeduzioni del 5.5.2010.

11.3. Da siffatti rilievi consegue che la sentenza impugnata in parte qua va cassata.

In definitiva la Corte accoglie il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo motivo di ricorso, e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo motivo di ricorso e rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA